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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19337/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura prefallimentare in cui il tribunale aveva inizialmente rigettato l’istanza di fallimento, poi accolta in sede di reclamo dal creditore istante; la corte d’appello, accogliendo il reclamo ex art. 22 legge fall., aveva rimesso gli atti al tribunale che, all’esito, aveva dichiarato il fallimento della società. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sulla convocazione nel procedimento fallimentare e del diritto di difesa, sostenendo che la notifica della convocazione dinanzi al tribunale avrebbe dovuto essere fatta alla parte personalmente e non al procuratore costituito, e che in concreto la notifica telematica del ricorso e del decreto di fissazione udienza non sarebbe mai avvenuta; (2) violazione delle norme sui presupposti di fallibilità e sull’insolvenza, deducendo che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere assorbente la mancata allegazione di fatti sopravvenuti, poiché, se correttamente convocata, la società avrebbe potuto dimostrare la regolarizzazione dei bilanci e l’assenza dei requisiti di fallibilità e dello stato di insolvenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 170 c.p.c. al subprocedimento fallimentare seguito alla rimessione degli atti ex art. 22, comma 4, legge fall., affermando che la notificazione va indirizzata al procuratore costituito, quale soggetto che conduce il procedimento. Ha inoltre osservato che, nei procedimenti camerali prefallimentari, il contraddittorio è garantito se il debitore sia stato informato dell’iniziativa e dei fatti rilevanti, e che, una volta svolto il reclamo in appello, non è necessaria una nuova convocazione dinanzi al tribunale salvo la deduzione di elementi sopravvenuti. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha reputato generico e non idoneo a superare l’accertamento della corte d’appello sulla mancata allegazione di fatti nuovi; ha anche richiamato il principio secondo cui il vizio processuale deve essere specificamente dedotto e documentato. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità, senza spese per mancanza di difese degli intimati, e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 legge fall.

    disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso concreto è stato il rimedio esperito dalla società fallita contro la declaratoria di fallimento.

  • art. 22 legge fall.

    il reclamo del creditore avverso il rigetto dell’istanza di fallimento può determinare la rimessione degli atti al tribunale per la prosecuzione del procedimento prefallimentare.

  • art. 6 legge fall.

    norma richiamata quale base dell’originario ricorso per la dichiarazione di fallimento.

  • art. 1, comma 2, legge fall.

    richiamato in relazione ai requisiti di non fallibilità dedotti dalla società debitrice.

  • art. 15, ultimo comma, legge fall.

    richiamato con riferimento alla soglia debitoria per la fallibilità e alla convocazione nel procedimento prefallimentare.

  • art. 15 legge fall.

    regola il procedimento prefallimentare e la convocazione del debitore; la Corte ne valorizza la funzione di garanzia del contraddittorio.

  • art. 170 c.p.c.

    le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento vanno effettuate al procuratore costituito, quale soggetto che ha la conduzione del processo.

  • art. 24 Cost.

    è evocato come parametro del diritto di difesa, ritenuto non violato perché il contraddittorio risultava assicurato nel procedimento.

  • art. 111 Cost.

    è richiamato come parametro del giusto processo e del contraddittorio nel procedimento.

  • art. 5 legge fall.

    definisce lo stato di insolvenza, la cui insussistenza era dedotta dalla ricorrente.

  • art. 22, comma 3, legge fall.

    il decreto che accoglie il reclamo e rimette gli atti al tribunale deve essere comunicato alle parti dalla cancelleria, anche per consentire la deduzione di elementi sopravvenuti.

  • art. 22, comma 4, legge fall.

    la rimessione degli atti al tribunale dopo l’accoglimento del reclamo integra una fase di prosecuzione del procedimento per la dichiarazione di fallimento.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente che denunci un error in procedendo deve indicare specificamente il fatto processuale rilevante.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, anche nel caso di deduzione di error in procedendo.

  • art. 360-bis c.p.c.

    la Corte ha dichiarato i motivi inammissibili ai sensi di questa norma, ritenendo il ricorso non meritevole di ulteriore scrutinio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    ha introdotto la disciplina del raddoppio del contributo unificato richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la fase che segue la rimessione degli atti al tribunale dopo l’accoglimento del reclamo del creditore è prosecuzione del medesimo procedimento e le comunicazioni/notificazioni devono essere rivolte al procuratore costituito, ai sensi dell’art. 170 c.p.c., salvo diversa disciplina specifica.
  • Nel procedimento camerale prefallimentare il diritto di difesa del debitore è rispettato quando egli sia posto a conoscenza dell’iniziativa e dei fatti rilevanti; non è necessaria una nuova convocazione dinanzi al tribunale se il debitore è già stato sentito e non allega fatti sopravvenuti idonei a incidere sui presupposti del fallimento.
  • La comunicazione del decreto che accoglie il reclamo ex art. 22 legge fall. e rimette gli atti al tribunale serve a consentire alle parti di far valere eventuali sopravvenienze; in mancanza di allegazione di elementi nuovi, la mancata ulteriore audizione del debitore non integra violazione del contraddittorio.
  • Chi deduce in cassazione un error in procedendo deve indicare specificamente il fatto processuale e depositare gli atti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La mera affermazione di sopravvenute regolarizzazioni contabili o dell’assenza di insolvenza, se formulata in modo generico e non ancorata ad allegazioni puntuali, non è sufficiente a scardinare l’accertamento di merito sulla mancanza di fatti nuovi rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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