Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21136/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un Comune aveva irrogato, con ordinanza-ingiunzione, una sanzione amministrativa pecuniaria per la realizzazione di una strada di accesso a un'area di cava in difformità dal progetto approvato, ritenendo responsabili in solido la società esecutrice, il suo legale rappresentante e il direttore dei lavori nominato ai sensi della normativa regionale. L'opposizione era stata respinta in primo grado e poi in appello. In cassazione il destinatario della sanzione ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la corte d'appello lo avrebbe ritenuto corresponsabile ex art. 5 l. 689/1981, mentre l'ordinanza lo aveva considerato obbligato in solido ex art. 6; 2) violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., per avere il giudice introdotto un diverso titolo di responsabilità senza previa sollecitazione delle parti; 3) omesso esame di fatti decisivi, perché non sarebbe stata valutata documentazione relativa ad altri procedimenti amministrativi nei quali la Provincia avrebbe stralciato la posizione del direttore di cava; 4) violazione della normativa regionale e dell'art. 6 l. 689/1981, sostenendo che la sanzione riguardasse solo l'autore materiale dell'attività di escavazione e non il direttore dei lavori, e che nell'ordinanza non gli fosse stata imputata una specifica condotta; 5) motivazione illogica sulla colpa, assumendo che mancasse la prova dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3 l. 689/1981.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che la corte territoriale non ha mutato i fatti posti a base della contestazione, ma li ha semplicemente qualificati giuridicamente in modo coerente con la funzione del direttore dei lavori prevista dalla normativa regionale. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 101 c.p.c., osservando che la questione riguardava solo la qualificazione giuridica di fatti già accertati. Ha ritenuto non decisivo il richiamo a provvedimenti di altri procedimenti amministrativi. Ha confermato che il direttore dei lavori, quale figura garante della corretta esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale, risponde del concorso nella violazione per non avere impedito l'illecito. Ha infine ribadito che, in materia di sanzioni amministrative, la colpa è presunta e che il ricorrente non aveva fornito prova di cause esimenti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La corte esclude la sua violazione perché il giudice di merito si è limitato a qualificare giuridicamente i fatti accertati senza pronunciare oltre i limiti della domanda o della contestazione.

  • art. 101 c.p.c.

    Non richiede la riapertura del contraddittorio quando la decisione dipende solo da una diversa qualificazione giuridica di fatti già accertati e invariati.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei motivi di nullità processuale dedotti dal ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio non sussiste quando il fatto dedotto come omesso non ha decisività rispetto all'esito della controversia.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per la censura di violazione della disciplina sostanziale sulla responsabilità amministrativa.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è ritenuta sufficiente e non apparente perché coerente nel riconoscere la colpa presunta e la mancata prova liberatoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro di correttezza della motivazione, reputata tuttavia adeguata.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Invocati dal ricorrente, ma non ritenuti violati dalla decisione impugnata.

  • art. 5 l. 689/1981

    Consente di ritenere concorrente nella violazione chi, pur non autore materiale, abbia un ruolo causalmente rilevante e una posizione di garanzia rispetto all'illecito amministrativo.

  • art. 6 l. 689/1981

    Richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa impostazione della responsabilità solidale, ma ritenuto non decisivo ai fini della qualificazione fatta dal giudice di merito.

  • art. 14 l. 689/1981

    Richiamato nel primo motivo insieme agli artt. 5 e 6, senza che la Corte ne ravvisi una violazione decisiva.

  • art. 11, comma 1, lett. a), L.R. Umbria n. 2/2000

    Attribuisce al direttore dei lavori un obbligo di garanzia sulla corretta esecuzione dei lavori di cava e di ricomposizione ambientale.

  • art. 17, commi 4 e 5, L.R. Umbria n. 2/2000

    Norma violata per la realizzazione della strada di accesso in difformità dal progetto approvato.

  • art. 3 l. 689/1981

    L'elemento soggettivo della colpa è presunto nelle violazioni amministrative e il destinatario della sanzione deve fornire prova liberatoria per superare la presunzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento della statuizione sull'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione all'importo ulteriore del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, il giudice può ritenere responsabile il soggetto che riveste una posizione di garanzia per la corretta esecuzione dell'attività illecita, anche se non autore materiale del fatto, purché i fatti contestati restino i medesimi e muti solo la qualificazione giuridica del ruolo.
  • La riqualificazione giuridica della responsabilità rispetto a fatti già accertati non integra, di per sé, violazione dell'art. 112 c.p.c. né impone la rinnovazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., se non vengono introdotti nuovi fatti costitutivi.
  • Il motivo di omesso esame è inammissibilmente o infondatamente dedotto quando il fatto asseritamente trascurato non è decisivo rispetto alla specifica contestazione sanzionatoria decisa in giudizio.
  • Nelle violazioni amministrative l'elemento soggettivo della colpa si presume ai sensi dell'art. 3 l. 689/1981; spetta al destinatario della sanzione allegare e provare circostanze esimenti idonee a superare la presunzione.
  • Quando la normativa speciale attribuisce a un determinato soggetto un obbligo di garanzia sulla conformità dei lavori a progetto, la sua omissione nel vigilare o impedire la difformità può fondare il concorso nell'illecito amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.