Cassazione Penale, Sentenza n. 12093/2025 del 26/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 02/10/2024 che confermava la custodia in carcere per concorso in estorsione aggravata. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 274 e 275 c.p.p.), sostenendo che mancava prova che la sua condotta avesse la finalità di agevolare l'associazione di stampo mafioso o che egli fosse consapevole dell'appartenenza mafiosa dei concorrenti; l'atto sarebbe stato compiuto per aiutare un amico e non per rafforzare il sodalizio, perciò occorrerebbe una misura meno afflittiva (arresti domiciliari con braccialetto elettronico). Si contesta altresì la persistenza delle esigenze cautelari e l'operatività della presunzione di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
La decisione
Il giudice di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: il ricorrente contestava solo l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, mentre l'ordinanza impugnata aveva comunque riconosciuto l'aggravante del "metodo mafioso". Perciò l'eventuale accoglimento non avrebbe inciso sulla legittimità della misura cautelare (resterebbero immutati durata massima, competenza funzionale e possibilità di applicare la presunzione di esigenze cautelari). Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e per equità, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La cancelleria eseguirà gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma sulla competenza del Tribunale adito in fase cautelare; indica il rito e la competenza per il riesame della misura.
art. 416-bis c.p.
Con l'aggravante dell'avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione di cui all'articolo 416 bis e con le modalità previste dal predetto articolo
L'ordinanza ha rilevato sia il "metodo mafioso" (modalità) sia la finalità di agevolare il sodalizio; entrambi gli elementi sono stati ritenuti sussistenti sul piano indiziario.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nella censura: riguarda i motivi di impugnazione e la loro deducibilità.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Consente, in taluni casi (tra cui reati di stampo mafioso), la presunzione relativa dell'esistenza e dell'adeguatezza delle esigenze cautelari; il Tribunale ha ritenuto applicabile tale presunzione mentre il ricorrente la contestava.
art. 303 lett. a) n. 3) cod. proc. pen.
Riferito nella sentenza per spiegare che, data la persistenza della contestazione del metodo mafioso, permane il termine di durata più lungo previsto per la fase processuale.
art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen.
Richiamato per la tipologia di reato che giustifica termini e misure cautelari più rigorose; la qualificazione del fatto rientra tra quelle indicate.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese e l'eventuale condanna per l'impugnazione inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma per la Cassa delle Ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. Att. c.p.p.
Rinvio agli adempimenti di comunicazione/annotazione in cancelleria conseguenti alla sentenza.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa dell'ammenda; la Corte ha fornito principi interpretativi sull'applicazione di tali sanzioni.
Massime di principio
- Un ricorso che contesta solo la sussistenza di un'aggravante può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse se il mantenimento di altre circostanze aggravanti non incide sulla legittimità o sulla durata della misura cautelare.
- Per ottenere modifiche della misura cautelare è necessario dimostrare che la diversa qualificazione del fatto avrebbe effetti immediati e concreti sull'an (natura) o sul quomodo (modalità) della misura; se ciò non si verifica, il ricorso può essere privo di interesse.
- La presenza dell'aggravante del "metodo mafioso" da sola può giustificare la maggior durata della misura, la competenza distrettuale e l'applicabilità della presunzione di esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.).
- Per convincere il giudice della non operatività della presunzione di pericolosità sociale occorre fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di attualità e concretezza del periculum libertatis (assenza di reiterazione, contesti isolati, mancanza di collegamenti consapevoli con il sodalizio).
- Le affermazioni difensive basate su finalità personali o di aiuto a terzi devono essere corroborate da elementi probatori che escludano la consapevolezza di ruoli o vincoli mafiosi; dichiarazioni autoassolutorie, se isolate, difficilmente contrastano efficacemente le emergenze indiziarie.
- Nelle impugnazioni cautelari è fondamentale argomentare non solo sulla qualificazione giuridica, ma anche sui riflessi immediati sulla misura: senza questo nesso il ricorso rischia l'inammissibilità.
- La giurisprudenza di legittimità richiede un esame rigoroso della sussistenza dell'aggravante mafiosa: occorrono elementi oggettivi e soggettivi che dimostrino sia il metodo intimidatorio tipico che la finalità di agevolare l'associazione.
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