Sentenza del 14/02/2018 n. 586 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento induttivo - Contabilità formalmente regolare - Antieconomicità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'accertamento induttivo fosse illegittimo perché la contabilità era formalmente regolare. L'Amministrazione finanziaria ha invece rilevato gravi incongruenze economiche, in particolare un'eccessiva incidenza dei componenti negativi rispetto ai ricavi dichiarati, idonea a evidenziare una gestione antieconomica e a rendere la contabilità intrinsecamente inattendibile.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l'accertamento induttivo dei redditi d'impresa anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, quando le risultanze complessive della gestione presentano gravi anomalie e sono incompatibili con criteri di ragionevolezza economica. La regolarità formale dei registri non impedisce quindi all'Amministrazione di procedere induttivamente se la contabilità risulta sostanzialmente inattendibile.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento induttivo dei redditi d'impresa
L'accertamento induttivo può essere utilizzato non solo in caso di irregolarità formali della contabilità, ma anche quando le scritture, pur formalmente corrette, risultino complessivamente inattendibili per gravi incongruenze economiche.
Principio di antieconomicità della gestione
Una gestione caratterizzata da costi eccessivi o da componenti negative sproporzionate rispetto ai ricavi può costituire un elemento presuntivo idoneo a mettere in dubbio la veridicità dei dati contabili e a giustificare la ricostruzione induttiva del reddito.
Massime di principio
- La contabilità formalmente regolare non garantisce automaticamente la legittimità dei dati dichiarati: conta anche la loro attendibilità sostanziale.
- Gravi e non spiegate anomalie tra costi, ricavi e risultati economici possono giustificare un accertamento induttivo.
- L'antieconomicità non determina automaticamente la ripresa fiscale, ma costituisce un elemento presuntivo che deve essere concreto, grave e coerente con gli altri dati disponibili.
- Il contribuente può contrastare l'accertamento fornendo una spiegazione documentata delle ragioni economiche delle perdite o dell'elevata incidenza dei costi.
- In situazioni analoghe, occorre valutare non soltanto la correttezza formale delle scritture, ma anche la plausibilità complessiva dell'attività d'impresa e la coerenza dei risultati dichiarati con il settore e le condizioni concrete di gestione.
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