Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12090/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dalla compravendita di un fabbricato con terreno circostante. Il venditore ha chiesto l’annullamento parziale del contratto definitivo per errore materiale, sostenendo che nell’atto pubblico era stata erroneamente inclusa anche una particella di terreno (n. 1326) che, secondo la sua ricostruzione, non avrebbe dovuto essere ceduta, essendo stata effettivamente venduta solo la particella n. 1325. In primo grado la domanda era stata accolta, con condanna degli acquirenti alla restituzione della particella ritenuta indebitamente compresa nella vendita. In appello, però, la decisione è stata riformata e la domanda rigettata, valorizzando il tenore letterale del contratto definitivo, la descrizione dell’oggetto della vendita, la planimetria e i confini, nonché l’irrilevanza della proposta irrevocabile e delle testimonianze rispetto al contratto definitivo. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avesse disposto la restituzione di beni mobili non devoluti; 2) violazione delle regole di interpretazione del contratto (artt. 1362, 1366 e 1367 c.c.), per non avere considerato il comportamento complessivo delle parti e per essersi fermata al testo del definitivo; 3) omessa motivazione; 4) omesso esame di fatti decisivi e contraddittorietà della motivazione, con riferimento agli accordi preliminari e al frazionamento; 5) violazione delle norme sull’errore nei contratti (artt. 1427, 1428, 1429, 1431 e 1432 c.c.), per non avere tratto le conseguenze dalle presunzioni circa l’errore del venditore; 6) ulteriore omesso esame di fatti decisivi, in relazione alle prove testimoniali e all’asserita volontà del venditore di non trasferire l’intero terreno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha accolto l’istanza di rimessione in termini per un deposito telematico effettuato per errore nel fascicolo di un diverso procedimento, qualificando l’errore come mera irregolarità priva di nullità. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d’appello, con il riferimento a quanto "corrisposto", intendeva chiaramente riferirsi alle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, e non a beni mobili. I motivi secondo, quinto e sesto sono stati ritenuti inammissibili o infondati perché, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge o di omesso esame, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e dell’interpretazione del contratto, non consentita in cassazione; la Corte ha ribadito che l’interpretazione del negozio è accertamento di fatto censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, da dedursi in modo specifico. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché la motivazione della sentenza d’appello non era apparente né logicamente contraddittoria e i fatti indicati risultavano comunque esaminati dal giudice di merito, il quale aveva plausibilmente ritenuto che al momento del contratto definitivo fosse intervenuto un mutamento della volontà delle parti. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, quando al preliminare segua il definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni, salvo prova scritta di un diverso accordo contemporaneo alla stipula del definitivo, prova che non può essere data per testi nei contratti aventi ad oggetto immobili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato solo come parametro della dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato solo come parametro della dedotta violazione per ultrapetizione; la Corte esclude che vi sia stata decisione su beni mobili, riferendo il dispositivo alle somme pagate.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte ribadisce che la censura sull’interpretazione del contratto richiede la specifica indicazione del canone ermeneutico violato e non può risolversi in una diversa lettura del fatto.

  • art. 1366 c.c.

    È richiamato nel contesto dei criteri interpretativi, ma la doglianza è respinta perché non specificamente collegata a un effettivo vizio ermeneutico.

  • art. 1367 c.c.

    La Corte ne afferma la non pertinenza nel caso concreto.

  • art. 1427 c.c.

    Richiamato come norma sull’errore, ma la censura è qualificata come tentativo di rivalutazione del merito.

  • art. 1428 c.c.

    Richiamato come norma sull’errore essenziale, senza accoglimento della doglianza.

  • art. 1429 c.c.

    Richiamato come norma sull’errore essenziale, senza accoglimento della doglianza.

  • art. 1431 c.c.

    Richiamato come norma sull’errore riconoscibile, senza accoglimento della doglianza.

  • art. 1432 c.c.

    Richiamato come norma sulla conservazione del contratto, ma la censura è respinta.

  • art. 2722 c.c.

    La Corte richiama il divieto di prova testimoniale contro o oltre il contenuto del contratto scritto per escludere rilievo alle testimonianze circa una volontà diversa rispetto al definitivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È applicato il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012

    È richiamato per la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., con riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale fonte dell’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. n. 115/2002.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato come criterio ermeneutico per l’interpretazione della riforma del vizio motivazionale.

Massime di principio

  • Quando un contratto preliminare è seguito dalla stipula del contratto definitivo, quest’ultimo costituisce in via presuntiva l’unica fonte dei diritti e degli obblighi relativi al rapporto, anche se contiene pattuizioni diverse da quelle del preliminare.
  • La presunzione di completezza e definitività del contratto definitivo può essere vinta solo mediante prova di un accordo contemporaneo alla stipula del definitivo che faccia sopravvivere pattuizioni del preliminare; nei contratti immobiliari tale prova deve risultare da atto scritto.
  • La prova testimoniale non può essere utilizzata per dimostrare una volontà diversa da quella espressa nel contratto definitivo di compravendita immobiliare, quando ciò serva a superare il contenuto scritto dell’accordo.
  • La censura in cassazione per violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quale regola ermeneutica sia stata violata e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta proporre una diversa lettura del fatto.
  • L’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mero dissenso sul risultato interpretativo.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato all’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più consentita una censura di semplice insufficienza o inadeguatezza della motivazione.
  • Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il dispositivo, letto nel suo contesto, si riferisce chiaramente a ciò che era stato effettivamente devoluto al giudice e deciso, senza introdurre un diverso oggetto della condanna.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.