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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10106/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies Cod. Str.). Il ricorrente denunciava: omessa o apparente motivazione in relazione alla disomogeneità delle due misurazioni dell'alcoltest (1,56 g/l e 1,72 g/l) e ad analisi successive negative; contestazione dell'affidabilità dell'etilometro e degli errori procedurali (seconda misurazione effettuata prima dei 20 minuti richiesti); richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; censura sull'erronea determinazione della pena e mancata applicazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p., con la denuncia di una reformatio in peius (aumento dell'ammenda da euro 2.000 a euro 3.000).

La decisione

La Cassazione ha rigettato i motivi di merito relativi alla valutazione della prova e alla presunta inattendibilità dell'alcoltest, richiamando il consolidato insegnamento secondo cui la variabilità tra le misurazioni non esclude la validità dell'accertamento e che incombe sulla difesa l'onere di allegare e dimostrare il malfunzionamento dell'etilometro. Ha altresì escluso la valutazione ex art. 131-bis c.p. in cassazione perché non dedotta nei gradi precedenti. Invece il ricorso è stato ritenuto fondato in parte sul profilo del trattamento sanzionatorio: la Corte territoriale, operando una reformatio in peius fissando una pena pecuniaria superiore alla pena base fissata in primo grado, è stata censurata. La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla determinazione della pena, rideterminando la pena base a mesi 4 di arresto e euro 2.000 di ammenda, applicando la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. (per il rito abbreviato) e riducendo la pena a mesi 2 di arresto ed euro 1.000 di ammenda, convertendo poi l'arresto in lavoro di pubblica utilità per la durata di mesi 2 e giorni 4, secondo le modalità già indicate dal primo giudice. Ogni altro motivo è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 186 codice della strada

    comma 2, lett. b) e 2-sexies

    Norma sanzionatoria per guida in stato di ebbrezza; la Cassazione conferma la valutazione delle misurazioni dell'alcoltest come idonee a provare lo stato di ebbrezza salvo prova contraria fornita dalla difesa

  • art. 131-bis codice penale

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la sua applicazione in sede di legittimità è possibile solo se la questione è stata dedotta in appello e i presupposti sono immediatamente verificabili dagli atti; non può essere proposta per la prima volta in cassazione

  • art. 442, comma 2 codice di procedura penale

    Prevede la riduzione della metà della pena per il rito abbreviato; applicata dalla Cassazione nella rideterminazione della pena

  • art. 379 d.P.R. 495/1992

    commi 6, 7 e 8 (richiamati in motivazione)

    Regole tecniche sulle verifiche e funzionamento degli etilometri: la giurisprudenza connette onere di allegazione e onere probatorio, individuando quando la regolarità dell'apparecchiatura deve essere provata

  • D.M. 22 maggio 1990, n. 196 (allegato)

    Richiama criteri tecnici e messaggi d'errore degli strumenti; la mancanza di un esplicito messaggio di errore sullo scontrino è ritenuta elemento che avvalora la correttezza della misurazione

Massime di principio

  • La variabilità tra due misurazioni dell'alcoltest (anche se la seconda è più elevata della prima) non costituisce di per sé prova di malfunzionamento: la curva di assorbimento dell'alcol è variabile e non necessariamente decrescente
  • Sussiste un onere di allegazione a carico dell'imputato per dimostrare il malfunzionamento dell'etilometro; in mancanza di elementi concreti e di messaggi d'errore sul dispositivo, l'esito positivo resta probatorio
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere proposta nei gradi di merito (almeno in appello) per poter essere valutata in cassazione senza rinvio; non è ammissibile dedurla per la prima volta in cassazione quando la disposizione era già vigente
  • Il giudice d'appello non può aumentare la pena base rispetto a quella fissata in primo grado quando l'appello è proposto solo dall'imputato (divieto di reformatio in peius esteso ai singoli elementi autonomi della pena)
  • In caso di rito abbreviato, va sempre valutata l'applicabilità dell'art. 442, comma 2, c.p.p.; la Cassazione può intervenire direttamente sulla determinazione della pena quando non sono necessari ulteriori accertamenti

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