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Sentenza

Sentenza n. 573/2026 - L'aquila, Sezione 1

per la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi in data 6 febbraio 2026 in seguito alla istanza/diffida inviata via PEC del 7 gennaio 2026 da parte dell’avvocato Tozzi con cui lo stesso, in asserita rappresentanza della società -OMISSIS-, ha chiesto ad AreaCom di provvedere in autotutela all’esclusione della società -OMISSIS- Service Srl dalla gara comunitaria per il servizio di ristorazione per le Aziende sanitarie della Regione Abruzzo e della Regione Molise, -OMISSIS-, gara in cui -OMISSIS- si era classificata al primo posto e -OMISSIS- al secondo posto, e per la declaratoria dell’obbligo dell'Amministrazione resistente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; nonché per l'annullamento dei seguenti provvedimenti: a) della determinazione n. -OMISSIS- dell'11.12.2024 avente ad oggetto l’aggiudicazione della Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di ristorazione per le aziende sanitarie della Regione Abruzzo e della Regione Molise ID-OMISSIS- - -OMISSIS- (Molise); b) ove e per quanto lesivi di tutti i verbali di gara con particolare riferimento a quelli volti alla verifica dei requisiti amministrativi e quelli volti alla verifica dell'anomalia; c) ove e per quanto lesiva della determina di nomina della commissione di gara; d) ove e per quanto lesiva della legge speciale di gara comprensiva di bando, disciplinare e capitolato, nella parte in cui interpretabili così come interpretati dalla S.A.; e) ove e per quanto lesiva della determina di indizione della gara n. -OMISSIS- del 20.12.2022; f) ove e per quanto lesiva della determina n. -OMISSIS- del 19.1.2023 di proroga dei termini di partecipazione; g) ove e per quanto lesiva della nota prot. n. -OMISSIS- del 12.11.2024 di riscontro al preavviso di ricorso prot. n. -OMISSIS- del 18.10.2024; h) ove e per quanto lesiva dell'approvazione della procedura di gara avvenuta in data 9.7.2024 con registro di sistema -OMISSIS- in uno alla comunicazione -OMISSIS-; i) ove e per quanto lesiva della nota prot. n. -OMISSIS- del 2.7.2024; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio, ove sottoscritto, ai fini del subentro della ricorrente.

Giustizia amministrativa202600088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di autotutela diretta all’esclusione dell’aggiudicataria e, in via consequenziale, impugnazione dell’aggiudicazione e degli ulteriori atti della gara

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata nella gara comunitaria suddivisa in cinque lotti per il servizio di ristorazione delle aziende sanitarie dell’Abruzzo e del Molise, ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza del 7 gennaio 2026, con cui il difensore aveva sollecitato AreaCom a esercitare l’autotutela escludendo l’aggiudicataria del lotto relativo all’Asrem e disponendo l’aggiudicazione in favore della ricorrente. L’istanza traeva spunto dalla successiva esclusione dell’aggiudicataria da altra procedura di gara. Sono stati dedotti violazione degli artt. 2 e seguenti l. 241/1990, in relazione agli artt. 80, 108 e 110 d.lgs. 50/2016 e all’art. 97 Cost., violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione e manifesta illogicità o irragionevolezza. La ricorrente ha inoltre chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, dei verbali e degli ulteriori atti della procedura, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto ai fini del subentro.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo, ha rilevato che l’istanza di autotutela era stata sottoscritta soltanto dall’avvocato, senza la sottoscrizione del legale rappresentante della società e senza una delega o procura ad hoc. Il riferimento a un precedente incarico di patrocinio non era sufficiente, poiché quel contenzioso si era concluso con una sentenza non appellata e il relativo mandato doveva ritenersi esaurito. L’istanza, quindi, non proveniva validamente dalla società interessata e non poteva fondare un obbligo dell’amministrazione di provvedere. In secondo luogo, il Collegio ha affermato che, in via generale, l’amministrazione non ha un obbligo giuridico di pronunciarsi su una sollecitazione all’annullamento in autotutela, trattandosi di potere officioso e ampiamente discrezionale, anche nell’an, attribuito all’amministrazione per la cura dell’interesse pubblico. Il privato può formulare una segnalazione o sollecitazione, ma questa non trasforma il procedimento officioso in un procedimento a istanza di parte soggetto all’obbligo di conclusione. Non può pertanto configurarsi silenzio-inadempimento su un’istanza inammissibile né, in assenza di un dovere codificato di provvedere, sul silenzio relativo a una mera richiesta di autotutela. Le ulteriori domande di annullamento e di inefficacia del contratto non sono state esaminate, essendo il ricorso per silenzio inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 per ciascuna delle due parti costituite, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • artt. 2 e ss. l. 241/1990

    Le disposizioni sull’obbligo di conclusione del procedimento non rendono automaticamente doverosa la risposta a una sollecitazione di autotutela, quando non sussista uno specifico dovere giuridico di provvedere.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il potere di annullamento d’ufficio è espressione di autotutela decisoria e, secondo la ricostruzione accolta, resta in via generale officioso e discrezionale nell’an; la mera istanza privata non impone all’amministrazione di esercitarlo o di pronunciarsi.

  • artt. 80, 108 e 110 d.lgs. 50/2016

    Le norme sui requisiti, sull’esclusione e sulle vicende dell’aggiudicazione sono state richiamate dalla ricorrente per sostenere l’obbligo di riesame, ma non sono state esaminate nel merito a seguito dell’inammissibilità del ricorso per silenzio.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento e imparzialità è stato richiamato tra i parametri di censura, senza essere scrutinato nel merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la parte ricorrente è stata condannata a rimborsarle alle parti costituite.

Massime di principio

  • In via generale, la presentazione di un’istanza privata di annullamento d’ufficio non determina un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, poiché l’autotutela costituisce un potere officioso e discrezionale nell’an, salvo che una specifica disposizione o una particolare situazione giuridica renda doverosa la pronuncia.
  • Non può formarsi silenzio-inadempimento su una richiesta di autotutela priva dei requisiti minimi di riferibilità e provenienza dalla società interessata, quando sia sottoscritta dal solo difensore senza procura o delega ad hoc e il precedente mandato difensivo sia ormai esaurito.
  • La mera sollecitazione del privato non trasforma il procedimento di autotutela, originariamente officioso e discrezionale, in un procedimento a istanza di parte soggetto all’obbligo generale di conclusione previsto per i procedimenti doverosi.
  • L’azione avverso il silenzio non è esperibile per ottenere il riesame officioso di atti precedentemente adottati quando non sussista uno specifico dovere dell’amministrazione di provvedere; tale azione non può essere utilizzata per eludere i termini di impugnazione degli atti originari.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTermini del procedimento e silenzioAutotutela
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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