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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02701/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, del provvedimento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva opposto un fermo amministrativo provvisorio al rimborso IVA richiesto, in presenza di carichi erariali pendenti. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; l’Agenzia delle Entrate aveva appellato, ma la CTR aveva rigettato l’appello ritenendo illegittima la sospensione del rimborso, perché la contribuente aveva prestato la fideiussione prevista per i rimborsi IVA e non risultavano procedimenti penali pendenti; inoltre la CTR aveva richiamato la procedura di amministrazione straordinaria della società cedente, affermando che non potevano essere intraprese iniziative esecutive individuali pregiudizievoli per la par condicio creditorum. In cassazione l’Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 e dell’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la fideiussione ex art. 38-bis sarebbe funzionale solo alla fase di liquidazione del rimborso e non impedirebbe all’Ufficio di opporre il fermo amministrativo sui crediti erariali pendenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia. Ha rilevato che il fermo amministrativo ex art. 69 r.d. n. 2440 del 1923 è misura cautelare di autotutela che presuppone il fumus della ragione di credito dell’Amministrazione e mira a sospendere un pagamento dovuto a tutela di una possibile compensazione, senza necessità di periculum in mora. Tuttavia, in materia di rimborsi IVA, le Sezioni Unite hanno affermato che, quando l’Amministrazione abbia già richiesto e ottenuto la garanzia fideiussoria ex art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, non può fare uso, durante la vigenza della garanzia, degli strumenti cautelari alternativi previsti dagli artt. 23, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997 e 69 r.d. n. 2440 del 1923, poiché ciò determinerebbe una duplicazione ingiustificata della cautela e un eccessivo aggravio per il contribuente, in violazione dei principi di collaborazione, buona fede e solidarietà. La CTR si era attenuta a tale principio e il ricorso dell’Agenzia non conteneva argomenti idonei a contestarlo. La Corte ha inoltre condannato l’Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923

    Il fermo amministrativo è una misura cautelare di autotutela della P.A. che sospende un pagamento dovuto per tutelare una possibile compensazione con un credito dell’Amministrazione; richiede il fumus della ragione di credito e non anche il periculum in mora.

  • art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972

    La fideiussione richiesta per i rimborsi IVA, una volta prestata e vigente, impedisce all’Amministrazione di cumulare ulteriori strumenti cautelari alternativi sul medesimo rapporto.

  • art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997

    È uno degli strumenti cautelari alternativi che non possono essere utilizzati cumulativamente con la garanzia fideiussoria ex art. 38-bis nel periodo di vigenza di quest’ultima.

  • art. 10, comma 1, l. n. 212 del 2000

    La disciplina deve essere letta alla luce dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e contribuente.

  • art. 2 Cost.

    Il principio di solidarietà deve ispirare anche i rapporti tra Pubblica amministrazione e cittadino e impedisce un carico cautelare eccessivo sul contribuente.

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.

    Il ricorso è inammissibile quando si limita a contestare un orientamento giurisprudenziale consolidato senza offrire argomenti idonei a mutarlo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    La censura era formalmente prospettata come violazione di legge, ma è stata ritenuta inammissibile perché non idonea a scardinare il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica alla parte soccombente che sia amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di rimborsi IVA, la prestazione e la perdurante efficacia della fideiussione richiesta dall’art. 38-bis escludono che l’Amministrazione possa cumulare ulteriori misure cautelari alternative sul medesimo rimborso, come il fermo amministrativo ex art. 69 r.d. n. 2440/1923.
  • Il fermo amministrativo è misura cautelare di autotutela che tutela la possibile compensazione con un credito dell’Amministrazione e richiede soltanto il fumus della pretesa creditoria, non il periculum in mora.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una diversa interpretazione della norma senza confrontarsi con l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
  • Nei rapporti tra fisco e contribuente, la lettura delle norme sui rimborso e sulle garanzie deve essere orientata ai principi di collaborazione, buona fede e solidarietà, evitando duplicazioni di tutela a carico del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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