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Sentenza

Sentenza n. 129/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del decreto dello Sportello unico per l’immigrazione di Latina del 20 ottobre 2025, codice pratica -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore di -OMISSIS- -OMISSIS- il 5 marzo 2025, su istanza del datore di lavoro -OMISSIS- del 12 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202600069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dello Sportello unico per l’immigrazione di Latina di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato il 5 marzo 2025, disposta il 20 ottobre 2025 su istanza del datore di lavoro, per la presunta presenza di reati ostativi a carico di quest’ultimo. Ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990 e l’eccesso di potere, sotto vari profili, per motivazione erronea, generica e insufficiente. Ha inoltre evidenziato che il medesimo datore di lavoro, dopo la revoca, era stato ammesso dalla Prefettura a sottoscrivere altri contratti di soggiorno con lavoratori stranieri, circostanza incompatibile con l’esistenza dei reati ostativi indicati dall’amministrazione. La relazione amministrativa successiva non ha individuato in concreto né il reato ostativo né la condanna, anche non definitiva, posta a fondamento della revoca. L’amministrazione aveva richiamato anche l’art. 31, comma 2, d.P.R. 394/1999, disposizione già annullata con efficacia erga omnes per contrasto con il principio di ragionevolezza, in quanto introduceva conseguenze sfavorevoli sulla base della mera denuncia e senza verifica della colpevolezza o della pericolosità del soggetto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto che il potere di rifiuto o revoca del nulla osta previsto dall’art. 22, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998 abbia natura vincolata e sia esercitabile soltanto nei casi tassativi di condanne, anche non definitive, per gli specifici reati indicati dalla legge, intervenute nell’ultimo quinquennio. Trattandosi di disposizione eccezionale, essa non è suscettibile di interpretazione estensiva. Nel caso concreto, la motivazione del provvedimento è stata giudicata apparente per genericità e comunque riferita a presupposti di fatto non dimostrati: l’amministrazione non ha indicato quale fosse il reato ostativo né ha chiarito l’esistenza di una condanna rilevante. La successiva ammissione del datore di lavoro alla sottoscrizione di altri contratti di soggiorno costituiva inoltre un elemento incompatibile con la tesi dell’amministrazione, rimasto privo di adeguata spiegazione. Il richiamo all’art. 31, comma 2, d.P.R. 394/1999 non poteva sorreggere la revoca, essendo tale disposizione stata annullata con efficacia erga omnes. L’amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 10-bis l. 241/1990

    La ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative e del preavviso di rigetto; il giudice ha accolto il ricorso principalmente per l’apparenza e l’insufficienza della motivazione e per l’assenza di prova dei presupposti sostanziali.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento “deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.

    La motivazione deve individuare concretamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, in coerenza con l’istruttoria; una motivazione generica, che non indichi il reato ostativo e la condanna rilevante, è apparente.

  • art. 22, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998

    Il rifiuto o la revoca del nulla osta al lavoro per reati del datore di lavoro sono ammessi nei casi tassativi previsti dalla disposizione, concernenti condanne, anche non definitive, per specifici reati ostativi intervenute nell’ultimo quinquennio; il potere amministrativo è vincolato e la disposizione eccezionale non è interpretabile estensivamente.

  • art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022 n. 73, convertito nella l. 4 agosto 2022 n. 122

    È indicato quale base normativa del provvedimento di revoca, ma non può giustificare una revoca priva della concreta individuazione dei presupposti richiesti dalla disciplina speciale.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 394/1999

    Il giudice rileva che la disposizione è stata annullata per contrasto con il principio di ragionevolezza; il suo richiamo non può fondare la revoca del nulla osta.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il rifiuto o la revoca del nulla osta al lavoro dello straniero per reati del datore di lavoro costituisce esercizio di un potere vincolato, subordinato alla ricorrenza dei presupposti tassativi previsti dalla legge: condanna, anche non definitiva, per uno degli specifici reati ostativi e intervenuta nel periodo temporale previsto. La disciplina eccezionale non può essere applicata estensivamente.
  • Un provvedimento di revoca del nulla osta è illegittimo per difetto di motivazione quando si limiti a richiamare genericamente l’esistenza di reati ostativi senza indicare il concreto reato, la condanna e la loro riconducibilità ai presupposti normativi della revoca.
  • La motivazione apparente non è superata da una successiva relazione amministrativa che ricostruisca il quadro normativo senza chiarire quale specifico fatto ostativo sia stato accertato a carico del datore di lavoro.
  • Una disposizione regolamentare annullata con sentenza pubblicata integralmente nella Gazzetta Ufficiale, per ordine del giudice, non può essere utilizzata come base giuridica di provvedimenti successivi e l’annullamento produce efficacia erga omnes, essendo stato pubblicizzato nelle stesse forme della disposizione annullata.
  • La mera denuncia, non accompagnata dall’accertamento dei presupposti stabiliti dalla legge, non può determinare automaticamente l’impossibilità per il datore di lavoro di assumere lavoratori stranieri né la perdita, per questi ultimi, delle autorizzazioni all’ingresso e al lavoro.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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