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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33064/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da quattro verbali di accertamento e contestazione di sanzioni amministrative notificati per il recupero dell’accisa, con interessi, relativa all’illegittima importazione di carburante per autotrazione in quantità eccedenti le franchigie consentite, negli anni 2009-2012, dalla zona extradoganale di Livigno. In primo grado la CTP aveva annullato gli atti; in appello la CTR ha invece accolto il gravame dell’Agenzia, ritenendo che la nozione di "serbatoi normali" ai fini dell’esenzione/franchigia doganale dovesse essere interpretata in senso restrittivo, limitatamente ai serbatoi installati in origine dal costruttore, con esclusione di serbatoi maggiorati o supplementari anche se tecnicamente compatibili o omologati. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 107 del Reg. CE n. 1186/2009 e dell’art. 3 Cost., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso i serbatoi aggiuntivi o maggiorati dal concetto di serbatoio normale; 2) omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza/prescrizione del diritto dell’Amministrazione a contestare l’asserita evasione e applicare le sanzioni; 3) violazione delle norme sul legittimo affidamento, sull’errore scusabile e sull’esclusione della responsabilità sanzionatoria, deducendo che i controlli precedenti senza contestazioni avevano ingenerato affidamento e che vi fosse incertezza normativa; 4) omessa pronuncia e violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 per asserita erroneità del calcolo delle sanzioni, già dedotta in primo grado e riproposta in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ritenendo corretta l’interpretazione restrittiva della nozione di "serbatoio normale" e infondate le doglianze su legittimo affidamento, esimente da incertezza normativa e responsabilità sanzionatoria. Ha invece accolto il secondo e il quarto motivo per omessa pronuncia: la CTR non aveva esaminato l’eccezione di decadenza/prescrizione e non aveva deciso sulla censura relativa all’erroneo calcolo delle sanzioni, entrambe ritualmente riproposte dalla parte vittoriosa in primo grado nel giudizio di appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 107, §§ 1 e 2, lett. c), Regolamento (CE) n. 1186/2009

    "serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato"

    La nozione di serbatoio normale va interpretata restrittivamente in materia doganale e si riferisce ai serbatoi installati originariamente dal costruttore su tutti i veicoli dello stesso tipo, con esclusione dei serbatoi supplementari o maggiorati, anche se compatibili o omologati.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di disparità di trattamento, ma ritenuto non idoneo a sovvertire l’interpretazione restrittiva della norma doganale.

  • art. 84, commi 1 e 2, lett. d), d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    Richiamato nel motivo relativo a decadenza/prescrizione del potere di contestazione e recupero.

  • art. 29, comma 1, L. 29 dicembre 1990, n. 428

    Richiamato nel motivo relativo a decadenza/prescrizione del diritto dell’Amministrazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato quale parametro per denunciare difetto di motivazione/omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte lo richiama nel senso che il giudice deve pronunciarsi su domande ed eccezioni ritualmente devolute; la mancata decisione integra omessa pronuncia.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare carenza di motivazione/omessa pronuncia.

  • art. 2 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato dalla ricorrente nel quadro del legittimo affidamento e dei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il legittimo affidamento può escludere sanzioni, risarcimenti e oneri accessori, ma non incide sulla debenza del tributo, che dipende dai presupposti impositivi oggettivamente realizzati.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Ai fini della responsabilità amministrativa tributaria è sufficiente una condotta cosciente e volontaria; la norma pone una presunzione di colpa a carico di chi ha commesso l’atto vietato, gravando sul contribuente l’onere di provare l’assenza assoluta di colpa.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’esimente legata all’errore/alla buona fede nella materia sanzionatoria tributaria.

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo relativo all’inapplicabilità delle sanzioni per incertezza o errore scusabile.

  • art. 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato per dedurre l’erroneità del computo delle sanzioni; la Corte rileva l’omessa pronuncia della CTR sulla specifica censura.

  • art. 346 c.p.c.

    La riproposizione espressa in appello delle eccezioni assorbite o non esaminate è necessaria per evitarne la presunzione di rinuncia.

Massime di principio

  • In materia di dazi doganali sul carburante, il concetto di "serbatoio normale" va interpretato in senso restrittivo e si riferisce ai soli serbatoi installati originariamente dal costruttore su tutti i veicoli dello stesso tipo; i serbatoi maggiorati o supplementari restano esclusi dalla franchigia, anche se tecnicamente compatibili o omologati.
  • La sentenza unionale che, in materia di tassazione dei prodotti energetici nel mercato interno, ha ampliato la nozione di serbatoio normale ai serbatoi installati da soggetti diversi dal costruttore non è automaticamente estensibile al diverso ambito dei dazi doganali.
  • Il legittimo affidamento del contribuente può incidere sugli accessori e sulle sanzioni, ma non sulla debenza del tributo quando i presupposti impositivi risultino oggettivamente integrati.
  • Ai fini della responsabilità sanzionatoria tributaria, l’Amministrazione non deve provare un dolo specifico: è sufficiente la coscienza e volontarietà della condotta, mentre spetta al contribuente dimostrare l’assenza assoluta di colpa.
  • L’esimente dell’obiettiva incertezza normativa richiede un’inevitabile e oggettiva equivocità della disciplina, apprezzabile in termini rigorosi e non sulla base della sola percezione soggettiva del contribuente.
  • Nel giudizio di appello, la parte già vittoriosa in primo grado deve riproporre espressamente le eccezioni assorbite o non esaminate; se ritualmente riproposte, il giudice di appello deve pronunciarsi su di esse, pena il vizio di omessa pronuncia.
  • L’omessa decisione su una specifica eccezione ritualmente devoluta integra vizio denunciabile in cassazione quando manchi qualsiasi statuizione sul punto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

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