Sentenza del 07/03/2017 n. 197 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Iva - Accertamento - Prova - Inesistenza oggettiva delle operazioni - Grava sull'Ufficio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato un accertamento IVA fondato sulla presunta inesistenza oggettiva di una serie di operazioni documentate da fatture. L'Ufficio aveva ritenuto false ulteriori operazioni partendo dalla constatazione di una sola fattura asseritamente falsa, senza fornire elementi autonomi e sufficienti per dimostrare l'inesistenza delle altre operazioni. Il contribuente, invece, aveva fornito una spiegazione plausibile dell'errore relativo alla fattura contestata e aveva sostenuto l'effettività e la consistenza delle operazioni.
La decisione
L'accertamento è stato ritenuto illegittimo. In linea generale, quando l'Ufficio contesta l'inesistenza, totale o parziale, di operazioni fatturate, deve innanzitutto fornire elementi di prova sufficienti a sostenere la contestazione. Solo dopo tale dimostrazione grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza e consistenza delle operazioni. Non è quindi sufficiente presumere la falsità di una pluralità di operazioni dalla sola presenza di una fattura ritenuta falsa, soprattutto quando il contribuente abbia fornito una spiegazione plausibile dell'errore.
Massime di principio
- In caso di contestazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve indicare e dimostrare elementi concreti, specifici e sufficienti; non può fondare l'intero accertamento su una presunzione automatica derivante da una sola fattura.
- L'onere della prova è inizialmente a carico dell'Amministrazione finanziaria. Solo quando l'Ufficio abbia fornito indizi seri e coerenti, il contribuente deve dimostrare l'effettiva esecuzione, natura e consistenza delle operazioni.
- Una spiegazione plausibile e adeguatamente documentata dell'errore contabile o fatturativo può impedire che tale errore venga utilizzato come prova della falsità di tutte le altre operazioni.
- La contestazione di operazioni inesistenti deve essere valutata individualmente o sulla base di elementi complessivi realmente riferibili alle singole operazioni, evitando generalizzazioni prive di adeguato supporto probatorio.
- La regolare presenza delle fatture, da sola, non prova l'effettività delle operazioni, ma neppure una singola irregolarità consente automaticamente di disconoscere l'intera contabilità.
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