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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02803/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un lavoratore nel 2014. La corte di merito aveva ritenuto illegittimo il recesso, considerando che la prestazione lavorativa era stata svolta in un contesto di artificiosa frammentazione di un'unica attività tra due società, con passaggio del dipendente dall'una all'altra senza reale autonomia organizzativa, mantenimento delle medesime mansioni e prosecuzione sostanziale dell'attività complessiva. Una società ha proposto ricorso principale per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del giudicato, sostenendo che la sentenza di primo grado avrebbe già attribuito effetti preclusivi a una transazione del 14 gennaio 2013; 2) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. nell'interpretazione dell'accordo transattivo, assumendo che esso precludesse ogni ulteriore questione sui rapporti di lavoro con entrambe le società; 3) violazione degli artt. 2359, 2497 e 2094 c.c. per avere la corte territoriale escluso l'autonomia delle due società e ravvisato un unico centro di imputazione del rapporto senza adeguata dimostrazione di una frode o preordinazione in danno del lavoratore; 4) violazione dell'art. 18, comma 5, l. 300/1970 per avere quantificato l'indennità risarcitoria considerando anche l'anzianità maturata in un rapporto anteriore. La società coimputata ha inoltre proposto ricorso incidentale, poi dichiarato inammissibile per difetto di prova della notificazione, mancando gli avvisi di ricevimento delle raccomandate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società in liquidazione per mancato deposito degli avvisi di ricevimento delle notifiche a mezzo posta, ritenendo la notificazione inesistente. Ha poi rigettato il ricorso principale: il primo motivo è stato respinto perché la questione della improcedibilità per transazione risultava già coperta da giudicato interno; il secondo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una diversa interpretazione di fatto dell'accordo transattivo, non consentita in cassazione; il terzo è stato ritenuto infondato perché la valutazione di merito sull'unico centro di imputazione del rapporto era conforme ai criteri giurisprudenziali; il quarto è stato respinto perché l'indennità ex art. 18 St. lav. è onnicomprensiva e la sua quantificazione rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente principale, con distrazione in favore del difensore del lavoratore, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    La notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico e l'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provarne consegna, data e destinatario; la sua mancanza comporta inesistenza della notificazione del controricorso e del ricorso incidentale.

  • art. 291 c.p.c.

    Non è applicabile la rinnovazione quando la notificazione è inesistente e non meramente nulla.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi che chiedono una diversa ricostruzione della volontà negoziale o del fatto storico sono inammissibili in cassazione, salvo il limite del controllo sulla motivazione nei ristretti confini consentiti dalla norma.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    L'interpretazione del contratto e dell'accordo transattivo è attività di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica o incoerente.

  • art. 2359 c.c.

    Richiamato in relazione ai rapporti tra società, ma la Corte ribadisce che l'esistenza di un unico centro di imputazione va accertata in fatto secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.

  • art. 2497 c.c.

    Richiamato come norma relativa alla direzione e coordinamento, senza escludere la possibilità di accertare in concreto una sostanziale unicità del datore di lavoro.

  • art. 2094 c.c.

    Usato per la qualificazione della prestazione lavorativa nell'ambito dell'unico centro di imputazione del rapporto.

  • art. 18, commi 5 e 7, L. 300/1970

    L'indennità risarcitoria conseguente all'illegittimità del licenziamento è onnicomprensiva e la sua quantificazione tra minimo e massimo è rimessa al giudice di merito, censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 18, comma 5, L. 300/1970

    Il criterio dell'anzianità va valutato tenendo conto dell'intero contesto lavorativo quando il rapporto sia stato reso in un assetto di unico centro di imputazione, senza riduzione atomistica al solo rapporto formalmente considerato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama un precedente sovrapponibile e vi rinvia quale precedente conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, va disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico delle ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010

    Richiamato in via analogica per affermare che la determinazione dell'indennità tra minimo e massimo è riservata al giudice di merito.

  • art. 8 L. n. 604 del 1966

    Richiamato per il medesimo principio sulla discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione dell'indennità.

Massime di principio

  • La mancata produzione dell'avviso di ricevimento nella notifica a mezzo posta del controricorso o del ricorso incidentale determina l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità dell'atto, non essendo consentita la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
  • L'interpretazione di una transazione o di altro accordo negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione apparente, incongrua o logicamente incoerente.
  • L'accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra più società richiede una valutazione complessiva di elementi quali univocità organizzativa, integrazione funzionale, coordinamento direttivo e utilizzazione indifferenziata della prestazione lavorativa.
  • Quando l'attività imprenditoriale è solo formalmente ripartita tra società distinte ma sostanzialmente unitaria, il licenziamento intimato da uno dei soggetti formali per cessazione della sua attività non esclude l'illegittimità del recesso se l'attività complessiva prosegue.
  • L'indennità risarcitoria prevista per il licenziamento illegittimo ha natura onnicomprensiva e la sua quantificazione entro la forbice legale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione.
  • Ai fini della valutazione dell'anzianità rilevante per l'indennità, in presenza di un unico centro di imputazione del rapporto, occorre considerare il complessivo percorso lavorativo svolto nell'assetto sostanzialmente unitario, e non soltanto il segmento formalmente intestato a uno dei datori.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

Testo integrale

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