Sentenza n. 2436/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia con ammissione con riserva - del provvedimento non pubblicato, reso conoscibile al concorrente a mezzo di accesso riservato, in data 27 novembre 2025, con il quale, in seguito alla prova preselettiva, si assegna il voto di 45,35 e si esclude, il ricorrente dall’accesso alla prova scritta del concorso per esami, per l’ammissione di centoquarantaquattro allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventi dirigenti di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, indetto con bando del 19 maggio 2025 della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, pubblicato in data 20 maggio 2020, adottato a seguito di Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 24 aprile 2025, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2025 al n. 1329; - dei verbali relativi alla redazione e validazione dei quesiti della prova preselettiva sottoposti ai candidati, nonché degli atti del procedimento riguardanti tanto la fase della predisposizione dei quesiti quanto quella della successiva validazione, nella parte di interesse del ricorrente; - di tutti i verbali della Commissione giudicatrice di concorso, relativi alla procedura concorsuale, non noti al ricorrente, nella parte di interesse del ricorrente; - del punteggio attribuito al ricorrente; - dei test somministrati al ricorrente nella parte in cui risultano lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - ove esistente, del verbale di correzione dei test della prova preselettiva nella parte in cui risulta lesivo dell’interesse di parte ricorrente; - ove esistente, del verbale d’aula redatto in occasione della prova preselettiva nella parte in cui consente la lesione del principio dell’anonimato; - dell’elenco degli ammessi, indicati con il codice candidatura, alla prova scritta nella parte in cui il ricorrente risulta escluso; - del provvedimento con il quale si individua la soglia minima di accesso al concorso nel punteggio di 45,76 con conseguente esclusione dalla prova scritta del ricorrente; - del bando del 19 maggio 2025 della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, pubblicato in data 20 maggio 2020 su InPa, di indizione del Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di centoquarantaquattro allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventi dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, adottato a seguito di Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 24 aprile 2025, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2025 al n. 1329, con il quale la Scuola Nazionale dell’Amministrazione è autorizzata a indire il predetto concorso per il reclutamento di centoventi dirigenti di seconda fascia nelle amministrazioni pubbliche ivi indicate, per quanto di interesse del ricorrente; - degli atti relativi allo svolgimento della procedura preselettiva prevista dall’art. 6 del bando, nonché del calendario delle prove e successive rettifiche; - dell’avviso del 15 ottobre 2025 e del successivo avviso dell’11 novembre 2025 contenente le istruzioni per lo svolgimento delle prove preselettive ed i criteri di attribuzione dei punteggi; - del provvedimento e del relativo verbale con il quale è stata disposta l’attribuzione dei punteggi da assegnare ai quiz; - di ogni atto connesso presupposto e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla prova scritta del corso-concorso dirigenziale a seguito del conseguimento di 45,35 punti nella prova preselettiva, rispetto alla soglia di accesso di 45,76 punti, nonché gli atti relativi ai quesiti, ai criteri di punteggio e allo svolgimento della preselezione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante al concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 120 dirigenti, ha impugnato il punteggio di 45,35 ottenuto nella prova preselettiva e la conseguente esclusione dalla prova scritta. Ha dedotto cinque motivi. Primo: illegittimità, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., della normativa sui concorsi, della parità di trattamento, della par condicio e del favor partecipationis, nonché per difetto di istruttoria, manifesta illogicità e irragionevolezza, dei quesiti nn. 30, 32, 33 e 51, ritenuti ambigui, incompleti o privi di un'unica risposta esatta. In particolare, il quesito n. 30 sugli enti pubblici economici avrebbe avuto una risposta corretta incompleta e una risposta alternativa non univocamente errata; il quesito n. 33 sulla maggioranza qualificata del Consiglio dell'Unione europea avrebbe omesso il riferimento alla soglia minima di quindici Stati membri e utilizzato il riferimento alla popolazione residente, mentre altra risposta sarebbe stata coerente con l'art. 238 TFUE; il quesito n. 51 sugli obiettivi della valutazione economica delle politiche pubbliche avrebbe indicato come corretta l'efficienza, l'efficacia e l'equità, anziché la stima dello scostamento tra costi previsti e sostenuti; il quesito n. 32 sull'elezione del Presidente della Provincia avrebbe consentito due risposte corrette, in ragione della diversa disciplina applicabile nelle autonomie speciali. Secondo: violazione dell'art. 6, comma 8, del bando, dei principi di trasparenza, affidamento, parità di trattamento e autovincolo, poiché i punteggi dei quesiti situazionali sarebbero stati comunicati soltanto con le istruzioni dell'11 novembre 2025 e alle risposte neutre sarebbe stato attribuito il punteggio di 0,50, mentre a quelle errate 0 punti, diversamente dagli altri quesiti. Terzo: violazione degli artt. 51 e 97 Cost. e del favor partecipationis, perché la preselezione avrebbe ammesso alle prove scritte soltanto 435 candidati su 9.152 e la soglia avrebbe dovuto essere parametrata al numero dei partecipanti anziché al triplo dei posti; inoltre, i quesiti sarebbero stati eccessivamente concentrati sulle materie giuridiche ed economiche, nonostante l'ammissione di laureati in discipline tecnico-scientifiche. Quarto: illegittimità della soglia di 45,76 punti, che avrebbe dovuto consistere in un numero minimo predeterminato di quesiti corretti e non in una soglia numerica dinamica individuata successivamente alla prova. Quinto: violazione del principio dell'anonimato, poiché il braccialetto con QR code avrebbe consentito di associare ciascun candidato al tablet utilizzato per la prova e, quindi, alla relativa elaborazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, decidendo con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Quanto al primo motivo, ha affermato che la formulazione dei quiz e la valutazione delle risposte rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili solo in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, irragionevolezza manifesta della risposta o prova, almeno indiziaria, dell'arbitrarietà o illogicità. La domanda a risposta multipla deve comunque essere chiara, non ambigua e dotata di un'unica risposta obiettivamente esatta. Nel caso concreto, i quesiti contestati rispettavano tali limiti. Il quesito n. 30 chiedeva il tratto qualificatorio fondamentale degli enti pubblici economici, individuato nell'esercizio esclusivo o prevalente di un'attività d'impresa; gli ulteriori elementi richiamati dal ricorrente sono indici da valutare nel caso concreto, non requisiti autonomi e necessari. La dipendenza funzionale dal Ministero dell'economia non è invece comune a tutti gli enti pubblici economici e non coincide con la vigilanza ministeriale. Il diverso lessico del diritto dell'Unione europea non rendeva illegittimo l'utilizzo della categoria nazionale di ente pubblico economico. Il quesito n. 33 era riferito alle deliberazioni del Consiglio su proposta della Commissione e, pertanto, trovava applicazione l'art. 16, par. 4, TUE, con la soglia del 55% degli Stati membri rappresentanti almeno il 65% della popolazione dell'Unione; la soglia del 72% prevista dall'art. 238, par. 2, TFUE riguarda invece le ipotesi in cui il Consiglio non deliberi su proposta della Commissione. Il mancato richiamo espresso ai quindici Stati membri e il riferimento alla popolazione residente non introducevano ambiguità decisiva. L'art. 293 TFUE, relativo all'unanimità per gli emendamenti alla proposta della Commissione, era estraneo all'oggetto del quesito, limitato alla maggioranza qualificata. Il quesito n. 51 era legittimo perché efficienza, efficacia ed equità possono costituire obiettivi della valutazione economica delle politiche pubbliche, mentre la stima dello scostamento tra costi previsti e sostenuti rappresenta un criterio o strumento metodologico. Il quesito n. 32 aveva come unica risposta corretta quella relativa all'elezione indiretta da parte di sindaci e consiglieri comunali. La risposta sul suffragio universale diretto era comunque errata perché prevedeva necessariamente il ballottaggio, mentre il secondo turno opera solo quando nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta; essa costituiva un distrattore obiettivamente plausibile ma non decettivo. Quanto al secondo motivo, il bando aveva previsto che nell'avviso successivo sarebbero stati indicati i punteggi delle risposte corrette, errate e non date. Le istruzioni dell'11 novembre 2025 avevano dato attuazione a tale previsione, stabilendo per i quesiti situazionali 1 punto per la risposta più efficace, 0,50 per quella neutra e 0 per quella errata o omessa. Non vi era violazione dell'autovincolo, perché l'amministrazione si era vincolata a pubblicare i criteri nell'avviso, non a predeterminarne nel bando il contenuto numerico. Tutti i candidati erano stati valutati con gli stessi criteri, sicché non risultava lesa la parità di trattamento né un affidamento tutelabile. Quanto al terzo motivo, la preselezione costituisce uno strumento organizzativo legittimo per ridurre i tempi e la complessità del concorso. La scelta di ammettere alle prove scritte un numero pari a un multiplo dei posti, pur determinando l'ammissione di 435 candidati su 9.152, non era manifestamente illogica o irragionevole e rientrava nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione. L'assenza di una soglia fissa predeterminata non era illegittima. La composizione della prova, con una quota significativa di quesiti giuridici ed economici, era coerente con le funzioni dirigenziali da selezionare; l'ammissione di laureati in discipline diverse non imponeva di calibrare le domande sulla formazione specifica di ogni candidato. Quanto al quarto motivo, la soglia dinamica risultante dall'esito complessivo della prova era legittima e funzionale a selezionare i candidati più preparati, evitando risultati eccessivi o insufficienti derivanti da una soglia fissa predeterminata. L'esclusione dipendeva dal mancato raggiungimento della soglia, non da un'illegittima condotta amministrativa. Quanto al quinto motivo, la censura sull'anonimato era generica e priva di prova. Nei test corretti automaticamente mediante sistemi informatici il principio dell'anonimato non richiede particolari cautele ulteriori, salvo la prova di manipolazioni o frodi effettive. Nel caso concreto la correzione era stata automatizzata, senza intervento umano e senza accesso ai dati anagrafici dei candidati. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni e la natura degli interessi contrapposti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il Tribunale amministrativo regionale può definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, verificati i presupposti processuali e istruttori.
La controversia è stata definita con sentenza semplificata in camera di consiglio.
art. 6, commi 2 e 8, del bando di concorso
Nell'avviso ... sono indicati i punteggi che verranno attribuiti alle risposte corrette, errate e non date.
La disposizione consentiva di fissare e comunicare i punteggi dei quesiti mediante il successivo avviso, senza predeterminare nel bando il contenuto numerico dei criteri.
art. 16, par. 4, TUE
A decorrere dal 1° novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.
È la disposizione applicabile alla maggioranza qualificata del Consiglio quando esso delibera su proposta della Commissione; ha reso corretta la risposta del 55% e 65% nel quesito contestato.
art. 238, par. 2, TFUE
Quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione ... per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.
La soglia del 72% opera soltanto quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione e non era pertinente rispetto al quesito.
art. 293, par. 1, TFUE
Il Consiglio, quando delibera su proposta della Commissione ... può emendare la proposta solo deliberando all'unanimità.
La norma riguarda gli emendamenti alle proposte della Commissione ed è stata ritenuta estranea al quesito, che riguardava esclusivamente la maggioranza qualificata.
art. 1 l. 241/1990
Il riferimento al principio di efficacia è stato utilizzato per confermare che efficacia ed efficienza possono costituire obiettivi della valutazione economica delle politiche pubbliche.
art. 4, commi 1 e 3, d.lgs. 123/2011
La valutazione della spesa pubblica è finalizzata al miglioramento del grado di efficienza ed efficacia della spesa pubblica.
La disposizione conferma che efficienza ed efficacia costituiscono obiettivi della valutazione economica della spesa e delle politiche pubbliche.
art. 10, commi 10-bis e 10-ter, l. 196/2009
In un apposito allegato del Documento di economia e finanza ... sono riportati ... gli indicatori di benessere equo e sostenibile.
Il riferimento agli indicatori BES dimostra che l'equità costituisce un profilo rilevante della valutazione delle politiche pubbliche.
art. 1, comma 53, l. 56/2014
Le disposizioni concernenti la disciplina del sistema elettorale delle Province ... non si applicano alle province autonome di Trento e Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.
Pur delimitando l'ambito di applicazione della riforma, la disposizione non rendeva corretta la risposta alternativa, che prevedeva comunque necessariamente il ballottaggio.
art. 74, commi 6 e 7, d.lgs. 267/2000
Il secondo turno si svolge nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza prevista.
La risposta sul suffragio universale diretto era errata perché rappresentava il ballottaggio come necessariamente previsto, anziché eventuale.
artt. 51 e 97 Cost.
I principi di accesso ai pubblici uffici, imparzialità e buon andamento non impediscono la preselezione né una selezione rigorosa, purché i criteri siano ragionevoli, uniformi e non manifestamente illogici.
art. 6, comma 5, del bando di concorso
La strutturazione della prova preselettiva era già conoscibile dalla pubblicazione del bando.
Massime di principio
- Nelle prove concorsuali a risposta multipla l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità tecnica nella scelta e nella valutazione dei quesiti; il sindacato giurisdizionale è ammesso quando il quesito sia assolutamente incomprensibile, ambiguo o incompleto, quando manchi un'unica risposta obiettivamente esatta, oppure quando sia fornita una prova, anche indiziaria, di arbitrarietà, irragionevolezza o illogicità.
- Il requisito dell'unicità della risposta esatta si valuta in relazione alla specifica formulazione complessiva della domanda e delle alternative, non mediante il raffronto isolato tra singole opzioni e disposizioni normative non pertinenti all'oggetto concreto del quesito. Un'opzione solo parzialmente plausibile può fungere da distrattore se resta obiettivamente distinguibile dall'unica risposta corretta.
- Quando il bando stabilisce che i punteggi saranno indicati in un successivo avviso, l'amministrazione si autovincola alla pubblicazione dei criteri nei modi e nei tempi previsti, ma conserva la discrezionalità tecnica sul contenuto numerico dei criteri, purché questi siano comunicati prima della prova e applicati uniformemente a tutti i candidati.
- La prova preselettiva e la soglia dinamica individuata in funzione della graduatoria possono essere legittimamente utilizzate per ridurre il numero dei candidati alle prove successive, soprattutto quando la soglia consenta di ammettere un numero di concorrenti parametrato a un multiplo dei posti disponibili. La mancata predeterminazione di un punteggio fisso non è di per sé irragionevole.
- L'ammissione a un concorso di candidati muniti di lauree appartenenti a diversi ambiti disciplinari non impone che la prova preselettiva sia calibrata sulla formazione specifica di ciascuna categoria di laureati; nella selezione per funzioni dirigenziali è legittimo attribuire rilievo alle conoscenze giuridiche ed economiche inerenti alle mansioni da ricoprire.
- Nei test concorsuali corretti automaticamente mediante sistemi informatici, la mera possibilità astratta di associare il dispositivo utilizzato alla persona del candidato non dimostra la violazione del principio di anonimato. Occorre una specifica allegazione e almeno un principio di prova di effettive manipolazioni, accessi ai dati identificativi o frodi idonee a incidere sulla correzione.
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