Regolamento (UE) 2023/410
Regolamento delegato (UE) 2023/410 della Commissione del 19 dicembre 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l’aggiunta della Repubblica democratica del Congo, di Gibilterra, del Mozambico, della Tanzania e degli Emirati arabi uniti alla tabella I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 e la soppressione del Nicaragua, del Pakistan e dello Zimbabwe dalla medesima tabella (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio in materia AML/CFT previsto dalla direttiva (UE) 2015/849 e dal regolamento delegato (UE) 2016/1675. Alla luce delle valutazioni della Commissione e delle indicazioni del GAFI, inserisce cinque giurisdizioni e ne elimina tre, riflettendo l’evoluzione dei rispettivi piani d’azione e delle carenze strategiche. L’atto ha rilievo operativo per gli intermediari e gli altri soggetti obbligati antiriciclaggio, ai fini degli adempimenti rafforzati da applicare verso le giurisdizioni ora classificate ad alto rischio.
Aggiornamento dell’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile. Riguarda, per effetto del rinvio al regolamento delegato (UE) 2016/1675 e alla direttiva (UE) 2015/849, l’individuazione dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi AML/CFT; l’effetto pratico ricade sugli operatori soggetti agli obblighi antiriciclaggio dell’Unione quando operano con controparti, clienti o flussi collegati ai paesi elencati. L’allegato aggiorna la tabella dei paesi terzi ad alto rischio includendo Repubblica democratica del Congo, Gibilterra, Mozambico, Tanzania ed Emirati arabi uniti, e sopprimendo Nicaragua, Pakistan e Zimbabwe. Per Gibilterra è espressamente fatta salva la posizione giuridica del Regno di Spagna quanto a sovranità e giurisdizione.
Aggiornamento dell’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio AML/CFT
Il regolamento delegato (UE) 2023/410 modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675, che individua i paesi terzi ad alto rischio ai fini della normativa antiriciclaggio dell’Unione. L’intervento si colloca nel quadro della direttiva (UE) 2015/849 e risponde all’esigenza di proteggere l’integrità del sistema finanziario dell’Unione da minacce derivanti da carenze strategiche nei regimi nazionali AML/CFT.
Contesto normativo e criteri di valutazione
La Commissione richiama il dovere di considerare le informazioni più recenti disponibili, in particolare le dichiarazioni pubbliche del GAFI, l’elenco delle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato e i rapporti del gruppo di esame della cooperazione internazionale del GAFI. Il regolamento evidenzia inoltre che, in un sistema finanziario internazionale fortemente interconnesso, le minacce AML/CFT provenienti da singoli paesi terzi possono ripercuotersi sul sistema finanziario dell’Unione.
Nuove giurisdizioni inserite nell’elenco
La Commissione conclude che Repubblica democratica del Congo, Gibilterra, Mozambico, Tanzania ed Emirati arabi uniti presentano ancora carenze strategiche nei rispettivi regimi AML/CFT e devono quindi essere considerati paesi terzi ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. Per ciascuna di tali giurisdizioni il regolamento richiama gli impegni politici assunti verso il GAFI o verso organismi regionali affini e i progressi già compiuti, ma reputa che le preoccupazioni iniziali non siano ancora state pienamente dissipate.
Tra gli elementi ricorrenti figurano:
- il rafforzamento delle valutazioni nazionali del rischio e delle strategie nazionali AML/CFT;
- il potenziamento delle unità di informazione finanziaria e delle capacità di analisi;
- il miglioramento della vigilanza basata sul rischio;
- l’aumento dell’efficacia delle indagini, delle azioni penali, della confisca e dell’attuazione di sanzioni finanziarie mirate;
- una maggiore attenzione all’abuso di persone giuridiche e organizzazioni senza scopo di lucro;
- il contrasto dell’elusione delle sanzioni, in particolare nel caso degli Emirati arabi uniti.
Giurisdizioni depennate dall’elenco
Il regolamento prende atto dei significativi progressi compiuti da Nicaragua, Pakistan e Zimbabwe, che hanno consentito di colmare le carenze strategiche identificate dal GAFI. La Commissione afferma che tali paesi non presentano più carenze strategiche nei rispettivi regimi AML/CFT e che il GAFI non li sottopone più a monitoraggio nell’ambito della verifica continua della conformità globale. Di conseguenza, questi tre paesi vengono soppressi dalla tabella dei paesi terzi ad alto rischio.
Modifica dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675
L’effetto normativo diretto dell’atto consiste nella sostituzione della tabella contenuta nel punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675. La nuova tabella elenca i paesi terzi ad alto rischio aggiornati, tra cui figurano, oltre ai nuovi inserimenti, Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Cambogia, Isole Cayman, Haiti, Giamaica, Giordania, Mali, Marocco, Myanmar, Panama, Filippine, Senegal, Sud Sudan, Siria, Trinidad e Tobago, Uganda, Vanuatu e Yemen. Per Gibilterra è espressamente fatta salva la posizione giuridica del Regno di Spagna quanto a sovranità e giurisdizione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori obbligati, l’aggiornamento dell’elenco comporta l’applicazione delle misure rafforzate previste dalla disciplina AML/CFT nei rapporti e nelle operazioni che coinvolgono le giurisdizioni ora classificate ad alto rischio.
Disposizioni principali
Aggiornamento della tabella dei paesi terzi ad alto rischio
L’articolo 1 sostituisce integralmente la tabella di cui al punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 con quella allegata al nuovo regolamento. Nella tabella entrano Repubblica democratica del Congo, Gibilterra, Mozambico, Tanzania ed Emirati arabi uniti; escono Nicaragua, Pakistan e Zimbabwe.
Criteri di valutazione e ruolo del GAFI
I considerando richiamano l’articolo 9, paragrafi 2 e 4, della direttiva (UE) 2015/849 e precisano che la Commissione tiene conto delle informazioni recenti, in particolare delle dichiarazioni pubbliche del GAFI, dell’elenco delle "Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato" e dei rapporti del gruppo di esame della cooperazione internazionale del GAFI.
Motivazione dell’inserimento di nuove giurisdizioni
Per Repubblica democratica del Congo, Gibilterra, Mozambico, Tanzania ed Emirati arabi uniti la Commissione conclude che persistono carenze strategiche nei regimi AML/CFT tali da porre minacce significative al sistema finanziario dell’Unione. Il regolamento richiama, per ciascun paese, gli impegni politici assunti con il GAFI e i rispettivi piani d’azione ancora da completare.
Motivazione della soppressione di Nicaragua, Pakistan e Zimbabwe
La Commissione prende atto dei progressi sostanziali compiuti da Nicaragua, Pakistan e Zimbabwe e della valutazione del GAFI secondo cui tali paesi hanno rafforzato i rispettivi regimi AML/CFT e non sono più sottoposti a monitoraggio nell’ambito della verifica continua globale. Per questo motivo la Commissione conclude che non presentano più carenze strategiche e li depenna dall’elenco.
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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