Sentenza del 27/02/2020 n. 1127 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Revocazione - Error in iudicando - Non ammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La revocazione è stata richiesta per un presunto "errore di fatto" (art. 395 n.4 c.p.c.), concretizzatosi, secondo il ricorrente, in vizi dell'iudicando (ad es. ultrapetizione rispetto alle richieste delle parti). Il ricorso sosteneva che la decisione impugnata si sarebbe discostata dai fatti o dalle richieste processuali in modo da giustificare la revocazione.
La decisione
La domanda di revocazione è stata dichiarata non ammissibile. La Corte ha richiamato il carattere tassativo delle ipotesi di revocazione elencate dall'art. 395 c.p.c. e ha ritenuto che l'errore di fatto previsto dal n.4 non si estende alla violazione di norme giuridiche né può essere invocato per correggere un 'error in iudicando' come l'ultrapetizione rispetto alle richieste delle parti. Si è fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata (Cass. 441/2000, 4584/2020) che conferma questo indirizzo.
Norme richiamate
c.p.c., art. 395
L'art. 395 contiene un elenco tassativo delle ipotesi di revocazione per le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado; l'errore di fatto di cui al n.4 non comprende violazioni di norme giuridiche né errori in iudicando come l'ultrapetizione.
Cass. 441/2000
Giurisprudenza che afferma il carattere restrittivo dell'errore di fatto in sede di revocazione e l'inammissibilità dell'uso della revocazione per correggere errori in iudicando/ultrapetizione.
Cass. 4584/2020
Conferma l'orientamento secondo cui l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n.4 c.p.c. non può essere invocato per sanare violazioni di diritto o errori in iudicando quali ultrapetizione.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395 c.p.c. va interpretata restrittivamente: solo i casi espressamente elencati sono ammissibili.
- L'errore di fatto di cui al n.4 non copre errori di diritto né l'error in iudicando (es. ultrapetizione); tali vizi devono essere impugnati con i mezzi ordinari (appello, opposizione, ricorso per cassazione se procedibile) e non con la revocazione.
- Per invocare l'art. 395 n.4 occorre dimostrare un effettivo errore materiale o di fatto rilevabile e non una diversa valutazione giuridica o un difetto di congruenza fra decisione e domande delle parti.
- In situazioni simili il ricorrente dovrebbe valutare se ricorrano i presupposti specifici di revocazione (es. documenti nuovi, sentenze di annullamento, dichiarazioni di falso) e, in mancanza, adoperare i rimedi ordinari di impugnazione.
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