Ordinanza n. 3928/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Provvedimento della Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore concorsuale 06/F2 - Malattie dell'apparato visivo, nominata con Decreto Direttoriale n. 2304 del 19.12.2023, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo alla abilitazione quale professore universitario di I fascia, per come assunto all'esito delle operazioni condotte dalla preposta Commissione di valutazione, rese note in data 07.03.2025; di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali comunque lesivi della posizione del ricorrente, tra i quali, precipuamente e per quanto occorra, i Verbali delle operazioni condotte dalla Commissione nelle relative sedute (ignoti data e numero), con l'unita relazione riassuntiva finale ed i giudizi collegiali ed individuali espressi sulla posizione del candidato dott. Rinaldi; e per ottenere la declaratoria - del diritto del ricorrente all’accesso integrale agli atti relativi alla Procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia (rif. D.D. 1796/2023) per il settore concorsuale 06/F2 - Malattie dell'apparato visivo, con riferimento precipuo a quelli composti, prodotti ed in possesso della relativa Commissione afferenti i candidati giudicati idonei nel II Quadrimestre di scrutinio, per poterne prendere compiuta visione; - estrarre copia di detti atti e, precipuamente, di: - Verbali della Commissione Nazionale A.S.N. di cui alle operazioni di valutazione condotte con riferimento al II Quadrimestre (precedente quello cui ha preso parte il candidato Rinaldi); - Elenco Titoli e Pubblicazioni scientifiche dei candidati dichiarati idonei nel II Quadrimestre e, precisamente, dei candidati : Carnevali Adriano, Lanza Michele, Miserocchi Elisabetta e Pellegrini Marco; - Giudizi collegiali ed individuali dei singoli commissari formulati in relazione ai candidati Carnevali Adriano, Lanza Michele, Miserocchi Elisabetta e Pellegrini Marco; - l'annullamento, ove occorra, del diniego opposto dalla Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell'Università e della Ricerca, con propria Nota prot. n. 4750 dell'08.04.2025, in relazione alla istanza di accesso del ricorrente datata 28.03.2025 ed inoltrata a mezzo posta elettronica certificata in pari data; - la condanna del Ministero dell'Università e della Ricerca e della Commissione Nazionale per l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia (rif. D.D. 1796/2023) per il settore concorsuale 06/F2 - Malattie dell'apparato visivo, nominata con Decreto Direttoriale n. 2304 del 19.12.2023, a consentire l'accesso invocato ed a procedere alla esibizione ed al rilascio di copia conforme di tutta la documentazione, anche istruttoria, per come richiesta dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore universitario di prima fascia e diniego di accesso agli atti della procedura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e commissione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità adottato dalla Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 06/F2, chiedendone la sospensione cautelare e l'annullamento. Ha inoltre chiesto l'accesso integrale agli atti della procedura, compresi i verbali della Commissione, gli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni, nonché i giudizi individuali e collegiali relativi ad alcuni candidati dichiarati idonei nel precedente quadrimestre, impugnando il diniego opposto dal Ministero. In sede cautelare il ricorrente ha prospettato l'illegittimità degli atti impugnati e il pregiudizio derivante dalla possibilità di presentare una nuova domanda di ASN soltanto nell'autunno 2025, con esiti attesi nel 2026 e con valutazione affidata alla medesima Commissione. Il ricorso è stato depositato il 28 maggio 2025, mentre l'istanza di fissazione di udienza è stata depositata soltanto il 26 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare in ogni sua forma. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le questioni dedotte non evidenziassero con immediatezza profili di manifesta illegittimità e richiedessero un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, da svolgersi nella fase di merito. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha valorizzato il lungo intervallo tra il deposito del ricorso e quello dell'istanza di fissazione dell'udienza, non accompagnato da circostanze sopravvenute, quale elemento incompatibile con l'urgenza. Ha inoltre rilevato che le ragioni di danno prospettate non erano più attuali, non essendo state aggiornate né documentate, e che non risultava l'esistenza di procedure concorsuali già avviate o prossime alla scadenza dalle quali il ricorrente fosse stato escluso per effetto della mancata ASN. La preclusione alla partecipazione alle selezioni universitarie è stata considerata una conseguenza ordinaria dell'esito negativo dell'ASN, non sufficiente a giustificare una trattazione anticipata in assenza di elementi eccezionali. Il TAR ha infine osservato che un eventuale accoglimento cautelare avrebbe potuto imporre soltanto una nuova valutazione da parte di una Commissione diversa, senza assicurare direttamente il conseguimento dell'abilitazione, rimessa alla discrezionalità tecnica dell'organo competente. È stata esclusa anche la sussistenza dei presupposti per la fissazione anticipata dell'udienza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.; il ricorrente potrà eventualmente proporre una motivata istanza di prelievo ai sensi dell'art. 71, comma 2, c.p.a. in presenza di nuove circostanze. Nulla sulle spese, non essendosi costituite le amministrazioni intimate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
fumus boni iuris e danno grave ed irreparabile
La tutela cautelare richiede la verifica, sia pure sommaria, della plausibilità delle censure e del pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile; la fissazione anticipata dell'udienza ai sensi del comma 10 presuppone comunque concrete esigenze cautelari.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La fissazione anticipata dell'udienza non è giustificata quando l'urgenza non risulta attuale e la sua concessione determinerebbe una deroga ingiustificata al criterio cronologico di trattazione dei giudizi analoghi.
art. 71, comma 2, c.p.a.
In presenza di nuove circostanze idonee a fondare l'urgenza, la parte può presentare una motivata istanza di prelievo, da valutare secondo i criteri di legge.
Massime di principio
- La mera conseguenza ordinaria dell'esito negativo di una procedura abilitativa, quale la preclusione alla partecipazione a future procedure selettive, non dimostra da sola il periculum in mora: occorrono elementi concreti, attuali e specifici, come una procedura concorsuale già avviata o prossima alla scadenza dalla quale il candidato rischi di essere escluso.
- Il ritardo significativo della parte nel chiedere la fissazione dell'udienza, in assenza di circostanze sopravvenute, può essere valorizzato dal giudice come comportamento processuale incompatibile con l'attualità dell'urgenza cautelare.
- Quando le censure contro una valutazione di discrezionalità tecnica richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, l'assenza di manifesta illegittimità impedisce di ritenere integrato il fumus boni iuris nella fase cautelare.
- La tutela cautelare non è utilmente concedibile quando, anche in caso di accoglimento, potrebbe produrre soltanto la riedizione della valutazione amministrativa senza assicurare direttamente il conseguimento del bene della vita, il cui riconoscimento resta affidato alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione.
- La fissazione anticipata dell'udienza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non può essere utilizzata per derogare al criterio cronologico in assenza di esigenze cautelari concrete e differenziate rispetto a quelle proprie di una pluralità di giudizi analoghi.
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