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Sentenza

Sentenza n. 2732/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale del 29 gennaio 2024 in seduta pubblica “relativo alla chiusura delle attività di prima e seconda fase e di apertura buste economiche per la gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento ai sensi dell''art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. del noleggio “chiavi in mano” di strutture mobili da destinarsi al P.O. Luigi Sacco della ASST Fatebenefratelli Sacco per 30 mesi” - CIG Lotto 2 A04094C4EE – Codice gara 198/2023 – identificativo lotto 178130732, costituente All. 1) della suddetta deliberazione dirigenziale n. 105 dell’8 febbraio 2024, così come sottoscritto dai membri della Commissione giudicatrice, dal RUP per la fase di affidamento e dai collaborati ed assistenti amministrativi che hanno preso parte alle attività sancite con il perfezionamento di detto verbale; nella parte in cui è stata disposta l''esclusione dell''offerta pervenuta dal costituendo RTI Modulcasa Line S.p.A. e Teknoservice Soc. Coop. a cagione della omessa firma della mandataria Modulcasa Line S.p.A. nell''offerta tecnica; - della deliberazione n. 105 dell''8 febbraio 2024, adottata dal Direttore Generale dell''Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST Fatebenefratelli Sacco Dott.ssa Maria Grazia Colombo, avente ad oggetto <<aggiudicazione della gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento ai sensi dell'’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. del noleggio “chiavi in mano” di strutture mobili da destinarsi al P.O. “Luigi Sacco” dell’ASST Fatebenefratelli Sacco per un periodo di 30 mesi CIG: Lotto 1: A04092A8DE; Lotto 2: A04094C4EE lotto 3: A040967B34>>; Codice gara 198/2023 – identificativo lotto 178130732; - ove occorra, di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, compresi tutti gli atti e provvedimenti della Stazione Appaltante e della Commissione Giudicatrice, inclusi i verbali di tutte le sedute pubbliche in data 22 gennaio 2024, in data 24 gennaio 2024 e in data 29 gennaio 2024 ed i verbali delle sedute riservate in data 25 gennaio 2024 e in data 26 gennaio 2024, anche se non trasmessi alle ricorrenti; gli atti relativi alla comprova dei requisiti, la determina a contrarre n. 1766 del 28 dicembre 2023, il bando di gara e il disciplinare di gara, e ogni altro atto presupposto o consequenziale, nella parte in cui risultino comunque lesivi per la posizione giuridica delle ricorrenti; - e per la declaratoria del diritto delle società ricorrenti a essere riammesse in gara, e la declaratoria di invalidità e comunque di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l’operatore economico illegittimo aggiudicatario (dichiarandosi, ad ogni effetto, la disponibilità delle ricorrenti a subentrare nell’esecuzione dell’appalto ai sensi di quanto previsto dall''art. 122 c.p.a.); - e per la conseguente condanna della Stazione Appaltante resistente a risarcire il danno cagionato alle ricorrenti in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Gnodi Service S.r.l. il 17/4/2024: degli stessi atti impugnati con il ricorso principale, e segnatamente: - del verbale del 29 gennaio 2024 in seduta pubblica relativo alla chiusura delle attività di prima e seconda fase e di apertura buste economiche per la gara d''appalto a procedura aperta per l’affidamento ai sensi dell''art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. del noleggio “chiavi in mano” di strutture mobili da destinarsi al P.O. Luigi Sacco della ASST Fatebenefratelli Sacco per 30 mesi” - CIG Lotto 2 A04094C4EE – Codice gara 198/2023 – identificativo lotto 178130732 con il quale è stata disposta l''esclusione del RTI Modulcasa - Teknoservice; - della deliberazione n. 105 dell''8 febbraio 2024, adottata dal Direttore Generale dell''Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST Fatebenefratelli Sacco Dott.ssa Maria Grazia Colombo, avente ad oggetto “aggiudicazione della gara d''appalto a procedura aperta per l''affidamento ai sensi dell''art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. del noleggio “chiavi in mano” di strutture mobili da destinarsi al P.O. “Luigi Sacco” dell''ASST Fatebenefratelli Sacco per un periodo di 30 mesi CIG: Lotto 1: A04092A8DE; Lotto 2: A04094C4EE lotto 3: A040967B34”; Codice gara 198/2023 – identificativo lotto 178130732; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale; tutti nella sola parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla procedura per l''affidamento del Lotto n. 2 del RTI Modulcasa Line S.p.a. - Teknoservice Soc. Coop anche per le ragioni illustrate nel presente atto.

Giustizia amministrativa202400618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di gara del 29 gennaio 2024 e deliberazione di aggiudicazione n. 105 dell’8 febbraio 2024, nella parte relativa all’esclusione del RTI per omessa sottoscrizione dell’offerta tecnica e all’aggiudicazione del lotto 2

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le imprese ricorrenti hanno impugnato gli atti della procedura aperta per l’affidamento del noleggio chiavi in mano di strutture mobili destinate a un presidio ospedaliero, con riferimento al lotto 2. Il RTI era stato escluso perché l’offerta tecnica non risultava sottoscritta dalla mandataria. Le ricorrenti chiedevano la riammissione alla gara, la declaratoria di invalidità o inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria, il subentro nell’esecuzione e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, impugnando gli stessi atti nella parte in cui non era stata disposta anche per le ragioni dedotte l’esclusione del RTI Modulcasa-Teknoservice. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente principale ha dichiarato, tramite il proprio difensore, di non avere più interesse alla definizione del giudizio di merito e ha chiesto la compensazione delle spese, cui ha aderito la stazione appaltante.

La decisione

Il TAR ha qualificato la controversia come soggetta al rito speciale in materia di affidamento di contratti pubblici ai sensi degli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a., con le conseguenze previste anche in tema di contributo unificato. Nel merito non sono stati esaminati i motivi relativi alla legittimità dell’esclusione, dell’aggiudicazione o delle ulteriori censure del ricorso incidentale. Il Collegio ha ritenuto che il processo amministrativo sia governato dal principio dispositivo e che la dichiarazione rituale del difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione imponga al giudice di prendere atto della volontà della parte. Ha quindi dichiarato il ricorso, integrato dal ricorso incidentale, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate, anche in ragione della mancata opposizione manifestata nel giudizio.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a.

    provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture

    La controversia relativa all’impugnazione degli atti di una procedura di affidamento di un contratto pubblico è soggetta al rito speciale previsto dal codice del processo amministrativo.

  • art. 120 c.p.a.

    Le controversie sugli atti delle procedure di affidamento sono assoggettate al rito speciale appalti.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la pronuncia di improcedibilità del ricorso.

  • art. 34, comma 1, c.p.a.

    Il principio dispositivo consente alla parte di disporre dell’interesse sostanziale azionato e impone al giudice di prendere atto della rinuncia alla prosecuzione quando venga meno l’interesse alla decisione.

  • art. 40 c.p.a.

    La disciplina del ricorso si inserisce nel sistema processuale governato dal principio dispositivo richiamato dal Collegio.

  • art. 84 c.p.a.

    La disponibilità dell’azione e degli interessi azionati rileva anche nella fase conclusiva del processo.

  • art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002

    L’applicazione del rito speciale appalti produce conseguenze anche quanto al contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, quando la parte dichiara ritualmente, tramite il proprio difensore, di non avere più interesse alla decisione della domanda, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse produce l’improcedibilità anche se la controparte contesta o si oppone alla dichiarazione o alle relative conseguenze processuali.
  • Le controversie aventi a oggetto l’impugnazione di provvedimenti concernenti procedure di affidamento di contratti pubblici sono soggette al rito speciale degli artt. 119 e 120 c.p.a., con le conseguenze previste dalla legge anche in materia di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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