Cassazione Civile, Ordinanza n. 07443/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 17 ottobre 2008 avente ad oggetto la cessione di alcune aree in cambio della realizzazione di due fabbricati su altri terreni dei cedenti, entro un termine pattuito. I cedenti hanno agito per ottenere la risoluzione per inadempimento, lamentando la mancata ultimazione e consegna delle opere e chiedendo il risarcimento. La società costruttrice si è difesa sostenendo che l’inadempimento fosse imputabile ai cedenti per varie ragioni: esistenza di una servitù di passaggio sui fondi, asserita minore edificabilità dei terreni, collegamento con precedenti accordi di permuta e contestazioni sulla concreta esecuzione delle opere da parte di soggetti terzi. Ha inoltre chiamato in garanzia una subappaltatrice, chiedendo manleva. In cassazione ha dedotto, con più motivi, violazione di legge e vizi motivazionali: avrebbe errato la Corte d’appello nel ritenere pacifico il suo inadempimento, nel non valorizzare la servitù e la minore edificabilità, nel non considerare il collegamento tra i diversi atti negoziali, e nel non riconoscere che, una volta risolto il contratto, non poteva essere imposto ai cedenti anche il pagamento delle opere necessarie al completamento dei fabbricati, con un illegittimo incremento patrimoniale in loro favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi di ricorso, perché formulati in modo promiscuo, mescolando violazione di legge e vizio motivazionale, e perché diretti in realtà a rivalutare il merito e le prove. Ha invece accolto il quinto motivo, affermando che la Corte d’appello, nel liquidare il danno come costo necessario per completare le opere, non si è attenuta ai principi sulla risoluzione per inadempimento e sugli effetti restitutori e risarcitori: dopo lo scioglimento del contratto, il risarcimento deve riguardare la perdita dell’utilità contrattuale e non può tradursi in un indebito vantaggio aggiuntivo per la parte non inadempiente, specie senza considerare il valore delle opere già eseguite e l’effetto di rinuncia alla prestazione residua insito nella domanda di risoluzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1453 c.c.
La risoluzione per inadempimento comporta effetti restitutori e il risarcimento del danno in favore della parte non inadempiente, ma il danno va commisurato alla perdita dell’utilità contrattuale e non può trasformarsi in un duplicato vantaggio patrimoniale.
art. 1460 c.c.
L’eccezione di inadempimento richiede prova dei fatti posti a suo fondamento; nel caso concreto la Corte d’appello ha escluso che la società ricorrente avesse provato un inadempimento dei cedenti idoneo a giustificare il rifiuto della propria prestazione.
art. 1489 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’esistenza di un peso occulto sul bene ceduto, ma la censura è stata considerata inammissibile perché incentrata sulla rivalutazione dei documenti e non su un errore di diritto.
art. 132 c.p.c.
Invocato in relazione alla motivazione della sentenza impugnata; la Cassazione ha ritenuto che le censure non individuassero un vizio di motivazione specifico, ma mirassero a una nuova valutazione del merito.
art. 360 c.p.c.
Le doglianze non possono cumulare in modo promiscuo violazione di legge e vizio motivazionale sul medesimo punto; il ricorso deve distinguere chiaramente i diversi vizi dedotti.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione o indicazione essenziale degli atti e dei documenti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
art. 1458 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di effetti della risoluzione; la Corte ha ribadito l’esigenza di coordinare gli effetti restitutori con il corretto criterio di quantificazione del danno.
art. 1294 c.c.
Menionata per escludere una responsabilità solidale della subappaltatrice, in mancanza dell’unicità del vincolo obbligatorio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria.
art. 696 c.p.c.
Richiamato come fonte documentale per contestare la prova della pretesa servitù di passaggio; la Corte ha ritenuto che il documento riguardasse particelle diverse da quelle oggetto della lite.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile la mescolanza di censure eterogenee, quando la stessa questione viene prospettata insieme come violazione di legge e come vizio di motivazione senza un’autonoma e chiara articolazione dei motivi.
- La censura di violazione di legge è inammissibile se, sotto l’apparente deduzione di errore in iudicando, mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
- Il vizio motivazionale oggi deducibile in cassazione richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, che il giudice abbia omesso di esaminare; non basta contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
- L’eccezione di inadempimento e le contestazioni sulla minore edificabilità o su pesi gravanti sul bene devono essere provate da chi le deduce, non potendo la consulenza tecnica supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio.
- In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto con effetti traslativi e prestazioni già eseguite, il risarcimento del danno va commisurato alla perdita dell’utilità contrattuale e non può risolversi in un indebito arricchimento della parte adempiente o in una duplicazione dei vantaggi conseguenti allo scioglimento del rapporto.
- Quando la domanda di risoluzione viene accolta, le prestazioni eseguite in tutto o in parte restano prive di causa giustificatrice, ma il giudice deve comunque tener conto del valore di quanto già realizzato ai fini della corretta liquidazione del danno.
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