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Sentenza

Sentenza n. 3350/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell’Accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, non conosciuta; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale - dell’art. 9-ter del D.-L. n. 78/2015, convertito con Legge 125/2015; - dell’art. 1, comma 557 della Legge 145/2018; - dell’art. 18 del D.-L. n. 115/2022, convertito con Legge 142/2022 per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 18 gennaio 2023 e depositato in data 19 gennaio 2023, per l’annullamento - della Determinazione n. 24408/26987 del 12 dicembre 2022 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative, avente ad oggetto “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, pubblicata il 12 dicembre 2022 sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano; - delle determine del Direttore generale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige: anno 2015: atto del 2016-A-000139 del 10.05.2016; anno 2016: atto del 2017-A-000193 del 28.04.2017; anno 2017: atto del 2018-A-000228 del 27.04.2018; anno 2018: atto del 2019-A-000244 del 30.04.2019, non conosciute; - dell’Allegato A della Determinazione n. 24408/26987/2022, avente ad oggetto “le tabelle di cui all'allegato A che quantificano gli importi per il ripiano (payback) per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; - in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - della documentazione della Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige relativa alla ricognizione sulle ripartizioni del fatturato dei dispositivi medici tra i singoli fornitori, non conosciuta; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale: - dell’art. 9-ter del D.-L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015; - dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018; - dell’art. 18 del D.-L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva provinciale per dispositivi medici e alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a.; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; C) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificati in data 24 gennaio 2023 e depositati in data 26 gennaio 2023, per l’annullamento - del Determinazione del Direttore della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia- Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U) avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna e comunicata il 13 dicembre 2022 a mezzo pec; - delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, conservate agli atti del Settore Gestione finanziaria ed economica del SSR della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Piacenza avente ad oggetto “Payback DM - indicazioni operative urgenti per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati azienda Usl di Piacenza”; n. 667 del 05/09/2019 dell’Azienda Usl di Parma avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; n. 334 del 20/09/2019 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia avente ad oggetto “Payback D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda USL di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 267 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Modena avente ad oggetto “Applicazione dell'art. 9-ter del D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 06/08/2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 325 del 04/09/2019 dell’Azienda Usl di Bologna avente ad oggetto “Payback DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 189 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Imola avente ad oggetto “Payback DM - applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 183 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Ferrara avente ad oggetto “UB / 311/2019 - certificazione fatturato annuo dispositivi medici payback DM -anni 2015 2016 2017 2018”; n. 295 del 18/09/2019 dell’Azienda Usl della Romagna avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni relative al payback sui dispositivi medici previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto -legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015. 2016, 2017 e 2018 - certificazione dati”; n. 969 del 03/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Parma avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto- legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; n. 333 del 19/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia avente ad oggetto “Payback D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dalla cessa-ta Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017”; n. 137 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena avente ad oggetto “Payback dispositivi medici – certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per l'acquisto dei dispositivi me-dici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 212 del 04/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna avente ad oggetto “Payback DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 202 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara avente ad oggetto “Payback DM – deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – BA0220, BA0230 e BA0240”; n. 260 del 06/09/2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli avente ad oggetto “Payback DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale: - dell’art. 9-ter del D.-L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015; - dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018; - dell’art. 18 del D.-L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a.; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; D) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 25 gennaio 2023 e depositato in data 26 gennaio 2023, per l’annullamento - della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022- D337-00238 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicata il 14 dicembre 2022 sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di Trento; - della deliberazione n. 499 del 16 settembre 2019 del Direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento con la quale ha approvato la ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non conosciuta; - in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Decreto Ministero della Salute del 6 ottobre 2022); nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale: - dell’art. 9-ter del D.-L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015; - dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018; - dell’art. 18 del D.-L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva provinciale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a.; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; E) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 25 gennaio 2023 e depositato in data 26 gennaio 2023, per l’annullamento - della Determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 del Direttore Generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, comunicata il 29 novembre 2022; - della Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022, della Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022, della Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022, della Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022; - in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale: - dell’art. 9-ter del D.-L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015; - dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018; - dell’art. 18 del D.-L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della Legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a.; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; F) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 2 febbraio 2023 e depositato in data 8 febbraio 2023, per l’annullamento - del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24687 del 14/12/2022, avente ad oggetto “approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9- ter, comma 9-bis del d.l. n. 78/2015”, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana il 14 dicembre 2022 e comunicata a mezzo pec il 20 dicembre 2022; - delle seguenti deliberazioni delle Determine dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale in particolare: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell’AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell’AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell’AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell’AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell’ESTAR, non conosciute; - in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale: - dell’art. 9-ter del D.-L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015; - dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018; - dell’art. 18 del D.-L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; F) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 14 settembre 2023 e depositato in data 19 settembre 2023, per l’annullamento - della nota della Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare prot. 15 giugno 2023 0582228U, avente ad oggetto “Pay-back dispositivi medici – anni 2015-2018”, comunicata all’esponente in pari data; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3 del D.-L. 34/2023 per violazione degli artt. 3, 24, 41, 53, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione in relazione all’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo; nonché, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 del TFUE, affinché la stessa si pronunci sui quesiti contenuti nei presenti motivi aggiunti; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26 gennaio 2023; G) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 20 marzo 2025 e depositato in data 25 marzo 2025, per l’annullamento - della Determina n. 25860 del 27 novembre 2024, notificata ad H.S. il 24 gennaio 2025 avente ad oggetto “Ottemperanza alla Sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e del relativo allegato (parte integrante); - della nota Prot. 24/01/2025.0073840.U. trasmessa a mezzo Pec in data 24.1.2025, con oggetto “Payback dispositivi medici – anni 2015-2018”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26 gennaio 2023 e 19 settembre 2023.

Giustizia amministrativa202214297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sul superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida del payback e successivi provvedimenti regionali e provinciali di quantificazione degli importi dovuti dall'impresa

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti statali e territoriali relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, deducendo vizi propri e derivati degli atti, violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53 e 117 Cost., anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e agli artt. 16 e 52 CDFUE, nonché violazione dei principi di legittimo affidamento, libertà d'impresa, proprietà, proporzionalità, parità di trattamento, concorrenza ed evidenza pubblica. È stata contestata la legittimità costituzionale del meccanismo normativo del payback, la sua asserita retroattività, la fissazione uniforme del tetto regionale al 4,4%, il mancato rilievo della diversa composizione pubblico-privata dell'offerta sanitaria regionale e il metodo di calcolo del fatturato sulla base dei dati contabili del modello CE consolidato regionale anziché del fatturato lordo IVA. Con i motivi aggiunti sono stati inoltre impugnati i provvedimenti regionali e provinciali recanti gli elenchi delle imprese obbligate e la quantificazione delle quote di ripiano, nonché richiesto l'accesso agli atti relativi alla quantificazione della spesa e degli importi dovuti. La ricorrente ha anche chiesto il rinvio alla Corte costituzionale e, in subordine, alla Corte di giustizia UE. Quanto al provvedimento della Provincia autonoma di Trento, la ricorrente ha pagato la quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta del 2025. Quanto alla Provincia autonoma di Bolzano, il pagamento iniziale era insufficiente, ma è stato successivamente integrato.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato respinto perché infondato. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, ritenendo ragionevole e proporzionato il payback quale contributo solidaristico funzionale al contenimento della spesa sanitaria e alla tutela della salute. Ha escluso la natura tributaria della prestazione, la violazione della riserva di legge, del principio di irretroattività, dell'affidamento, della libertà d'impresa, della concorrenza e della parità di trattamento. L'obbligo era conoscibile sin dal 2015, mentre gli atti successivi hanno dato attuazione a una disciplina sostanziale già vigente. La fissazione uniforme del tetto regionale al 4,4% per il quadriennio 2015-2018 è stata ritenuta ragionevole, anche perché corrispondente al tetto nazionale già noto e idonea a garantire prevedibilità. Il metodo basato sui dati di costo del modello CE consolidato regionale è stato considerato una modalità di calcolo del fatturato lordo IVA compatibile con l'art. 9-ter, comma 8, del d.l. n. 78/2015; le contestazioni sull'inattendibilità dei dati contabili sono state ritenute indimostrate. I ricorsi per motivi aggiunti sono stati respinti, quanto all'impugnazione degli atti statali, per le medesime ragioni. Quanto agli atti regionali e provinciali di attuazione e quantificazione delle somme dovute, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa: tali atti svolgono attività vincolata, tecnica, ricognitiva e riepilogativa, senza esercizio di potere autoritativo, e incidono su un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale; la giurisdizione spetta quindi al giudice ordinario, con possibilità di riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il ricorso per motivi aggiunti relativo alla Provincia autonoma di Trento è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente aveva pagato la quota ridotta, pur non essendosi perfezionate le condizioni per la cessazione della materia del contendere previste dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. Per Bolzano non è stata dichiarata l'improcedibilità o la cessazione della materia del contendere, poiché il termine di trenta giorni e il pagamento integrale della quota ridotta hanno natura e funzione perentoria; l'inadempimento comporta il mantenimento dell'obbligazione integrale e dei meccanismi di compensazione previsti dall'art. 9-ter, comma 9-bis. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e parziale novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici, il concorso delle aziende fornitrici al ripiano dello sforamento e, per il quadriennio 2015-2018, la procedura di individuazione delle imprese e degli importi dovuti.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Ha modificato il comma 8 dell'art. 9-ter, prevedendo la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato delle aziende al lordo dell'IVA.

  • art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, affidando alle Regioni e alle Province autonome l'individuazione delle aziende soggette al ripiano e degli importi dovuti, sulla base degli atti statali presupposti.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

    Introduce una definizione agevolata del payback mediante pagamento del 25% entro trenta giorni; il termine è perentorio e il pagamento integrale tempestivo estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giudiziarie.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    Consente di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base di fatti univoci e del comportamento processuale delle parti.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale il giudice amministrativo abbia declinato la giurisdizione.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine decadenziale di sessanta giorni rende tardive le censure introdotte per la prima volta con motivi aggiunti contro atti già conosciuti o non tempestivamente impugnati.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente il richiamo a precedenti conformi nelle sentenze in forma semplificata o nella motivazione della decisione.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente il richiamo alle precedenti decisioni e ai relativi principi motivazionali.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR ha escluso l'applicazione della giurisdizione esclusiva, ritenendo che la controversia sugli atti regionali e provinciali di quantificazione riguardi un diritto soggettivo patrimoniale in un rapporto privo di potere autoritativo.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici nell'ambito della razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Ha fissato dal 2014 il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 22 l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente quale base della domanda di accesso agli atti relativi alla quantificazione della spesa e del payback.

  • art. 267 TFUE

    Invocato dalla ricorrente per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, non disposto dal TAR.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, funzionale al contenimento della spesa sanitaria e alla tutela della salute; non è un tributo destinato alla fiscalità generale e non viola, per ciò solo, gli artt. 3, 41, 42 e 53 Cost.
  • La successiva determinazione nel 2019 dei tetti regionali e la quantificazione nel 2022 degli sforamenti relativi agli anni 2015-2018 non conferiscono natura retroattiva alla disciplina, quando l'obbligo di concorso al ripiano e i suoi criteri essenziali erano già previsti dalla normativa vigente al momento delle forniture e delle gare.
  • Per il quadriennio 2015-2018 è ragionevole fissare uniformemente il tetto regionale dei dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard, in misura corrispondente al tetto nazionale già stabilito, poiché tale soluzione tutela la prevedibilità della misura e non determina di per sé una disparità di trattamento o una violazione della concorrenza.
  • Gli atti regionali e provinciali che, in attuazione dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, si limitano a ricognire e sommare i dati contabili, individuare le imprese, applicare percentuali predeterminate e quantificare le quote di ripiano non esprimono potere autoritativo, ma accertano il quantum di un'obbligazione patrimoniale; le relative controversie appartengono alla giurisdizione ordinaria.
  • Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 per il pagamento della quota agevolata del 25% è perentorio, poiché la legge collega al suo mancato rispetto il mantenimento dell'obbligazione integrale e dei meccanismi di compensazione previsti dall'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015.
  • La cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 richiede il pagamento tempestivo e integrale della quota ridotta e l'accertamento del pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma, con comunicazione alla segreteria del TAR; in mancanza di tali condizioni, il giudizio può essere dichiarato improcedibile soltanto se il comportamento della parte dimostra inequivocabilmente la sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesseProporzionalità e ragionevolezza

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