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Sentenza

Sentenza n. 811/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 29 dicembre 2025, notificato in pari data, con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale presentata dal ricorrente in data 20 ottobre 2023;

Giustizia amministrativa202600573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, motivato dalla mancata presentazione al foto-segnalamento e dall'avvenuto superamento del periodo massimo di soggiorno stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, deducendo: 1) violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, difetto di istruttoria ed erronea motivazione, poiché si sarebbe presentato all'appuntamento per il foto-segnalamento, senza che le operazioni fossero eseguite, e non avrebbe ricevuto né un preavviso di rigetto né una nuova convocazione; 2) violazione dell'art. 24, comma 7, d.lgs. 286/1998, difetto di istruttoria, automatismo e violazione della proporzionalità, sostenendo che il diniego si fondasse soltanto sul decorso del termine massimo di nove mesi; 3) violazione dell'art. 24 d.lgs. 286/1998, degli artt. 1 e 2 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché difetto di istruttoria, automatismo, violazione della proporzionalità e illegittima imputazione al privato del ritardo amministrativo, poiché l'appuntamento sarebbe stato fissato a circa un anno dalla domanda e il superamento del termine sarebbe dipeso dai tempi dell'Amministrazione. Il ricorrente ha inoltre dedotto l'omessa valutazione della conversione del titolo. L'Amministrazione ha sostenuto che il ricorrente non si era presentato alla convocazione del 17 ottobre 2024 e che dalle banche dati non risultava alcun foto-segnalamento. Ha inoltre rilevato che il modello 209 era già nella disponibilità dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, definendo la causa con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il provvedimento è stato qualificato come plurimotivato: la mancata presentazione al foto-segnalamento e il superamento del periodo massimo di soggiorno costituiscono ragioni autonome. Poiché la prima ragione è stata ritenuta sufficiente a sostenere il diniego, il giudice ha dichiarato assorbite le censure relative al termine massimo di soggiorno, alla proporzionalità, al ritardo amministrativo e alla conversione del titolo. L'art. 5, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 è stato interpretato nel senso che i rilievi fotodattiloscopici costituiscono una fase imprescindibile del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno; la mancata presentazione alla convocazione, in assenza di valida giustificazione, rende il rigetto un atto dovuto. Il ricorrente non ha fornito neppure un principio di prova della propria presenza all'appuntamento. Il TAR ha ritenuto non credibile la giustificazione relativa alla mancanza del modello 209, poiché tale documento era già stato acquisito dall'Amministrazione. Quanto alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, il giudice ha riconosciuto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, ma ha applicato l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990: trattandosi di provvedimento vincolato, il contenuto non avrebbe potuto essere diverso anche se l'interessato fosse stato posto in condizione di presentare osservazioni. Non è stato ritenuto necessario fissare una nuova convocazione, essendo onere del richiedente presentarsi all'appuntamento o giustificare validamente l'assenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 5, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998

    Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici

    I rilievi fotodattiloscopici costituiscono una fase imprescindibile del procedimento; la sottrazione o mancata presentazione dell'interessato alla convocazione giustifica il rigetto dell'istanza.

  • art. 24, comma 7, d.lgs. 286/1998

    il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi

    Prevede il limite massimo temporale del soggiorno autorizzato per lavoro stagionale; la relativa censura è stata assorbita perché il diniego era autonomamente giustificato dalla mancata presentazione al foto-segnalamento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il TAR ha riconosciuto l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto, ma ha escluso che tale violazione comportasse l'annullamento del provvedimento.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    La violazione dell'obbligo di preavviso non determina l'annullamento quando il provvedimento è vincolato e risulta palese che la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto modificarne il contenuto.

  • art. 2700 cod. civ.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il TAR richiama la fede privilegiata dell'atto pubblico quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale; tuttavia precisa che nel caso concreto l'Amministrazione non aveva prodotto un'attestazione formale delle risultanze delle banche dati.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, i rilievi fotodattiloscopici costituiscono un adempimento imprescindibile; la mancata presentazione dello straniero alla convocazione, non assistita da una valida giustificazione, legittima il rigetto dell'istanza come atto dovuto.
  • Un provvedimento amministrativo è plurimotivato quando contiene più ragioni autonome, ciascuna idonea da sola a sorreggerne il dispositivo; la fondatezza di una sola ragione rende superfluo l'esame delle censure relative alle altre.
  • La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 non comporta l'annullamento del provvedimento quando, per la natura vincolata dell'azione amministrativa, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso anche a seguito della partecipazione dell'interessato.
  • L'onere di dimostrare la propria presenza all'appuntamento amministrativo non può essere assolto mediante una mera allegazione non supportata da alcun principio di prova, soprattutto quando gli elementi documentali disponibili risultino incompatibili con tale ricostruzione.
  • Quando il richiedente non si presenta alla convocazione per un adempimento essenziale e non fornisce una giustificazione valida, non sussiste un obbligo dell'Amministrazione di fissare una nuova convocazione prima di respingere l'istanza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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