Sentenza n. 3075/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa: (i) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) dell'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti ministeriali e presupposti relativi al pay-back sui dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa degli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e al conseguente ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere versato a tutte le Regioni e Province autonome che ne avevano fatto richiesta la quota ridotta, pari al 25% degli importi indicati nei singoli provvedimenti di ripiano. Ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La prosecuzione del giudizio non avrebbe procurato alcuna utilità alla ricorrente, che aveva versato la quota ridotta richiesta dalle Regioni e Province autonome e aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha ricordato che l’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnazione, ma anche fino al passaggio della causa in decisione, poiché le condizioni dell’azione devono permanere per tutta la durata del processo. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione delle peculiarità delle sopravvenienze e della definizione in rito della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Richiamato quale base normativa del sistema di pay-back relativo al superamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici; la sentenza non esamina nel merito la legittimità degli atti adottati in applicazione della disciplina.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche durante il processo e fino al passaggio della causa in decisione.
- Quando, per effetto di sopravvenienze, la prosecuzione del giudizio non può procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione, valutata unitamente alle circostanze sopravvenute che escludono ogni utilità della pronuncia, giustifica la declaratoria di improcedibilità e non una decisione di merito sull’illegittimità degli atti impugnati.
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