Sentenza n. 370/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - della nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-del Comune di -OMISSIS-, con cui è stato comunicato “l'annullamento dell'avvio del procedimento amministrativo comunicato con prot.-OMISSIS- e la mancata adozione di provvedimento di secondo grado per l'annullamento d'ufficio in autotutela della SCIA prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-”; - di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso o conseguente, anche se allo stato non conosciuto, che risulti lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento del 5.12.2023, nei termini di cui al presente ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale con cui è stata annullata la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'annullamento d'ufficio della SCIA e negata l'adozione del provvedimento di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari di un compendio immobiliare oggetto di procedura esecutiva, hanno impugnato la nota con cui il Comune ha ritenuto di non dover procedere all'annullamento d'ufficio della SCIA presentata da un'azienda agricola affittuaria per l'esercizio di un allevamento ovino e la vendita diretta di latte crudo. Il contratto di affitto era stato stipulato dalla società agricola che aveva ricevuto il bene in esito alla procedura esecutiva; successivamente, la Corte di cassazione aveva cassato la sentenza resa sull'opposizione agli atti esecutivi e annullato il decreto di trasferimento. I ricorrenti hanno sostenuto che, venuto meno il titolo del locatore, il contratto di affitto fosse inopponibile nei loro confronti e che la SCIA fosse priva di un presupposto legittimante, ossia la disponibilità giuridica e materiale degli immobili. Hanno inoltre dedotto che il Comune avrebbe dovuto esercitare i poteri previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, l. 241/1990, adottando il divieto di prosecuzione dell'attività e ordinando la rimozione degli effetti dannosi, nonché che la comunicazione di avvio fosse carente per avere richiamato genericamente l'autotutela senza indicare tali disposizioni. Con un secondo motivo hanno lamentato l'assenza di garanzie circa la possibilità di effettuare i controlli sanitari e veterinari sull'attività di allevamento e sui prodotti, invocando un interesse pubblico alla coincidenza tra titolare dell'attività e soggetto proprietario o autorizzato dal proprietario. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito il difetto di legittimazione e interesse, sostenendo comunque che la controversia civilistica non avesse inciso sulla validità amministrativa della SCIA e che, al momento della decisione, l'affittuaria disponesse ancora materialmente del compendio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha compensato le spese. Ha escluso la riunione con altro giudizio, ritenendo che la riunione ex art. 70 c.p.a. sia facoltativa e che la fissazione dei procedimenti alla medesima udienza fosse sufficiente a soddisfare le esigenze di economia processuale. Le eccezioni di difetto di legittimazione e interesse sono state ritenute non decisive, perché il ricorso era infondato nel merito; il Collegio ha comunque rilevato l'esistenza di un collegamento diretto tra i ricorrenti e gli immobili, anche in ragione del successivo rilascio dei beni. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché, ai fini della SCIA, il Comune deve verificare la disponibilità effettiva del bene nel termine previsto per l'esercizio dei poteri inibitori. Decorso tale termine, l'amministrazione può intervenire in autotutela solo se accerta l'originaria mancanza di un requisito necessario, ma non dispone di uno strumento per eliminare la SCIA per la sopravvenuta perdita della disponibilità del bene strumentale. Al momento della formazione del titolo e anche al momento del provvedimento impugnato, la controinteressata aveva dimostrato la disponibilità del compendio e poteva esercitarvi l'attività. Le successive vicende relative alla proprietà e al contratto di affitto appartenevano ai rapporti civilistici tra le parti e non producevano automaticamente effetti retroattivi sull'azione amministrativa; la pronuncia della Cassazione, resa in un giudizio al quale la controinteressata era estranea, doveva essere resa concretamente opponibile mediante l'azione di restituzione. La SCIA avrebbe cessato di operare solo con la riconsegna del compendio, salvo eventuali proroghe della detenzione disposte dal giudice ordinario. Il secondo motivo è stato respinto perché, al momento dell'adozione dell'atto impugnato, la disponibilità del compendio consentiva lo svolgimento dei controlli sanitari e l'esecuzione delle eventuali prescrizioni. Il TAR ha inoltre rilevato che le censure relative alla tutela della sanità pubblica erano formulate in termini ipotetici e che i ricorrenti non vantavano un interesse concreto e attuale alla tutela di un interesse pubblico non riferibile a una loro situazione giuridica soggettiva.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
La riunione dei ricorsi attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice e risponde a una scelta di mera opportunità in funzione dell'economicità e della speditezza dei giudizi.
La riunione di procedimenti connessi non è automatica; il giudice può negarla quando le esigenze di economia processuale siano comunque soddisfatte e la coincidenza soggettiva tra i giudizi sia solo parziale.
art. 19 l. 241/1990
Nel controllo sulla SCIA, decorso il termine per l'esercizio dei poteri inibitori, l'intervento successivo in autotutela presuppone l'originaria assenza di un requisito necessario; la sopravvenuta perdita della disponibilità del bene strumentale non consente di eliminare retroattivamente la SCIA.
art. 21-nonies l. 241/1990
L'annullamento d'ufficio della SCIA, una volta decorso il termine ordinario per i poteri inibitori, non può fondarsi su vicende sopravvenute che incidano soltanto sulla disponibilità materiale o civilistica del bene.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è richiamata nel procedimento comunale, ma la sentenza non ravvisa nella mancata indicazione analitica dei commi 3 e 4 dell'art. 19 l. 241/1990 un vizio idoneo a fondare l'annullamento della nota impugnata.
art. 6 Regolamento (UE) n. 852/2004
La disponibilità materiale dei locali al momento dell'atto impugnato è ritenuta sufficiente a consentire i controlli sanitari e l'esecuzione delle eventuali prescrizioni delle autorità competenti.
Massime di principio
- Nel controllo amministrativo sulla SCIA, l'amministrazione deve verificare, entro il termine per l'esercizio dei poteri inibitori, l'effettiva disponibilità del bene strumentale all'attività dichiarata; la disponibilità non richiede necessariamente la definizione amministrativa o civilistica del diritto di proprietà, ma deve risultare in concreto da elementi prima facie attendibili.
- Decorso il termine per l'esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA, l'annullamento d'ufficio può fondarsi sulla scoperta dell'originaria mancanza di un requisito necessario, ma non sulla mera sopravvenuta perdita della disponibilità del bene strumentale all'attività.
- Le vicende civilistiche relative alla proprietà o all'opponibilità di un contratto di affitto non producono automaticamente effetti retroattivi sulla legittimità amministrativa di una SCIA, soprattutto quando la pronuncia civile sia intervenuta in un giudizio al quale il titolare della SCIA sia rimasto estraneo.
- Quando l'amministrazione è informata di contestazioni civilistiche sulla disponibilità del bene utilizzato per un'attività soggetta a SCIA, deve svolgere un'istruttoria adeguata, ma non può sostituirsi al giudice ordinario nella definizione dei rapporti proprietari o contrattuali; può arrestarsi solo in presenza di contestazioni non superate da elementi attendibili sulla disponibilità del bene.
- L'interesse alla tutela generale della sanità pubblica non legittima il privato ad agire se non è collegato a una situazione giuridica soggettiva concreta e attuale; non è sufficiente allegare in termini ipotetici la possibile difficoltà di eseguire controlli o prescrizioni sull'attività oggetto di SCIA.
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