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Ordinanza

Ordinanza n. 12963/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza n. 6070/2025 passata in giudicato (n.r.g. 262/2025) resa il 26.5.2025 dal Tribunale di Roma – III Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202515721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha ancora deciso nel merito né definito l'ammissibilità del ricorso. Ha rilevato la necessità di acquisire la prova rituale della notifica del titolo esecutivo e ha posto a carico della parte ricorrente l'onere di depositare, entro trenta giorni, le ricevute di consegna PEC della notificazione effettuata all'Avvocatura dello Stato e al Ministero. La camera di consiglio è stata rinviata al 13 ottobre 2026.

TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 6070/2025, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 6070/2025 del Tribunale di Roma – III Sezione Lavoro, resa il 26 maggio 2025 e passata in giudicato, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Dagli atti risulta una relata di notifica del titolo esecutivo indirizzata sia all'Avvocatura dello Stato sia al Ministero, mediante gli indirizzi PEC indicati. Tuttavia, nel fascicolo non risultano depositate le ricevute di consegna PEC relative alla notificazione, necessarie per dimostrare ritualmente l'avvenuta notifica del titolo ai fini dell'ammissibilità del ricorso per ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova rituale dell'avvenuta notificazione del titolo esecutivo può costituire una condizione necessaria per la verifica dell'ammissibilità del ricorso; la mera produzione della relata di notifica, senza le ricevute di consegna PEC, non è sufficiente quando la notificazione sia stata eseguita via PEC.
  • Quando la documentazione necessaria per verificare l'ammissibilità dell'azione di ottemperanza non risulta dal fascicolo, il giudice può assegnare alla parte ricorrente un termine per depositare gli atti mancanti e rinviare la trattazione a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaIncompetenza

Testo integrale

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