Cassazione Penale, Sentenza n. 39038/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello con tre motivi: (a) la prescrizione dei reati sarebbe intervenuta anteriormente alla pronuncia di secondo grado; (b) la responsabilità per i reati contestati (artt. 348 e 482 c.p., in relazione all'art. 477 c.p.) è erroneamente ritenuta: non sarebbe emerso l'esercizio abusivo di attività professionale né la commissione di atti falsi, bensì l'ordinaria attività della concessionaria, considerato anche che è stato assolto dal reato di truffa al capo A); (c) vizio di motivazione riguardo alla responsabilità (non superato il ragionevole dubbio che imporrebbe l'assoluzione) e riguardo al trattamento sanzionatorio, in particolare nella comparazione delle circostanze e nell'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto non manifestamente infondato il primo motivo: l'appello non ha dato conto della rilevanza della data di formazione dell'atto. Sulla base della data di consumazione dei reati (14 e 20 gennaio 2015), dei 64 giorni di sospensione maturati e del termine massimo di prescrizione determinato in nove anni in ragione della recidiva qualificata, la Corte ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'intervenuta prescrizione. P.Q.M. la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
Codice penale, art. 348
Norma contestata per il fatto di abuso di attività professionale: la Corte di cassazione non ha deciso nel merito sulla colpevolezza, ma ha rilevato che la prescrizione ha estinto il reato contestato ex art. 348.
Codice penale, art. 482
Norma contestata con riferimento a falsità: come per l'art. 348, la pronuncia si è concentrata sulla prescrizione e non ha definito definitivamente la responsabilità sostanziale per il reato di falso.
Codice penale, art. 477
Articolo richiamato per il titolo del reato complessivo; la sentenza di legittimità valuta la decorrenza e la durata della prescrizione sulla base delle date indicate relative alla consumazione degli illeciti richiamati da questo capo.
Codice di procedura penale, art. 129
Applicato per consentire alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione, quando il motivo di ricorso discuteva la tempestiva estinzione del reato e la Corte di merito non aveva valutato adeguatamente la data di formazione dell'atto.
Codice penale, art. 131-bis
Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio (circostanze e concessione del beneficio). La Corte di cassazione, tuttavia, ha risolto il procedimento per effetto della prescrizione, senza entrare nel merito dell'applicazione di tale norma.
Massime di principio
- La data di consumazione del reato e la data di formazione dell'atto sono fattori decisivi nel calcolo della prescrizione: il giudice d'appello deve darne esplicita valutazione.
- Il difetto di motivazione sull'elemento temporale della formazione dell'atto può rendere fondato un motivo di cassazione volto a far emergere la prescrizione.
- La prescrizione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di legittimità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. se emerge dai fatti e dal calcolo dei termini e delle sospensioni.
- Una volta accertata l'intervenuta prescrizione, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto; non si procede a decisione sul merito della responsabilità penale.
- Nella valutazione della prescrizione vanno computate le eventuali sospensioni (es. 64 giorni) e l'eventuale diverso termine prescrizionale in presenza di recidiva qualificata.
- Questioni sulla sussistenza dell'elemento soggettivo o oggettivo del reato e sul trattamento sanzionatorio (es. art. 131-bis) restano rilevanti solo se la prescrizione non estingue il processo: in caso contrario non vengono decise.
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