Cassazione Penale, Ordinanza n. 19145/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della decisione di primo grado resa all'esito di rito abbreviato, aveva escluso la recidiva e rideterminato la pena in anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti in concorso e in continuazione. I fatti erano riferiti a più dichiarazioni IVA presentate in date indicate tra il 2016 e il 2019. Con il primo motivo la difesa contestava la conferma della responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove. Con il secondo motivo censurava la confisca, assumendo che non fosse correttamente determinato il profitto del reato. La memoria difensiva depositata prima della decisione chiedeva di non dichiarare inammissibile il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto alla responsabilità, ha osservato che la censura mirava soltanto a proporre una rivalutazione alternativa del compendio probatorio, già adeguatamente esaminato dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato l'informativa della Guardia di Finanza che dava conto della presentazione delle dichiarazioni e dell'utilizzo delle fatture contestate, con i relativi calcoli dell'imposta evasa. Quanto alla confisca, ha ritenuto legittima la determinazione del profitto corrispondente all'ammontare delle imposte evase, in difetto di prova di eventuali costi detraibili. Poiché le doglianze erano orientate a una diversa valutazione di merito, estranea al giudizio di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato per la continuazione tra più fatti di reato contestati all'imputato
art. 110 c.p.
richiamato per il concorso di persone nel reato
art. 2 d.lgs. 74/2000
norma incriminatrice contestata, relativa alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 240 c.p.
richiamato implicitamente attraverso la confisca del profitto del reato, ritenuta legittima nei limiti dell'imposta evasa
art. 192 c.p.p.
evocato solo in via indiretta dal richiamo alla valutazione del compendio probatorio e alla sua sufficienza motivazionale, ma non espressamente citato nel testo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito mediante la contrapposizione di una lettura alternativa delle prove rispetto a quella logicamente e adeguatamente sviluppata dai giudici di appello.
- La motivazione è immune da censure quando valorizza in modo puntuale gli elementi istruttori decisivi e collega in modo razionale le fonti di prova alla conclusione di responsabilità.
- In tema di reati tributari, ai fini della determinazione del profitto confiscabile, il profitto può essere individuato nell'ammontare delle imposte evase quando non risulti provata l'esistenza di costi idonei a ridurlo.
- Le doglianze sulla quantificazione del profitto e sulla confisca sono infondate se si limitano a contestare in fatto la ricostruzione già compiuta dal giudice di merito senza evidenziare vizi logici o giuridici della decisione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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