Sentenza n. 135/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - della Nota del Responsabile SUAP Edilizia dell’Unione Reno Galliera prot. n. 66238, prat. 31451/25972/2018 del 19.12.2019, inviata a mezzo PEC in pari data, di diniego alla richiesta/diffida di Autostrade per l’Italia S.p.A. di adozione dei provvedimenti di competenza del SUAP e/o del Comune di Bentivoglio finalizzati al ripristino dei luoghi in conformità alle disposizioni del Codice della Strada relativamente ad opere realizzate all’interno della fascia di rispetto autostradale; - dei titoli edilizi citati nella suddetta nota (non cogniti alla ricorrente) e ivi identificati come D.I.A. n. 59/2011 e Provvedimento Finale Unico rilasciato dall’Unione Reno-Galliera con PFU n. 31684 del 16.09.2014; - del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Bentivoglio approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 30.08.2011, limitatamente all’art. 29, Paragrafo 2, lettera a) “ASP-B: ambiti produttivi sovracomunali esistenti” e alla cartografia RUE identificata con la Tavola 2, Tavoletta 13, nonché, ove occorrer possa, della Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1461 del 18 aprile 1995 (non cognita alla ricorrente); - di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, anche non cognito alla ricorrente; nonché, per l’accertamento della fondatezza dell’istanza/diffida a provvedere inviata da Autostrade per l’Italia S.p.a. alle Amministrazioni intimate in data 18.10.2019 e del conseguente obbligo dell’Unione Reno Galliera e/o del Comune di Bentivoglio di adottare, nei confronti della Società A13 S.r.l., i provvedimenti amministrativi (ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi) necessari ed idonei a ristabilire la conformità dei luoghi alla disciplina del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante “Codice della Strada” che vieta la costruzione, ricostruzione o ampliamento in fascia di rispetto autostradale di edificazioni di qualsiasi tipo e materiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del SUAP alla richiesta di adottare provvedimenti repressivi e ripristinatori per opere realizzate in fascia di rispetto autostradale, nonché i titoli edilizi e la disciplina del RUE presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria autostradale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva contestato la realizzazione, in prossimità dell'autostrada A13 e su un'area identificata catastalmente, di fondazioni e opere costituenti ampliamento di un edificio, assumendo la violazione del divieto di edificazione nella fascia di rispetto autostradale. Deduceva la violazione degli artt. 3 e 18 del d.lgs. 285/1992 e dell'art. 28 del d.P.R. 495/1992, nonché della normativa urbanistica regionale e comunale, sostenendo che la distanza dovesse essere calcolata dal confine stradale e che il RUE, prevedendo una distanza diversa e inferiore rispetto a quella legale, fosse disapplicabile. Lamentava inoltre il mancato coinvolgimento della concessionaria nei procedimenti edilizi, con difetto di istruttoria, motivazione, illogicità e falso presupposto, e sosteneva l'obbligo delle amministrazioni di avviare il procedimento repressivo e ordinare la demolizione e il ripristino. Le amministrazioni deducevano l'insufficienza della prova della distanza, la tardività dell'impugnazione della variante urbanistica e la correttezza del calcolo dal ciglio stradale anziché dal confine della proprietà autostradale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati nei limiti dell'interesse azionato. Ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 18 del Codice della strada e 28 del relativo regolamento, nei centri abitati la distanza minima per nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti fronteggianti un'autostrada sia di 30 metri, da misurare dal confine stradale inteso come limite della proprietà stradale, non dal ciglio stradale o dalla sua proiezione. Il divieto di edificazione nella fascia di rispetto autostradale è assoluto e inderogabile dagli strumenti urbanistici e opera indipendentemente dal suo recepimento nel RUE. Il Collegio ha ritenuto provata la distanza inferiore a 30 metri sulla base delle mappe satellitari, del Geoportale regionale e, soprattutto, delle tavole progettuali depositate dalle amministrazioni, dalle quali risultava una distanza di 26,80 metri dal confine della proprietà autostradale. Ha quindi disapplicato d'ufficio la disposizione del RUE contrastante con la disciplina legislativa primaria. Ha ritenuto fondati, in via assorbente, il primo motivo e il terzo motivo, affermando che l'abusività dell'opera imponeva alle amministrazioni di esercitare il potere repressivo e ripristinatorio. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, poiché la collocazione dell'opera nella fascia di rispetto imponeva il coinvolgimento della concessionaria nel procedimento edilizio. Il Comune e l'Unione Reno Galliera sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in 4.000 euro oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti del Ministero.
Norme richiamate
art. 3, n. 10, d.lgs. 285/1992
limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea
Il confine stradale coincide in via principale con il limite della proprietà stradale; il riferimento al ciglio esterno ha carattere sussidiario.
art. 18 d.lgs. 285/1992
Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
La disposizione impone il rispetto delle fasce di rispetto misurate dal confine stradale e non consente agli strumenti urbanistici di prevedere distanze inferiori a quelle regolamentari.
art. 28 d.P.R. 495/1992
30 m per le strade di tipo A
Per le autostrade, nei centri abitati, la distanza minima delle nuove costruzioni, demolizioni integrali e ricostruzioni o ampliamenti dal confine stradale è di 30 metri.
artt. 26 e 27 d.lgs. 285/1992
Sono richiamati nel quadro della disciplina delle fasce di rispetto e dei poteri relativi alle opere e agli accessi stradali.
artt. 4, 6 e 19 l.r. Emilia-Romagna 20/2000
La normativa urbanistica regionale conferma l'obbligo di conformare la disciplina urbanistica ai vincoli legali di inedificabilità.
artt. 27 e 41 d.P.R. 380/2001
Sono richiamati a fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di esercitare i poteri repressivi e ripristinatori in presenza di opere abusive.
art. 66 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla possibile verificazione della distanza, non disposto dal Collegio.
Massime di principio
- La fascia di rispetto autostradale costituisce un vincolo di inedificabilità assoluta e inderogabile, volto a tutelare la sicurezza della circolazione, l'incolumità delle persone e la possibilità di eseguire lavori di manutenzione e ampliamento della sede stradale; il vincolo si applica a nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti, indipendentemente dall'effettivo pericolo concreto e dal suo recepimento nello strumento urbanistico.
- Per le autostrade situate nei centri abitati, la distanza minima di 30 metri prevista dagli artt. 18 del d.lgs. 285/1992 e 28 del d.P.R. 495/1992 deve essere misurata dal confine stradale, inteso principalmente come limite della proprietà stradale, e non dal ciglio stradale o dalla sua proiezione.
- Una disposizione del regolamento urbanistico comunale che stabilisca una distanza inferiore o comunque difforme rispetto alla fascia legale di rispetto autostradale deve essere disapplicata dal giudice amministrativo ai fini della decisione sulla legittimità degli atti applicativi, quando risulti in palese contrasto con la disciplina legislativa primaria.
- La violazione del divieto assoluto di edificazione nella fascia di rispetto autostradale impone all'amministrazione l'esercizio dei poteri repressivi e ripristinatori previsti dalla normativa edilizia, inclusa l'adozione dei provvedimenti necessari alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.
- La concessionaria autostradale deve essere coinvolta nel procedimento diretto al rilascio di titoli edilizi riguardanti opere ricadenti nella fascia di rispetto, poiché la sua partecipazione consente di verificare la conformità dell'intervento alla disciplina del Codice della strada e alla tutela della proprietà e dell'esercizio autostradale.
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