Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09740/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall'azione risarcitoria promossa dalla curatela del fallimento di una società a responsabilità limitata contro il suo ex amministratore, ritenuto responsabile del danno derivato alla società dalla prosecuzione dell'attività sociale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento per perdite superiori a un terzo del capitale sociale. In primo grado il Tribunale aveva condannato l'amministratore al risarcimento, calcolato come differenza tra le passività risultanti da un bilancio e quelle ammesse al passivo fallimentare, respingendo l'eccezione di prescrizione e valorizzando anche la mancata consegna delle scritture contabili. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo provata la prosecuzione dell'attività nonostante la causa di scioglimento e corretto il criterio di liquidazione del danno. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto esistente la causa di scioglimento già dal 1996 nonostante dati di bilancio successivi che mostrerebbero utili; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 112 e 345 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che nel danno fossero stati computati provvedimenti di ammissione tardiva al passivo non prodotti in primo grado e quindi inutilizzabili in appello; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia sulla richiesta subordinata di riduzione dell'importo risarcitorio; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa decisione sulla decorrenza degli accessori, che il ricorrente assumeva fissata in una data anteriore alla domanda giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha preliminarmente respinto l'eccezione di tardività sollevata dalla curatela, affermando che nel caso si applicava il termine annuale di impugnazione, perché il giudizio di primo grado era iniziato prima dell'entrata in vigore della riforma dell'art. 327 c.p.c. introdotta dalla legge n. 69 del 2009. Nel merito, però, ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: i primi due perché, sotto la veste di violazioni di legge e omesso esame, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie; inoltre non coglievano la ratio decidendi, fondata sulla perdita di un terzo del capitale sociale già dal 1996 e sulla prosecuzione delle nuove operazioni, desunta da documenti di causa. La critica sulla produzione tardiva delle domande di ammissione al passivo è stata ritenuta priva di autosufficienza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stata riprodotta la comparsa conclusionale che avrebbe contenuto la riduzione della domanda. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché riferito a una ratio decidendi non corrispondente alla statuizione impugnata e, comunque, non autosufficiente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2941 n. 7 c.c.

    richiamato nel giudizio di merito per la sospensione della prescrizione in relazione ai rapporti tra curatela e amministratore

  • art. 2394 c.c.

    richiamato nel giudizio di merito come termine di decorrenza dell'azione dei creditori sociali

  • artt. 2447 e 2449 c.c.

    richiamati nel giudizio di merito per affermare la causa di scioglimento per perdite e il divieto di proseguire l'attività oltre la finalità liquidatoria

  • art. 2214 c.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di tenuta e consegna delle scritture contabili

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nei motivi per lamentare omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che le censure non colpissero effettivamente la ratio decidendi e si risolvessero in richieste di riesame del merito

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare il riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata considerata generica e non idonea a fondare un sindacato di legittimità

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per contestare la produzione in appello di documenti relativi all'ammissione al passivo; la Corte ha rilevato la mancanza di autosufficienza della censura

  • art. 327 c.p.c.

    la Corte ha applicato il termine annuale di impugnazione, precisando che la modifica introdotta dalla legge n. 69 del 2009 opera solo per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009

  • art. 58, comma 1, L. n. 69 del 2009

    la Corte lo ha richiamato per affermare l'inapplicabilità del nuovo termine semestrale ai giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi o difetto di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
  • La critica di legittimità deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata; se la censura attiene a un argomento diverso o non decisivo, il motivo è inammissibile.
  • Le doglianze fondate su violazioni processuali o sull'utilizzo di documenti prodotti in appello devono essere autosufficienti: il ricorrente deve indicare puntualmente quando la relativa eccezione sia stata sollevata e trascrivere gli atti rilevanti.
  • In presenza di perdita superiore a un terzo del capitale sociale, la causa di scioglimento opera automaticamente e l'organo gestorio non può proseguire nuove operazioni diverse dalla mera liquidazione, essendo tali condotte potenzialmente fonte di responsabilità risarcitoria verso la società e i creditori.
  • La modifica del termine di cui all'art. 327 c.p.c. introdotta dalla L. n. 69/2009 si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma, restando fermo il termine annuale per i processi iniziati prima del 4 luglio 2009.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioniSpese di lite
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.