Cassazione Penale, Sentenza n. 21047/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 590-bis c.p. (fatti del 12/12/2016), deducendo quattro motivi: 1) declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie alla luce della modifica di procedibilità introdotta dal d.lgs. 150/2022 e dell'applicabilità dell'art. 162-ter c.p.; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per il rigetto della richiesta di citazione del responsabile civile (compagnia assicurativa) da parte del conducente; 3) vizio di motivazione sulla ricostruzione della dinamica del sinistro e sull'insufficiente certezza probatoria; 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., per insufficiente valutazione globale anche della condotta successiva (pagamento di provvisionale).
La decisione
Il 16 aprile 2024 è pervenuta la remissione di querela da parte della persona offesa con accettazione del querelato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che non vi fossero elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. e ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento sono state messe a carico del querelato, salvo diverso accordo tra le parti nell'atto di remissione.
Norme richiamate
art. 590-bis cod. pen.
Articolo relativo al reato contestato (atti persecutori). Nel caso, il reato era stato commesso quando ancora era procedibile d'ufficio; il ricorso discuteva l'effetto della successiva modifica della procedibilità.
d.lgs. 150/2022
Modifica della procedibilità di talune fattispecie (tra cui quella di cui all'art. 590-bis) rendendole procedibili a querela, rilevante ai fini della possibilità di estinzione per condotte riparatorie.
art. 162-ter cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come causa di estinzione del reato per condotte riparatorie successivamente intervenute, purché sussistano i presupposti temporali e sostanziali previsti dalla norma.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità (valutazione della particolare tenuità o altro istituto analogo nella nuova formulazione); il ricorrente sosteneva che la valutazione dovesse essere globale e comprendere la condotta successiva (es. corresponsione di provvisionale), mentre la Corte d'appello l'aveva esclusa per la gravità delle lesioni.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione di proscioglimento nel merito; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistessero gli elementi per un proscioglimento di merito e ha disposto invece l'annullamento per estinzione del reato.
istituto della remissione di querela
Meccanismo per cui la rinuncia della persona offesa alla querela, accettata dall'imputato, determina l'estinzione del reato procedibile a querela e, se intervenuta, la declaratoria di estinzione porta all'annullamento della sentenza penale impugnata.
Massime di principio
- Se la persona offesa rimette la querela e la remissione è accettata, il reato procedibile a querela si estingue e la sentenza di condanna può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- La modificazione della procedibilità di un reato (da d'ufficio a a querela) può rendere rilevante la possibilità di estinzione per condotte riparatorie, ma occorre verificare i termini temporali previsti dalla norma (es. che la condotta riparatoria sia intervenuta nei termini richiesti rispetto alle fasi processuali).
- La richiesta di citazione del responsabile civile (es. compagnia assicurativa) da parte del conducente può dipendere dalle clausole della polizza e dalla posizione processuale del richiedente; non è automatica la possibilità di imporre la citazione del terzo se la legge o la giurisprudenza richiedono specifici presupposti.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis richiede una valutazione globale e concreta della fattispecie, comprensiva delle condotte successive, ma la gravità delle conseguenze (es. lesioni gravi) può comunque escluderne l'applicabilità.
- L'annullamento della condanna per estinzione del reato non esclude che le spese processuali possano essere poste a carico dell'imputato ove così previsto o non diversamente concordato nell'atto di remissione.
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