Sentenza del 27/03/2019 n. 8543 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, che aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento e aumentato la base imponibile mediante rivalutazione del valore della centrale. La Corte, tuttavia, non ha esaminato i motivi di merito perché ha rilevato preliminarmente la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in caso di notificazione a mezzo posta, l’avviso di ricevimento sia l’unico documento idoneo a provare la consegna dell’atto, la relativa data e l’identità del destinatario o della persona che lo ha ricevuto. Poiché la società non aveva prodotto tale documento né dimostrato l’esistenza di circostanze oggettive che le avessero impedito di ottenere tempestivamente un duplicato, non era possibile verificare la valida instaurazione del contraddittorio. Non è stata disposta alcuna condanna alle spese, poiché il Comune non si era costituito. È stato inoltre disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 149 c.p.c.
La notificazione a mezzo posta si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, da provarsi mediante avviso di ricevimento.
La spedizione dell’atto non è sufficiente: occorre dimostrare documentalmente la consegna, la data e il soggetto che ha ricevuto il plico.
Legge 20 novembre 1982, n. 890
La disciplina delle notificazioni a mezzo del servizio postale richiede la conservazione e produzione dell’avviso di ricevimento quale prova del perfezionamento della notificazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nei giudizi di cassazione, quando il ricorso è notificato a mezzo posta, la sola ricevuta di spedizione non prova il perfezionamento della notificazione: deve essere prodotto l’avviso di ricevimento.
- La mancata produzione dell’avviso di ricevimento, se la controparte non si costituisce, può comportare l’inammissibilità del ricorso perché non è possibile verificare la valida instaurazione del contraddittorio.
- L’assenza dell’avviso di ricevimento non determina necessariamente una semplice irregolarità sanabile: in determinate circostanze comporta l’insussistenza della conoscibilità legale dell’atto.
- Chi propone un ricorso deve conservare e depositare la documentazione comprovante la notificazione; se l’avviso è smarrito, deve dimostrare di aver richiesto tempestivamente un duplicato e l’esistenza di circostanze oggettive che ne abbiano impedito la produzione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio preliminare di notificazione, il giudice può non esaminare i motivi di merito e può imporre il pagamento del contributo unificato aggiuntivo.
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