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Sentenza

Sentenza n. 1238/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e richiesta di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria successivamente eseguita

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente creditore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatale per il mancato pagamento di euro 281.964,78, riferito a prelievi supplementari sulle consegne di latte effettuate negli anni dal 1995/1996 al 2001/2002. Il debito era riferito a una società in nome collettivo della quale il padre della ricorrente era stato socio fino alla morte; la ricorrente era stata quindi chiamata a rispondere quale coerede. Ha dedotto la prescrizione del credito, l'omessa notifica della cartella esattoriale e l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per l'intero debito societario, sostenendo che la propria responsabilità ereditaria fosse limitata alla quota di un terzo. Il giudizio era stato inizialmente promosso davanti al giudice ordinario soltanto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione; quest'ultimo aveva chiamato in causa Agea. Dopo la dichiarazione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario di Mantova in favore del giudice amministrativo, la ricorrente ha riassunto il giudizio davanti al TAR. Nelle more, tuttavia, l'iscrizione ipotecaria è stata effettivamente eseguita e comunicata alla ricorrente, che non l'ha impugnata nel termine decadenziale.

La decisione

Il TAR, applicando il principio della ragione più liquida, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure relative alla prescrizione, alla mancata notifica della cartella e ai limiti della responsabilità ereditaria. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un atto facoltativamente impugnabile. Una volta eseguita l'iscrizione ipotecaria, l'atto tipico sopravvenuto sostituisce integralmente il preavviso e consolida i propri effetti; l'interesse del contribuente si trasferisce quindi sull'impugnazione dell'iscrizione effettiva. Poiché la ricorrente non ha impugnato quest'ultima nel termine decadenziale, è venuto meno l'interesse a ottenere una decisione sulla precedente comunicazione preventiva. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973

    L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1

    La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un atto facoltativamente impugnabile; l'interesse alla sua impugnazione viene meno quando sia stata successivamente eseguita l'iscrizione ipotecaria, che costituisce l'atto tipico da impugnare.

  • art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a.

    Il Tribunale ordinario ha ritenuto riconducibile alla giurisdizione esclusiva amministrativa la controversia relativa all'an o al quantum della pretesa per prelievo supplementare nel settore lattiero.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La disposizione è richiamata con riguardo ai termini per il deposito di memorie e documenti; il TAR rileva che le parti non hanno depositato atti nei termini.

Massime di principio

  • La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973 è facoltativamente impugnabile e non costituisce l'unico atto idoneo a evitare il consolidamento della pretesa.
  • Quando, dopo l'impugnazione della comunicazione preventiva, l'ipoteca viene effettivamente iscritta, l'iscrizione ipotecaria sostituisce integralmente il preavviso e diviene l'atto da impugnare per contestare la pretesa e gli effetti della riscossione.
  • La mancata impugnazione dell'iscrizione ipotecaria nel termine decadenziale determina il consolidamento dei suoi effetti e comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso proposto contro il precedente preavviso.
  • Il giudice amministrativo può definire il giudizio applicando il principio della ragione più liquida e dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse senza esaminare le ulteriori censure di merito.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardività

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