Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22082/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso il provvedimento di archiviazione del 23/12/2022 emesso dal GIP. Il ricorrente deduceva l'abnormità dell'atto sia sotto il profilo funzionale che strutturale, lamentava una illegittima stasi del procedimento e contestava la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, con specifico riferimento alla violazione dell'art. 410-bis, ultimo capoverso, c.p.p. (l'archiviazione riguardava la contestazione provvisoria ai sensi degli artt. 110 e 646 c.p.)

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p., rilevando che il ricorrente e il suo difensore hanno fatto pervenire in data 14/04/2023 una rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 c.p.p. La Corte ricorda che la rinuncia è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia; le forme non sono stabilite a pena d'inammissibilità purché la provenienza sia certa e la volontà chiaramente espressa. Non è stato quindi esaminato il merito delle censure sulla motivazione e sulla presunta abnormità dell'atto

Norme richiamate

  • art. 410 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel provvedimento di archiviazione adottato dal GIP; la Corte non ha esaminato il merito dell'applicazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia

  • art. 410-bis cod. proc. pen.

    Il ricorrente denunciava violazione di questa disposizione relativa ai criteri di motivazione dell'archiviazione; la Corte non ha valutato la fondatezza di tale doglianza per effetto della rinuncia

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Disciplina la rinuncia all'impugnazione: la Corte ha ritenuto la rinuncia pervenuta valida, sottolineandone il carattere abdicativo, irrevocabile e recettizio; le forme non sono tassative purché la provenienza e la volontà siano certe

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi di tale disposizione in conseguenza della rinuncia

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sostanziale collegata alla contestazione provvisoria nell'atto di archiviazione (connessa all'art. 646 c.p.)

  • art. 646 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata nell'archiviazione (riguardante la fattispecie contestata originariamente); la decisione di inammissibilità non si è pronunciata sul merito di tale contestazione

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione (art. 589 c.p.p.) resa in modo chiaro e proveniente da soggetto legittimato è irrevocabile e comporta la mancanza di interesse a proseguire la controversia, determinando l'inammissibilità del ricorso (art. 591 c.p.p.).
  • Se si intende contestare un provvedimento di archiviazione è essenziale non rinunciare all'impugnazione: la rinuncia impedisce l'esame di merito da parte della Corte di Cassazione.
  • La forma della rinuncia non è soggetta a formalismi estremi: è sufficiente che risulti in modo certo la provenienza dal titolare del diritto e la volontà inequivoca di abbandonare l'impugnazione.
  • Quando la Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse dovuta a rinuncia, non vengono esaminate le questioni sostanziali sollevate (es. vizi di motivazione o abnormità dell'atto).
  • In casi di archiviazione, chi contesta la decisione deve preservare ogni azione impugnatoria e comunicare chiaramente le proprie scelte processuali: la rinuncia ha effetti definitivi e può precludere ulteriori rimedi in sede di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.