Cassazione Penale, Sentenza n. 22082/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso il provvedimento di archiviazione del 23/12/2022 emesso dal GIP. Il ricorrente deduceva l'abnormità dell'atto sia sotto il profilo funzionale che strutturale, lamentava una illegittima stasi del procedimento e contestava la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, con specifico riferimento alla violazione dell'art. 410-bis, ultimo capoverso, c.p.p. (l'archiviazione riguardava la contestazione provvisoria ai sensi degli artt. 110 e 646 c.p.)
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p., rilevando che il ricorrente e il suo difensore hanno fatto pervenire in data 14/04/2023 una rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 c.p.p. La Corte ricorda che la rinuncia è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia; le forme non sono stabilite a pena d'inammissibilità purché la provenienza sia certa e la volontà chiaramente espressa. Non è stato quindi esaminato il merito delle censure sulla motivazione e sulla presunta abnormità dell'atto
Norme richiamate
art. 410 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel provvedimento di archiviazione adottato dal GIP; la Corte non ha esaminato il merito dell'applicazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia
art. 410-bis cod. proc. pen.
Il ricorrente denunciava violazione di questa disposizione relativa ai criteri di motivazione dell'archiviazione; la Corte non ha valutato la fondatezza di tale doglianza per effetto della rinuncia
art. 589 cod. proc. pen.
Disciplina la rinuncia all'impugnazione: la Corte ha ritenuto la rinuncia pervenuta valida, sottolineandone il carattere abdicativo, irrevocabile e recettizio; le forme non sono tassative purché la provenienza e la volontà siano certe
art. 591 cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi di tale disposizione in conseguenza della rinuncia
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma sostanziale collegata alla contestazione provvisoria nell'atto di archiviazione (connessa all'art. 646 c.p.)
art. 646 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata nell'archiviazione (riguardante la fattispecie contestata originariamente); la decisione di inammissibilità non si è pronunciata sul merito di tale contestazione
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione (art. 589 c.p.p.) resa in modo chiaro e proveniente da soggetto legittimato è irrevocabile e comporta la mancanza di interesse a proseguire la controversia, determinando l'inammissibilità del ricorso (art. 591 c.p.p.).
- Se si intende contestare un provvedimento di archiviazione è essenziale non rinunciare all'impugnazione: la rinuncia impedisce l'esame di merito da parte della Corte di Cassazione.
- La forma della rinuncia non è soggetta a formalismi estremi: è sufficiente che risulti in modo certo la provenienza dal titolare del diritto e la volontà inequivoca di abbandonare l'impugnazione.
- Quando la Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse dovuta a rinuncia, non vengono esaminate le questioni sostanziali sollevate (es. vizi di motivazione o abnormità dell'atto).
- In casi di archiviazione, chi contesta la decisione deve preservare ogni azione impugnatoria e comunicare chiaramente le proprie scelte processuali: la rinuncia ha effetti definitivi e può precludere ulteriori rimedi in sede di legittimità.
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