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Sentenza

Sentenza del 06/06/2019 n. 15326 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Club L. & F. asd ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 1997, 1998 e 1999, con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto imposte dirette e IVA, disconoscendo la natura di associazione sportiva dilettantistica dell'ente e determinando induttivamente maggiori ricavi. Dopo l'accoglimento dei ricorsi da parte della Commissione tributaria provinciale, la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo provata la natura commerciale dell'attività. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando principalmente la motivazione apparente della sentenza d'appello e, inoltre, vizi relativi alla motivazione degli avvisi, alla qualifica associativa, alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei ricavi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della Commissione tributaria regionale meramente apparente, apodittica e inidonea a rendere comprensibile l'iter logico della decisione. La CTR si era limitata a richiamare per relationem gli avvisi di accertamento, senza esaminare criticamente la sentenza di primo grado, le difese del contribuente, la documentazione prodotta e gli elementi utilizzati dall'Amministrazione per negare la natura non lucrativa dell'associazione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la spettanza della qualifica di associazione sportiva dilettantistica né la debenza delle imposte.

Norme richiamate

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile. Una motivazione solo apparente, che non consenta di ricostruire il ragionamento del giudice, determina la nullità della pronuncia.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La violazione dell'obbligo di motivazione, quando integra un error in procedendo, può essere fatta valere in cassazione come nullità della sentenza.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato richiamato con riferimento alla denuncia di omessa o apparente motivazione su fatti decisivi, tra cui la natura dell'associazione, la motivazione degli avvisi e la ricostruzione dei ricavi.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Disciplina la motivazione degli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi. Il contribuente sosteneva che il mero richiamo a verbali e documenti non allegati non fosse sufficiente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56

    Richiede la motivazione degli atti relativi all'IVA; la motivazione per relationem deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi posti a fondamento della pretesa.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Impone agli atti dell'Amministrazione finanziaria una motivazione idonea e conoscibile, anche quando l'atto richiama altri documenti.

  • Art. 115 c.p.c.

    È stato invocato in relazione alla valutazione delle prove e degli elementi acquisiti nel processo, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • Art. 148 T.U.I.R. e art. 111 T.U.I.R. applicabile ratione temporis

    Norme richiamate per stabilire il regime fiscale delle attività svolte da enti associativi e la rilevanza commerciale o non commerciale delle operazioni.

  • Legge n. 398 del 1991, art. 1

    Disciplina il regime fiscale agevolato applicabile, a determinate condizioni, alle associazioni sportive dilettantistiche; la sua applicazione presuppone la verifica sostanziale dei requisiti dell'ente e dell'attività svolta.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 90

    È stato richiamato tra le norme rilevanti per la qualificazione e il trattamento fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche.

  • D.L. n. 136 del 2004, art. 7, convertito dalla Legge n. 186 del 2004

    Richiamato nel quadro normativo relativo ai requisiti e ai controlli concernenti gli enti sportivi dilettantistici.

  • D.L. n. 72 del 2004, art. 1, convertito dalla Legge n. 128 del 2004

    Richiamato tra le disposizioni applicabili alla disciplina degli enti e delle associazioni sportive dilettantistiche.

  • Legge n. 383 del 2000, artt. 3 e 4

    Norme richiamate in materia di associazioni di promozione sociale e requisiti degli enti associativi.

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello non può limitarsi ad affermare che l'accertamento è corretto o a richiamare genericamente l'atto dell'Amministrazione: deve esaminare le contestazioni, le prove e le ragioni della decisione di primo grado.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se il documento richiamato è individuato e conoscibile e se il giudice fa proprie, in modo verificabile, le ragioni ivi contenute; un rinvio generico o meramente assertivo può comportare la nullità della sentenza.
  • Quando è controversa la natura non commerciale di un'associazione, il giudice deve valutare concretamente attività svolta, modalità operative, rapporti con soci e utenti, documentazione contabile e ogni elemento utilizzato dall'Amministrazione, spiegando perché tali elementi siano sufficienti o insufficienti.
  • Il riconoscimento formale come associazione sportiva dilettantistica non è necessariamente decisivo: occorre verificare in concreto la natura dell'attività e il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina fiscale applicabile.
  • L'accoglimento di un vizio processuale di motivazione può comportare la cassazione con rinvio senza che la Corte di cassazione decida definitivamente sulla debenza delle imposte o sulla fondatezza sostanziale dell'accertamento.
  • In caso di rinvio, il nuovo giudice deve riesaminare la controversia con motivazione autonoma, completa e coerente, attenendosi ai principi indicati dalla Corte di cassazione.

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