Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per furto con destrezza, lamentando vizi di motivazione. Il punto centrale è che la condanna si è basata soprattutto su un riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa; tuttavia la difesa ha documentato che poche ore prima del fatto (ore 9:50 del 14/05/2019) la Dumitru si trovava alla stazione carabinieri di Legnago (notifica di ordine di esecuzione), distanza di oltre 300 km da Marina di Carrara dove il furto sarebbe avvenuto alle 12:20. La Corte territoriale ha ritenuto compatibili i tempi di percorrenza e ha ritenuto insufficiente l'alibi documentale della difesa, senza fornire riscontri probatori adeguati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha censurato la motivazione della Corte d'Appello come apodittica e manifestamente illogica: i giudici di merito hanno presunto la possibilità materiale del viaggio (310 km in 2 ore e 30) senza verifiche e hanno, di fatto, posto a carico della imputata l'onere di dimostrare dove si trovasse, anziché valutare compiutamente l'incidenza dell'alibi sul valore probatorio del riconoscimento fotografico. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il processo è stato rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 624, art. 625 n. 4 c.p.

    La ricorrente era imputata del reato di furto con destrezza (art. 624) con la circostanza aggravante indicata dall'art. 625 n.4; la Corte ha esaminato la sussistenza della responsabilità penale alla luce delle prove fornite (in particolare il riconoscimento fotografico) e delle contestazioni sull'alibi

Massime di principio

  • Il riconoscimento fotografico, anche se espresso con 'certezza' dalla persona offesa, non è di per sé sufficiente a fondare una condanna quando esistono elementi oggettivi e documentali (alibi) che rendono dubbia la presenza dell'imputato sul luogo del reato.
  • La motivazione della sentenza deve evitare apoditticismi: se la Corte ritiene possibile un viaggio o un evento logistico deve motivare in base a elementi e non su mere supposizioni (es. disponibilità di un veicolo o condizioni di traffico).
  • Non è corretto ribaltare sull'imputato l'onere di provare la propria estraneità senza che la cognizione del giudice abbia adeguatamente valutato e confrontato le prove contrapposte; il dubbio deve essere valutato a favore dell'imputato.
  • Se la valutazione della prova di identificazione risulta compromessa da circostanze escluse o non adeguatamente soppesate (es. alibi documentale), il rimedio può essere l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione per una valutazione imparziale e completa delle prove.
  • In situazioni analoghe il giudice di merito deve indicare chiaramente perché ritiene incompatibile l'alibi con il fatto o, al contrario, perché lo ritiene superfluo, fornendo riscontri concreti (tempi di percorrenza realisticamente verificati, mezzi di trasporto utilizzati, testimoni, documenti di viaggio ecc.).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.