Sentenza n. 495/2026 - Venezia, Sezione 4
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, 18 marzo 2024 n. 80
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 80 del 18 marzo 2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente con accredito di euro 3.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e non impugnata, con la quale il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi euro 3.000,00, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 25 marzo 2024; decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e chiesto l’ordine di esecuzione entro sessanta giorni, nonché la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza. Il Ministero, pur ritualmente informato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, essendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli eseguibili mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Il ricorso è stato ritenuto fondato perché il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto al giudicato. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di accreditare euro 3.000,00 sul portafoglio Carta del docente entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il TAR ha adottato le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l’ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni, decorso il quale può essere avviata l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato; il TAR ne ha verificato il decorso come presupposto di ammissibilità dell’ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce il riferimento normativo per la Carta elettronica destinata all’aggiornamento e alla formazione dei docenti.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica del docente, cui il Ministero deve conformarsi nell’esecuzione della sentenza civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La proposizione del giudizio di ottemperanza contro un’amministrazione statale presuppone, oltre al giudicato e alla sua notificazione, il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l’amministrazione non dimostra di avere dato esecuzione al giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine perentorio e disporre contestualmente la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente, con facoltà di delega o subdelega, purché siano precisati i presupposti e il termine per l’attivazione del potere sostitutivo.
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