Cassazione Civile, Ordinanza n. 16977/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente regionale, assunto di ruolo, ha chiesto l'accertamento del diritto all'adeguamento dell'inquadramento contrattuale alla categoria D, sostenendo di avere svolto dal 2 maggio 2000 le mansioni di ispettore fitosanitario, con condanna della Regione al pagamento delle differenze retributive rispetto alla categoria C in cui era inquadrato. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d'appello ha rigettato l'appello della Regione. In cassazione la Regione ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che la domanda mirasse a una progressione verticale riservata al giudice amministrativo; con il secondo ha contestato l'attribuzione della categoria D in assenza di concorso e dei requisiti richiesti, sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. al pubblico impiego contrattualizzato per una promozione in senso proprio; con il terzo ha censurato la valutazione della prova e l'interpretazione della contrattazione collettiva, sostenendo che non fosse stato dimostrato lo svolgimento di mansioni riconducibili alla categoria D e che non fosse stata compiuta una corretta comparazione tra il profilo di ispettore fitosanitario e le figure di categoria D. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione non risultava proposta nei gradi di merito; ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., la doglianza relativa al principio di non contestazione; ha invece accolto nel merito il secondo e il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva riconosciuto l'inquadramento superiore senza accertare in concreto che le mansioni svolte presentassero le caratteristiche di elevata specializzazione, autonomia e responsabilità richieste dalla categoria D, né che il solo possesso della qualifica di ispettore fitosanitario consentisse il passaggio alla categoria superiore in assenza dei requisiti e della regola del concorso per le progressioni verticali. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla corte d'appello in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, dichiarando inammissibile il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame nel merito e per la regolazione anche delle spese di legittimità. La decisione di rinvio è motivata dalla necessità di verificare in concreto se le mansioni effettivamente svolte dal dipendente fossero riconducibili ai requisiti della categoria D previsti dal CCNL e se sussistesse, in base alla disciplina applicabile, un titolo idoneo a derogare alla regola del concorso pubblico per le progressioni verticali. La domanda del lavoratore non è stata dunque definitivamente respinta nel merito dalla Cassazione, ma la pronuncia di merito favorevole è stata annullata per insufficiente accertamento fattuale e giuridico.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle progressioni verticali; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non proposta nei gradi precedenti
art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato nel contesto della disciplina del pubblico impiego e delle procedure di accesso; la Corte ne fa riferimento insieme alle norme sul concorso e sulle mansioni
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato come norma che consente il trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori quando sia accertato il loro effettivo svolgimento, ma non legittima di per sé il passaggio inquadramentale in violazione delle regole sulle progressioni verticali
art. 37 c.p.c.
citato nel primo motivo in tema di giurisdizione/competenza
art. 41 c.p.c.
citato nel primo motivo in tema di regolamento processuale della questione di giurisdizione
art. 4 legge n. 2248 del 1985
citato dalla ricorrente tra le norme sulla giurisdizione; il testo non consente ulteriori specificazioni
art. 97 Cost.
richiamato per affermare il principio del pubblico concorso e il divieto di automatismi o scivolamenti verso posizioni superiori nella pubblica amministrazione
art. 103 Cost.
citato nel primo motivo a sostegno della tesi di giurisdizione amministrativa
art. 1418 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza che dalla motivazione emerga una specifica applicazione autonoma
art. 2103 c.c.
evocato dalla ricorrente per negarne l'applicabilità in senso promozionale al pubblico impiego contrattualizzato; la Corte ribadisce che il riconoscimento di mansioni superiori non equivale automaticamente a progressione verticale
CCNL del 31 marzo 1999 del comparto delle Regioni e delle autonomie locali
la Corte interpreta la categoria D come area caratterizzata da elevate conoscenze plurispecialistiche, contenuto tecnico-gestionale o direttivo, elevata complessità e relazioni organizzative complesse; è necessario un accertamento concreto della riconducibilità delle mansioni a tali parametri
art. 3, comma 7, CCNL del 31 marzo 1999 del comparto delle Regioni e delle autonomie locali
richiamato per evidenziare il regime tabellare iniziale di alcuni profili professionali già ascrivibili alla VIII qualifica funzionale
d.lgs. n. 536 del 1992
richiamato come fonte che istituiva il servizio fitosanitario regionale e prevedeva solo personale qualificato, senza una disciplina specifica dell'inquadramento degli ispettori
art. 5 d.lgs. n. 536 del 1992
richiamato per elencare le competenze dei servizi fitosanitari regionali; tali attività non sono ritenute automaticamente riconducibili alla categoria D
d.lgs. n. 214 del 2005
richiamato come disciplina successiva che non prevedeva un profilo unico dell'ispettore fitosanitario e valorizzava titolo di studio e livello di inquadramento ai fini delle competenze
art. 34 d.lgs. n. 214 del 2005
interpretato nel senso che la qualifica di ispettore fitosanitario non esprime competenze univoche idonee, da sola, a fondare l'inquadramento in una categoria superiore
d.lgs. n. 19 del 2021
menzionato solo per precisare che ha successivamente previsto tre distinti profili professionali, ma non è applicabile ratione temporis
legge regionale Calabria n. 28 del 2003
citata come esempio di disciplina regionale sull'inquadramento degli ispettori fitosanitari, poi dichiarata costituzionalmente illegittima
sentenza Corte costituzionale n. 159 del 2005
richiamata per affermare che non sono consentiti automatismi di passaggio a posizioni superiori senza concorso pubblico e che le funzioni elencate non erano sufficienti a fondare uno sviluppo di carriera
Cass., Sez. Unite, n. 10822 del 29 aprile 2008
richiamata come precedente che esclude che il solo possesso della qualifica di ispettore sanitario giustifichi l'inquadramento nell'area D in assenza di normativa speciale
art. 366, n. 6, c.p.c.
la Corte lo applica per dichiarare inammissibile la censura sul principio di non contestazione per difetto di specificità e mancata trascrizione degli atti rilevanti
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il riconoscimento economico o giuridico di mansioni superiori richiede un accertamento concreto delle attività effettivamente svolte e della loro corrispondenza ai requisiti del profilo superiore; non basta il solo richiamo formale alla qualifica o alla denominazione dell'incarico.
- La progressione verticale verso una categoria superiore non può essere ottenuta in via automatica o surrettizia in assenza della procedura concorsuale richiesta dall'art. 97 Cost., salvo che una disciplina speciale, applicabile al caso concreto, preveda diversamente.
- La qualifica di 'ispettore fitosanitario' non è di per sé sufficiente a fondare l'inquadramento in una categoria superiore, poiché occorre verificare se le mansioni svolte siano caratterizzate da elevata specializzazione, autonomia, complessità e responsabilità, secondo i criteri della contrattazione collettiva.
- Quando si deduce la violazione del principio di non contestazione o si censurano gli accertamenti probatori compiuti dal giudice di merito, il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specificità dell'art. 366, n. 6, c.p.c., indicando e trascrivendo gli atti processuali rilevanti.
- Le norme speciali che disciplinano attività tecniche o professionali della pubblica amministrazione devono essere lette distinguendo tra titolo di abilitazione, livello di inquadramento e contenuto concreto delle mansioni: la presenza della qualifica tecnica non implica automaticamente l'appartenenza a un'area funzionale superiore.
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