Cassazione Civile, Ordinanza n. 08458/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società dichiarata fallita su ricorso di una creditrice ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall. contro la sentenza dichiarativa di fallimento, deducendo che, nelle more del giudizio, la creditrice istante aveva rilasciato una dichiarazione di desistenza affermando di non avere più nulla a pretendere e che, quindi, il fallimento sarebbe stato illegittimamente mantenuto in vita. La reclamante sosteneva inoltre che l’istruttoria avrebbe dovuto essere rinviata per consentire il perfezionamento di una possibile definizione transattiva, e contestava lo stato di insolvenza allegando una situazione contabile che, a suo dire, mostrava mera illiquidità e non insolvenza. La Corte d’appello ha respinto il reclamo rilevando che la desistenza era successiva alla sentenza di fallimento, che non vi era prova con data certa dell’avvenuto pagamento anteriore al fallimento, che le trattative erano solo iniziali e che la documentazione prodotta non dimostrava la capacità della società di far fronte regolarmente alle obbligazioni. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 6 l.fall., sostenendo che il fallimento fosse stato di fatto dichiarato d’ufficio e che la desistenza dovesse impedire la prosecuzione della procedura; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all’accertamento dello stato di insolvenza, sostenendo che la situazione contabile evidenziava soltanto illiquidità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la richiesta di rimessione sul ruolo fondata su trattative in corso non equivale a rinuncia all’istanza di fallimento e, soprattutto, che la desistenza del creditore intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento è irrilevante, perché la legittimazione del creditore istante va valutata con riferimento al momento della pronuncia del tribunale. Ha inoltre precisato che, se la desistenza è collegata a un pagamento, il venir meno della legittimazione del creditore può rilevare solo se il pagamento sia provato come anteriore al fallimento con atto di data certa; tale prova non risultava fornita. Quanto al secondo motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a contestare il merito dell’apprezzamento sulla insolvenza e comunque non conforme ai requisiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per mancanza di difese degli intimati; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 l.fall.
L’istanza di fallimento è presupposto legittimante l’apertura della procedura, da verificare al momento della dichiarazione di fallimento, non una condizione dell’azione che debba persistere fino al giudicato.
art. 18 l.fall.
È il rimedio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 2704 c.c.
Il pagamento invocato a fondamento della desistenza deve risultare da atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento per incidere sulla legittimazione del creditore istante.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame è deducibile solo per un fatto storico decisivo, specificamente indicato nei suoi elementi essenziali e nel modo in cui è stato discusso nel processo.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve depositare gli atti e i documenti su cui la censura si fonda, nei limiti del rigoroso onere di specificazione.
d.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La desistenza del creditore istante, se sopravvenuta dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, non incide sulla validità della pronuncia, poiché la legittimazione del creditore va accertata con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione del tribunale.
- Se la desistenza è collegata all’avvenuto pagamento del credito, il debitore deve provare che il pagamento sia anteriore alla dichiarazione di fallimento e con prova munita di data certa; in mancanza, la desistenza resta irrilevante nel reclamo.
- La richiesta di rinvio o rimessione sul ruolo per trattative transattive in corso non impone al tribunale di differire la decisione quando le trattative siano solo iniziali e non equivalgano a rinuncia all’istanza di fallimento.
- La valutazione dello stato di insolvenza è apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale realmente configurabile e con rigoroso rispetto degli oneri di specificazione del fatto storico decisivo omesso.
- Non è sufficiente, per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo, una contestazione generica della ricostruzione contabile: occorre indicare il fatto storico, il dato da cui emerge, il momento della discussione processuale e la sua decisività.
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