Sentenza n. 446/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: - del decreto dirigenziale n. 19043 del 10 dicembre 2025 adottato dalla Regione Calabria – Sez. Giunta, Dipartimento ambiente paesaggio e qualità urbana – Settore 6 – Centro cartografico regionale -QTRP – Vigilanza sugli Enti – Attività Trasversali al dipartimento, notificato al Comune di Reggio Calabria in data 11 dicembre 2025, avente ad oggetto “Risorse Liberate del POR FESR 2000/2006– Asse V Città–Mis.5.1–Az.5.1.a-Programma di Sviluppo Urbano (PSU) – Comune di Reggio Calabria (RC). Chiusura del Protocollo d’Intesa del 04-08-2004 e ss.mm.ii. Revoca parziale del contributo concesso e recupero di quello già stanziato mediante ingiunzione ai sensi del R.D.14-04-1910 n.639 e dell’art. 40-bis L.R. 4 febbraio 2002, n. 8”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ingiunzione fiscale di pagamento per il recupero di una quota di contributo pubblico revocato e non rendicontato
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato l'ingiunzione fiscale con cui la Regione Calabria gli ha intimato il pagamento di € 3.466.954,73, corrispondenti a fondi trasferiti, non utilizzati e non rendicontati, già oggetto di un precedente decreto di revoca parziale del contributo e di accertamento del credito. Sono stati dedotti: violazione dei principi di leale collaborazione, buona fede e correttezza, nonché del legittimo affidamento e contraddittorietà tra atti; violazione dell'art. 14 del protocollo d'intesa quale lex specialis, illogicità, violazione della sequenza procedimentale e del giusto procedimento; erronea applicazione del r.d. n. 639/1910 e carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito; difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erronea presupposizione e violazione del principio di proporzionalità; difetto di motivazione, indeterminatezza e mancata individuazione degli interventi oggetto di definanziamento; prescrizione decennale del credito e difetto di esigibilità. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha distinto tra le controversie relative alla revoca del contributo, il cui giudice può essere individuato in base alla natura della posizione soggettiva e alle ragioni della revoca, e la controversia proposta nel caso concreto, riguardante esclusivamente l'ingiunzione fiscale emessa ai sensi del r.d. n. 639/1910, successiva all'atto di revoca e di accertamento del credito. Poiché l'ingiunzione introduce una fase meramente esecutiva nella quale viene in rilievo un rapporto di credito e quindi un diritto soggettivo, la cognizione spetta al giudice ordinario. La mancata impugnazione del precedente atto di revoca e accertamento del credito impedisce di attribuire rilievo, ai fini della giurisdizione, ai vizi dedotti dal Comune contro il quomodo dell'esercizio del potere amministrativo. La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario nel rispetto dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo avere sentito le parti.
r.d. 14 aprile 1910, n. 639
ingiunzione ai sensi del R.D.14-04-1910 n.639
L'ingiunzione fiscale costituisce lo strumento di riscossione coattiva utilizzato dalla Regione e introduce una fase meramente esecutiva relativa a un rapporto di credito.
art. 40-bis l.r. 4 febbraio 2002, n. 8
ingiunzione ai sensi dell’art.40-bis L.R. 4 febbraio 2002, n.8
È richiamato quale fondamento regionale della riscossione mediante ingiunzione del credito derivante dal recupero del contributo.
art. 11 c.p.a.
secondo le regole e i termini dettati dall’art. 11 del codice sul processo amministrativo
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, secondo le regole sulla translatio iudicii.
art. 2946 c.c.
Eccezione di prescrizione decennale del credito (art.2946 c.c.)
La prescrizione è stata dedotta dal Comune, ma il TAR non l'ha esaminata per il difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La controversia relativa alla revoca di un contributo pubblico appartiene alla giurisdizione ordinaria quando la revoca dipende dall'inadempimento del beneficiario alle condizioni di erogazione o dalla mancata realizzazione, rendicontazione o corretta destinazione del programma finanziato; appartiene invece alla giurisdizione amministrativa quando occorre sindacare l'esercizio di una potestà discrezionale di ponderazione degli interessi nell'attribuzione o nel ritiro del beneficio per ragioni di illegittimità originaria o di contrasto sopravvenuto con l'interesse pubblico, non riconducibili a un inadempimento del beneficiario.
- L'impugnazione della sola ingiunzione fiscale emessa ai sensi del r.d. n. 639/1910, successiva all'atto di revoca del contributo e di accertamento del credito, riguarda una fase meramente esecutiva relativa a un rapporto di credito e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, individuato non soltanto in base alla statuizione formalmente richiesta, ma soprattutto in base alla causa petendi, ai fatti posti a fondamento della domanda e alla natura intrinseca della posizione giuridica dedotta.
- Quando l'atto presupposto di revoca del contributo e di accertamento del credito non è stato impugnato, la successiva impugnazione dell'ingiunzione fiscale non può attrarre nella giurisdizione amministrativa censure rivolte sostanzialmente al quomodo dell'esercizio del potere di revoca.
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