Sentenza n. 404/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento, previa sospensione e concessione di idonee misure cautelari, 1) della nota provvedimentale del 10.09.2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie - Nucleo PNRR Stato - Regioni - a firma del Dirigente del Servizio I Ing. Luca Colombatto con cui è stata comunicata l'inammissibilità della domanda di finanziamento presentata dal Comune di Agnone in data 12.07.2025 a valere sull'Investimento 3.2. Green Communities finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU approvato con Determina ID 59544601 del 12.06.2025, 2) di tutti i verbali, ancorchè sconosciuti negli estremi, nel contenuto, nelle operazioni e nelle relative istruttorie poste a proprio fondamento, con particolare riferimento al verbale relativo alla valutazione dell'ammissibilità della domanda del Comune di Agnone ed a quello inerente le operazioni ed istruttoria poste in essere nella formazione della graduatoria pubblicata in data 15.09.2025, 3) della Determina del 15.09.2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie - Nucleo PNRR Stato - Regioni - a firma del Coordinatore del Nucleo PNRR Stato - Regioni Dott. Francesco Rana con cui sono state approvate le graduatorie, ivi compreso l'allegato A recante l'elenco delle Amministrazioni ammesse a finanziamento, nonché 4) di ogni altro atto, accertamento, istruttoria e provvedimento preordinato, precedente e/o successivo comunque connesso con i richiamati impugnati provvedimenti, allo stato non conosciuto e nei confronti del quale ci si riserva l'eventuale proposizione di motivi aggiunti, e la conseguenziale ammissione a valutazione nel merito della richiesta di finanziamento presentata dal Comune di Agnone in data 12.07.2025 a valere sull'Investimento 3.2. Green Communities finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU approvato con Determina ID 59544601 del 12.06.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di inammissibilità della domanda di finanziamento presentata dal Comune nell’ambito dell’Investimento 3.2 Green Communities, nonché gli atti istruttori e la determinazione di approvazione delle graduatorie
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziatrice)
La controversia
Il Comune ha impugnato il provvedimento con cui era stata dichiarata inammissibile la domanda di finanziamento presentata il 12 luglio 2025 a valere sull’Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU, nonché i verbali, gli atti istruttori e la determinazione del 15 settembre 2025 di approvazione delle graduatorie. Il ricorso era diretto anche a ottenere la conseguenziale ammissione a valutazione nel merito della domanda. Nel corso del giudizio, il Comune ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha depositato un atto di rinuncia ai sensi dell’art. 84 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché la rinuncia non era stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, come richiesto dall’art. 84 c.p.a. Tuttavia, l’irritualità della rinuncia non impediva di desumere da essa, quale atto univoco successivo alla proposizione del ricorso, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate per giusti motivi, in ragione della definizione in rito della controversia.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia “mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale” e “la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza”
La rinuncia rituale richiede il rispetto delle formalità previste dalla norma, compresa la notificazione alle altre parti nel termine di legge; in mancanza, l’atto non consente la declaratoria di estinzione per rinuncia.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità della rinuncia rituale, il giudice può desumere da fatti o atti univoci successivi al ricorso, incluso il comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse; la disposizione è applicabile anche alla rinuncia irrituale.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione non è stata applicata perché non ricorrevano i presupposti formali della rinuncia previsti dall’art. 84 c.p.a.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso produce l’estinzione del giudizio solo se è resa e notificata nel rispetto delle formalità previste dall’art. 84 c.p.a., inclusa la notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
- Una rinuncia irrituale non consente la declaratoria di estinzione per rinuncia, ma può costituire un atto univoco dal quale il giudice desume la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e, conseguentemente, dichiara l’improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere accertata anche sulla base del comportamento processuale della parte ricorrente, quando questo dimostri in modo univoco il venir meno dell’utilità concreta derivante dalla decisione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 40/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 45/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 46/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →