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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2205/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione incentrato su due motivi: (1) vizio nel trattamento sanzionatorio per errata applicazione degli artt. 81 e 99 c.p., con contestata utilizzazione della recidiva ai fini del calcolo della pena e della determinazione della misura minima; (2) censura sulla responsabilità penale relativa all'esportazione di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006 e Reg. CE 1013/2006), deducendo che la merce esportata doveva essere qualificata come merce riutilizzabile e non come rifiuto (richiamando un parere del Ministero dell'Ambiente del 2005), con conseguente esclusione della fattispecie di reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo, confermando la correttezza della ricostruzione di merito che aveva qualificato la merce come rifiuto (pezzi e carcasse stivati alla rinfusa, segni di rottura strutturale, mancanza di bonifica/recupero ecc.) e ha dichiarato irrevocabile l'affermazione della responsabilità penale ai sensi dell'art. 624 c.p.p.; ha invece accolto il primo motivo in parte: ha ritenuto che la Corte d'appello abbia applicato la recidiva e il limite di cui all'art. 81, comma 4 c.p. senza che la recidiva fosse stata motivatamente riconosciuta dal giudice di primo grado, perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo giudizio sul punto. Il resto della sentenza è stato confermato e il ricorso è stato rigettato quanto a tale profilo.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.152/2006, art. 259 comma 1

    La norma è stata ritenuta applicabile: i beni rinvenuti nel container (carcasse, blocchi motore, pezzi stivati alla rinfusa con segni di rottura) sono stati qualificati come rifiuti (CER 160214) e quindi l'esportazione costituisce il reato contestato.

  • Regolamento CE n.1013/2006 (art. 36 e disciplina generale sulle esportazioni di rifiuti)

    Il divieto/limiti all'esportazione di rifiuti verso Paesi terzi è stato considerato applicabile: l'operazione contestata eludeva le previsioni del Regolamento relative all'esportazione di rifiuti.

  • Codice penale, art. 81 comma 4

    La Corte ha ritenuto impropria l'applicazione dell'aumento/limitazione quantitativa prevista dall'art. 81, comma 4 perché la recidiva, presupposto per il diverso computo, non risultava motivatamente riconosciuta dal primo giudice.

  • Codice penale, artt. 476 comma 2 e 479

    La formazione di una falsa bolletta doganale è stata considerata produzione di un atto pubblico idoneo a trarre in errore il funzionario doganale; la fattispecie di falso è stata confermata in relazione alle norme sul falso in atto pubblico.

  • Regolamento CEE 2913/1992 art. 61; DPR n.43/1973 artt. 56-57

    La normativa sulle dichiarazioni/dokumentazione doganale è stata ritenuta violata: la falsa descrizione del contenuto ha rilevanza penale ai fini della produzione dell'atto ingannevole nei confronti dell'Agenzia delle Dogane.

  • Codice di procedura penale, art. 624

    In applicazione dell'art. 624 c.p.p., essendo irrilevanti o infondati i motivi con cui si mirava a rimettere in discussione il giudizio di colpevolezza, la conferma dei reati in sede di Cassazione è stata dichiarata irrevocabile.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio richiede una motivazione specifica e non può essere desunto in modo incerto o implicito: se il primo giudice non la motiva, il suo riconoscimento in appello può essere annullato.
  • La qualificazione merceologica (rifiuto vs bene riutilizzabile) dipende essenzialmente dalle circostanze di fatto (condizione, stivaggio, segni di rottura, presenza/assenza di operazioni di bonifica/recupero) e non da affermazioni generiche: prove istruttorie che dimostrino stato e natura della merce sono decisive.
  • Un parere amministrativo o affermazioni sulla destinazione 'a riutilizzo' non escludono automaticamente l'applicabilità delle norme penali sull'esportazione di rifiuti: la valutazione finale rimane giudiziale e basata sulle prove specifiche.
  • Se la Cassazione ritiene inammissibili o infondati i motivi che contestano la responsabilità sostanziale, può dichiarare irrevocabile la condanna ai sensi dell'art. 624 c.p.p.; le censure procedurali/fatte sul calcolo della pena possono comunque portare a parziale annullamento con rinvio.
  • In impugnazioni penali è possibile una decisione mista: conferma della responsabilità e annullamento solo del trattamento sanzionatorio; pertanto chi impugna dovrebbe articolare separatamente motivi sul fatto e sulla pena.
  • Quando si contesta la natura di 'rifiuto' di merci esportate, è strategico produrre prove tecniche (perizie, fotografie, documentazione di bonifica, elenco dettagliato dei beni) per contrastare le ricostruzioni di merito basate su ispezione e riscontri doganali.

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