Cassazione Civile, Ordinanza n. 05891/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia, per come emerge dal solo estratto disponibile, riguarda un ricorso per cassazione proposto da una parte datoriale pubblica in una lite di lavoro con più lavoratori coinvolti. Il ricorso conteneva almeno due motivi: uno di natura processuale e uno di natura sostanziale. La Corte rileva però che il ricorrente non aveva indicato nel ricorso elementi idonei a dimostrare l'utilità concreta che avrebbe potuto derivare dall'eventuale accoglimento di ciascun motivo, come richiesto dall'interesse ad impugnare e dagli oneri di specificità e completezza del ricorso per cassazione. La presenza di una pluralità di lavoratori rendeva inoltre impossibile apprezzare eventuali posizioni differenziate tra i singoli intimati. In base a ciò, la Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per difetto di interesse ad impugnare e per carenze di specificità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che mancasse l'interesse concreto all'impugnazione e che il ricorso non consentisse di verificare quale utilità pratica potesse derivare dall'eventuale cassazione della sentenza impugnata. Ha osservato che, in presenza di più lavoratori coinvolti, non era possibile nemmeno valutare eventuali situazioni differenziate tra loro. Nulla è stato disposto sulle spese perché i lavoratori sono rimasti intimati. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, richiamando il regime della prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
L'esposizione dei fatti di causa e gli oneri di completezza e specificità imposti dal ricorso per cassazione servono anche a consentire alla Corte di valutare l'utilità concreta dell'impugnazione e, se del caso, a decidere nel merito o a evitare un rinvio inutile.
art. 384 c.p.c.
La norma, letta alla luce della ragionevole durata del processo, impone alla Corte di cassazione di definire la controversia senza rinvio quando la prosecuzione del giudizio comporterebbe un inutile dispendio di attività processuale.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei confronti delle amministrazioni dello Stato che sono esonerate dal materiale versamento mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale e va verificato con riguardo a ciascun motivo, non essendo sufficiente un interesse astratto alla corretta soluzione della questione di diritto.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, pur denunciando violazioni processuali o sostanziali, non sia idoneo a produrre un'utilità pratica per il ricorrente in caso di accoglimento.
- Il ricorrente per cassazione deve indicare nel ricorso gli elementi necessari a consentire alla Corte di valutare l'utilità concreta dell'accoglimento del motivo e della cassazione della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso riguarda una pluralità di soggetti, il ricorrente deve rendere comprensibili le eventuali differenze di posizione tra essi, altrimenti può difettare la possibilità stessa di apprezzare l'interesse all'impugnazione.
- In funzione della ragionevole durata del processo, la Corte di cassazione deve evitare rinvii inutili e, quando possibile, definire la causa nel merito o comunque arrestare il giudizio se la prosecuzione non avrebbe utilità pratica.
Come è indicizzato
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