Sentenza n. 1176/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento - del verbale del Consiglio di Classe della classe -OMISSIS- del Liceo Statale-OMISSIS- denominato “Verbale di ripresa dello scrutinio finale” del -OMISSIS- all’esito del quale la ricorrente non è stata ammessa alla classe V a maggioranza (7 voti a favore della non ammissione e 3 contrari); - del verbale del Consiglio di Classe della classe -OMISSIS- del Liceo Statale-OMISSIS- denominato “Verbale di ripresa dello scrutinio finale” del -OMISSIS- all’esito del quale è stata confermata la non ammissione alla classe successiva della ricorrente, a maggioranza con 6 voti a favore e 4 contrari; - di tutte le operazioni dello scrutinio finale del -OMISSIS-, laddove il Consiglio di Classe non ha adottato, nei confronti della ricorrente, il giudizio finale dopo la sospensione del giudizio nelle due discipline, ma ha formulato un giudizio solo sulle due discipline insufficienti; - di tutte le operazioni dello scrutinio finale del -OMISSIS-, laddove il Consiglio di Classe non ha adottato, nei confronti della ricorrente, il giudizio finale dopo la sospensione del giudizio nelle due discipline, ma ha formulato un giudizio solo sulle due discipline insufficienti; - delle valutazioni di cui ai verbali relative alle discipline di Latino e Matematica; - nonché di ogni altro atto, ancorché incognito e non comunicato, presupposto connesso e consequenziale pregiudizievole degli interessi del figlio dei ricorrenti; e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla classe V ancorché in via cautelare presidenziale e/o collegiale e conseguentemente del diritto all’ammissione con riserva alla classe V de qua ed al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi; e comunque per la condanna dell''''Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla ricorrente che saranno documentati in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbali di ripresa dello scrutinio finale e operazioni di scrutinio che avevano confermato la non ammissione alla classe V, con valutazioni insufficienti in Latino e Matematica
Esito
Favorevole al resistente (istituzione scolastica e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato i verbali del Consiglio di Classe relativi alla ripresa dello scrutinio finale, contestando la non ammissione alla classe V, le valutazioni riportate nelle discipline di Latino e Matematica e il fatto che il Consiglio di Classe non avesse formulato un giudizio finale complessivo dopo la sospensione del giudizio in tali discipline, limitandosi a esprimersi sulle materie insufficienti. Era stata inoltre proposta domanda di ammissione, anche con riserva, alla classe V e domanda risarcitoria per i danni patiti e patendi. Nel corso del giudizio, dopo il rigetto della tutela cautelare, la ricorrente ha proseguito gli studi e conseguito il diploma di maturità con votazione di 90/100, dichiarando di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente, del successivo conseguimento del diploma di maturità e dell'adesione espressa delle altre parti costituite. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure rivolte ai verbali di scrutinio e alle valutazioni in Latino e Matematica, né la domanda di ammissione alla classe V. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone citate nel provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento della misura di oscuramento dei dati personali particolari.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione perché l'utilità perseguita è stata comunque conseguita o è venuta meno, e tale situazione è riscontrata dal giudice, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il conseguimento del diploma di maturità dopo la contestazione della non ammissione alla classe successiva può determinare il venir meno dell'interesse attuale alla decisione sulle operazioni di scrutinio e sull'ammissione alla classe successiva, se il ricorrente non prospetta ulteriori utilità concrete derivanti dall'annullamento degli atti.
- In presenza di espressa adesione delle parti costituite alla sopravvenuta carenza di interesse, le spese di giudizio possono essere compensate.
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