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Sentenza

Sentenza n. 1101/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.

Giustizia amministrativa202401648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella parte in cui impongono alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente, in regime libero professionale e a fronte del solo eventuale ticket, prestazioni agli assistiti del Servizio sanitario regionale per garantire il rispetto dei tempi di attesa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la disciplina regionale sulle liste d'attesa con sei motivi. Ha dedotto, anzitutto, la contraddittorietà della previsione e la violazione dei principi di correttezza e buon andamento, poiché l'obbligo di erogare gratuitamente prestazioni in regime libero professionale avrebbe impedito la programmazione dell'attività secondo il contratto e il budget annuale. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della legge regionale n. 33/2009, sostenendo che le strutture private accreditate non siano obbligate a erogare prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati e che il meccanismo contestato avrebbe imposto prestazioni gratuite, soprattutto nella parte finale dell'anno. Sono state altresì dedotte la violazione dell'art. 23 Cost., per introduzione amministrativa di una prestazione imposta in assenza di una base legislativa; la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per il carattere sostanzialmente espropriativo dell'imposizione di prestazioni gratuite; la violazione dell'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e l'erroneità dei presupposti, poiché il Piano nazionale di governo delle liste di attesa sarebbe riferibile ai soli erogatori pubblici; infine, la carenza di presupposto e lo sviamento, poiché il Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021 avrebbe esaurito i propri effetti. Nel corso della camera di consiglio del 3 marzo 2026, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i sei motivi di merito. La decisione è stata resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a., dopo che la Segreteria aveva informato le parti della fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse. Il Collegio ha applicato il principio dispositivo, ritenendo che, a fronte dell'espressa dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non possa sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Il riferimento alla normativa sopravvenuta che prevede la remunerazione delle prestazioni aggiuntive delle strutture private accreditate è emerso nel contesto processuale, ma il TAR non ha deciso la legittimità delle disposizioni impugnate. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione dell'andamento complessivo del processo e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione.

Norme richiamate

  • art. 72-bis c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione

    Consente la definizione in forma semplificata del ricorso quando la verifica evidenzia il venir meno dell'interesse alla decisione.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Norma invocata dalla ricorrente a sostegno del limite dei volumi e del tetto di spesa programmati per le prestazioni delle strutture private accreditate; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.

  • art. 5 legge regionale Lombardia n. 33/2009

    Norma regionale invocata dalla ricorrente in relazione alla programmazione e remunerazione delle prestazioni sanitarie; il TAR non ne ha esaminato il merito.

  • art. 23 Cost.

    Invocato per sostenere la necessità di una base legislativa per l'imposizione di prestazioni gratuite; la questione non è stata esaminata per il sopravvenuto venir meno dell'interesse.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Invocato in relazione alla tutela patrimoniale dei crediti derivanti dall'attività sanitaria; la questione non è stata esaminata.

  • Intesa Stato-Regioni 28 febbraio 2019, rep. atti n. 28/CSR

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità agli erogatori privati di una disciplina sulle prestazioni necessarie al rispetto dei tempi di attesa; il TAR non ha deciso la questione.

  • art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito dalla legge n. 107/2024

    Normativa sopravvenuta menzionata nel processo perché avrebbe previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa; non costituisce oggetto di valutazione decisoria nel merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il principio dispositivo comporta che, a fronte di un'espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • Quando il venir meno dell'interesse alla decisione è verificato nell'ambito della fissazione della causa ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a., il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata senza esame dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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