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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23604/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.) in relazione all'applicabilità della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare: la Corte di merito aveva negato la sostituzione ritenendo che, per effetto del cumulo con una precedente condanna per la quale era stato concesso analogo beneficio, si fosse superato il limite massimo di quattro anni entro il quale le pene sostitutive possono essere concesse. La difesa sosteneva che, ai fini della determinazione del limite di pena per le pene sostitutive, occorre considerare esclusivamente la pena irrogata nel giudizio in corso, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., e non il cumulo materiale con pene irrogate in sentenze diverse (disciplina che, secondo la difesa, rileva solo in sede esecutiva). Inoltre la difesa contestava la rilevanza, ai fini di inammissibilità, di prassi locali o protocolli d'intesa non previsti dal codice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato un errore della Corte di merito nel sovrapporre la disciplina delle pene sostitutive (art. 53 L. 24 novembre 1981, n. 689) con quella relativa alle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario (art. 47-ter L. 354/75) e nell'applicare il criterio del cumulo materiale (art. 70 L. 689/81) già in fase di cognizione. La Corte ha precisato che, in sede di giudizio di cognizione, ai fini della verifica del limite di quattro anni per le pene sostitutive va considerata la pena determinata anche dopo gli aumenti per concorso formale o continuazione (art. 81 c.p.), mentre l'art. 70 L. 689/81 disciplina il cumulo in sede esecutiva tra pene sostitutive già irrogate con sentenze definitive. Per questi motivi la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sanzione sostitutiva e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Sentenza di cassazione emessa il 02/04/2026.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Fondamento delle doglianze per violazione di legge dedotte nel ricorso; la Corte ha ritenuto il motivo fondato in punto di erronea applicazione delle norme sulle pene sostitutive.

  • art. 20-bis c.p.

    Richiamato nel ricorso ma dal testo della decisione non emerge una specifica interpretazione o applicazione della norma da parte della Corte.

  • L. 698/81

    Richiamata nella esposizione del ricorso iniziale; la decisione si concentra però sull'interpretazione della L. 689/81 e delle norme penali pertinenti, per cui dalla motivazione non risulta una interpretazione autonoma di L. 698/81.

  • art. 53 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Interpretata come norma che, ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva per l'applicazione delle pene sostitutive, impone di tener conto della pena complessiva risultante dopo gli aumenti disposti ex art. 81 c.p.; la verifica rileva nella fase di cognizione (giudizio di merito).

  • art. 70 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Ritenuto applicabile soltanto in sede esecutiva: disciplina il cumulo delle pene sostitutive irrogate con sentenze definitive e la possibilità di applicare le singole pene sostitutive distintamente se il cumulo non eccede quattro anni; non deve essere usato per determinare i limiti in sede di cognizione.

  • art. 47-ter L. 354/75

    Distinto dalle pene sostitutive: si tratta di una misura alternativa prevista dall'ordinamento penitenziario con presupposti e ambiti applicativi diversi; la Corte ha censurato la sovrapposizione normativa operata dalla Corte di merito.

  • art. 4-bis L. 354/75

    Richiamato quale riferimento per l'elenco dei delitti ostativi: la verifica dell'assenza dei delitti ostativi è tra i presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive ex art. 53 L. 689/81.

  • art. 81 cod. pen.

    Deve essere applicato per calcolare gli aumenti di pena conseguenti al concorso formale o alla continuazione: l'ammontare della pena così determinato è quello da considerare, in sede di cognizione, per verificare il rispetto del limite di quattro anni per le pene sostitutive.

Massime di principio

  • In sede di giudizio di cognizione per la concessione di una pena sostitutiva breve, il giudice deve considerare la pena complessiva risultante dopo gli aumenti ai sensi dell'art. 81 c.p. (concorso formale/continuazione); se tale pena complessiva non supera 4 anni, la sostituzione può essere valutata.
  • Il cumulo tra pene irrogate con sentenze diverse disciplinato dall'art. 70 L. 689/81 rileva in sede esecutiva (per la concorrenza di titoli esecutivi e per la prosecuzione dell'esecuzione delle pene sostitutive già irrogate), non in sede di cognizione per la determinazione dei limiti delle pene sostitutive.
  • Le misure alternative all'esecuzione detentiva previste dall'ordinamento penitenziario (es. art. 47-ter L. 354/75) sono distinte dalle pene sostitutive previste dalla L. 689/81 e non vanno sovrapposte nella stessa valutazione giuridica.
  • Prassi locali o protocolli d'intesa non possono introdurre cause di inammissibilità non previste dal codice: eventuali richieste documentali possono essere acquisite dal giudice nei limiti previsti dalle norme processuali, ma non possono sostituire i presupposti di legge per la concessione del beneficio.
  • Se il giudice di legittimità rileva errori di diritto che richiedono nuovo esame di merito (es. errata applicazione delle norme sul cumulo e sui limiti delle pene sostitutive), la Cassazione annulla limitatamente alla questione e rinvia ad altra sezione per nuovo giudizio sul punto.

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