Cassazione Civile, Ordinanza n. 00682/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un compenso di euro 5.958,93, oltre interessi, dovuto a titolo di provvigioni per attività di intermediazione finanziaria svolta da un collaboratore della società ricorrente. La società e il socio accomandatario proponevano opposizione, respinta in primo e in secondo grado. In cassazione deducevano tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione omessa, apparente o contraddittoria e violazione delle norme sulla motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso che al rapporto con il collaboratore potessero applicarsi le condizioni contrattuali vigenti tra la società e la finanziaria mandante, condizioni che prevedevano la decurtazione delle provvigioni per operazioni non perfezionate, stornate o estinte anticipatamente; 2) violazione delle norme sulla mediazione, sostenendo che, esclusa l’applicazione della convenzione con la finanziaria, il diritto alla provvigione del collaboratore doveva comunque essere subordinato alla positiva conclusione dell’affare; 3) nullità del contratto dedotto in giudizio per violazione della disciplina che richiede lo svolgimento dell’attività di intermediazione finanziaria in forma di società di capitali, mentre il resistente operava come impresa individuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha osservato che la Corte d’appello aveva rigettato il gravame muovendo da una premessa fattuale non corretta, cioè dall’idea che la censura della società postulasse un rapporto diretto tra il collaboratore e la finanziaria terza, mentre la tesi difensiva era diversa: le clausole del rapporto società-finanziaria dovevano applicarsi anche al rapporto con il collaboratore per effetto del collegamento funzionale tra i due negozi. La motivazione della sentenza impugnata è stata quindi ritenuta affetta da illogicità manifesta, tale da integrare nullità della sentenza. Il primo motivo è stato accolto; gli altri due sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza o apparenza della motivazione, o la sua irriducibile contraddittorietà/illogicità manifesta, integra nullità della sentenza.
art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come parametro della motivazione della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve essere esistente e coerente, in funzione del controllo di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il vizio di insufficienza della motivazione, ma resta il controllo sull'esistenza e sulla coerenza della motivazione nei casi estremi di omissione, apparenza o illogicità manifesta.
art. 375, comma 2, c.p.c.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio nel testo applicabile ratione temporis.
art. 35, comma 6, D. Lgs. n. 149 del 2022
Individua il regime temporale applicabile alla trattazione del ricorso.
art. 383, comma 1, c.p.c.
Consente la cassazione con rinvio al giudice di merito.
art. 385, comma 3, c.p.c.
Attribuisce al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 107, comma 1, lettera a), T.U.B.
È richiamato nel terzo motivo per sostenere la nullità del contratto per difetto della forma soggettiva richiesta per l'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio motivazionale è oggi deducibile solo nei casi estremi di motivazione mancante, meramente apparente o affetta da contraddizione/illogicità manifesta tale da tradursi in nullità della sentenza.
- Quando una parte invoca il collegamento negoziale tra due contratti, il giudice non può respingere la censura limitandosi a rilevare che una clausola proviene da un contratto non sottoscritto dalla controparte: occorre verificare se, per effetto del collegamento funzionale tra i negozi, quella disciplina sia comunque opponibile.
- La corretta decisione sulla spettanza di compensi o provvigioni richiede di qualificare esattamente il rapporto contrattuale dedotto e di confrontarsi con la specifica tesi difensiva svolta, senza attribuirle un contenuto diverso da quello effettivamente prospettato dalla parte.
- La subagenzia o, più in generale, il contratto derivato funzionalmente collegato al contratto principale, può essere letto alla luce del rapporto principale quando il collegamento negoziale risulti in concreto allegato e rilevante ai fini della disciplina economica del rapporto.
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