Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/05/2019 n. 13774 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2003, con cui erano stati richiesti IVA, IRAP, ritenute IRPEF, addizionali regionale e comunale, sanzioni e interessi, a causa dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. In Cassazione ha sostenuto, da un lato, la violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente e degli obblighi di motivazione, lamentando l'emissione degli avvisi prima del decorso del termine di 60 giorni dal processo verbale di constatazione; dall'altro, ha denunciato l'insufficiente motivazione della sentenza della CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 12 dello Statuto del contribuente soltanto in presenza di accessi, ispezioni o verifiche svolti nei locali destinati all'attività, mentre nel caso concreto le operazioni si erano svolte principalmente presso la sede della Guardia di finanza e, per due giorni, presso lo studio del consulente. Pertanto non sussisteva l'obbligo di attendere il termine di 60 giorni né quello di motivare specificamente l'urgenza. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha rilevato che, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili le generiche censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non adeguatamente indicato dalla ricorrente. La contribuente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8

    Richiamato in relazione all'omessa dichiarazione IVA.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 19

    Richiamato in relazione all'omessa dichiarazione IRAP.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    Il termine di 60 giorni per presentare osservazioni prima dell'emissione dell'accertamento presuppone accessi, ispezioni o verifiche fiscali nei locali destinati all'attività. In assenza di tale presupposto, l'Amministrazione non è tenuta ad attendere il termine né a motivare l'urgenza dell'emissione anticipata.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 1

    nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali

    Delimita l'ambito applicativo delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, collegandolo alle attività di controllo svolte fisicamente nei locali dell'impresa o del professionista.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Richiamato dalla contribuente in tema di obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, ma la censura non è stata accolta.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Richiamato dalla contribuente in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, senza che la Corte ravvisasse una violazione rilevante.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Richiamato con riferimento alla dedotta carenza della motivazione della sentenza tributaria; la censura è stata respinta alla luce dei limiti del nuovo vizio motivazionale in Cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 3

    Impone l'esposizione sommaria dei fatti di causa nel ricorso per Cassazione. La Corte ha ritenuto che il ricorso contenesse una sintesi sufficiente del fatto sostanziale e processuale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Dopo la riforma applicabile alle sentenze pubblicate dal 12 settembre 2012, consente di denunciare soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e risultante dagli atti, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    La motivazione della sentenza deve rispettare il cosiddetto minimo costituzionale; la violazione ricorre solo in casi estremi, come motivazione mancante, apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede il pagamento dell'ulteriore contributo unificato quando il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera, secondo questo orientamento, quando la verifica fiscale si svolge mediante accessi, ispezioni o controlli nei locali dell'attività; non opera automaticamente per controlli documentali svolti presso gli uffici dell'Amministrazione o presso lo studio del consulente.
  • Prima di invocare la tutela del contraddittorio endoprocedimentale in materia IVA, il contribuente deve indicare concretamente quali osservazioni o difese avrebbe potuto presentare e in che modo esse avrebbero potuto incidere sull'accertamento.
  • In Cassazione non è sufficiente affermare che una sentenza sia generica, insufficiente o poco approfondita: occorre indicare uno specifico fatto storico, decisivo, discusso tra le parti e completamente omesso dal giudice di merito.
  • Il ricorso per Cassazione deve esporre in modo autonomo e sintetico i fatti sostanziali e processuali, consentendo alla Corte di comprendere la controversia senza dover ricostruire il caso attraverso la lettura integrale degli atti allegati.
  • L'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali può legittimare l'accertamento d'ufficio dei tributi, con applicazione di sanzioni e interessi, salvo che il contribuente dimostri specifiche ragioni di illegittimità dell'accertamento.
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna del contribuente soccombente alle spese del giudizio e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.