Cassazione Penale, Ordinanza n. 03680/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto la continuazione esterna con altri fatti oggetto di condanna definitiva e rideterminato la pena in mesi 1 di reclusione ed euro 1.500 di multa per la violazione dell'art. 6, comma 6, della legge n. 401 del 1989, commessa a Livorno tra agosto 2016 e marzo 2017. Con il primo motivo deduceva l'omessa declaratoria di prescrizione del reato; con il secondo lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la condotta non avesse rilievo tale da escludere la punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che nel giudizio di primo grado vi erano stati 308 giorni di sospensione e che, per l'episodio più risalente del 1° agosto 2016, il termine massimo di prescrizione è maturato proprio il giorno di emissione della sentenza impugnata. Ha inoltre affermato che non rileva la maturazione della prescrizione in data successiva alla sentenza, poiché la declaratoria di estinzione resta impedita dall'inammissibilità originaria del ricorso. Ha poi ritenuto manifestamente infondato anche il motivo sulla particolare tenuità del fatto, perché generico e già adeguatamente confutato nella sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la reiterazione della violazione delle prescrizioni del daspo per un arco temporale significativo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 6, comma 6, legge n. 401 del 1989
Disposizione incriminatrice per la violazione delle prescrizioni del DASPO, oggetto della condanna confermata in appello e del ricorso per cassazione.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché incompatibile con la reiterazione della condotta illecita protrattasi per un significativo arco temporale.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel calcolo della prescrizione dei reati consumati, il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui la condotta illecita si è esaurita e si computa secondo il calendario comune fino alle ore ventiquattro del giorno finale.
- La maturazione della prescrizione successiva alla sentenza impugnata non impone la declaratoria di estinzione del reato quando il ricorso per cassazione sia originariamente inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta sia reiterata e si protragga per un apprezzabile periodo di tempo, poiché tale dato è incompatibile con la minima offensività richiesta dall'art. 131-bis c.p.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che si limiti a riproporre in modo generico una questione già esaminata e motivatamente respinta dal giudice di merito.
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