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Sentenza

Sentenza n. 6740/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202408039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per il mancato completamento della prova di capacità operativa, con conseguente cancellazione dagli elenchi del personale volontario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la sua esclusione dalla procedura speciale di reclutamento prevista dal D.M. n. 238 del 14 novembre 2018 per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del Fuoco. Durante la prova di capacità operativa del 14 giugno 2022, il candidato aveva interrotto l’esecuzione delle trazioni lamentando un affaticamento muscolare. L’esclusione era stata adottata in applicazione dell’art. 8 del bando e dell’allegato C, secondo cui l’interruzione o il mancato completamento di uno dei moduli, anche per infortunio occorso durante la prova, comportava il mancato superamento della prova e l’inidoneità. Il candidato aveva prodotto, due settimane dopo la prova, un certificato medico rilasciato da uno specialista privato. Con il primo motivo d’appello sosteneva che il mancato superamento non fosse riconducibile a un deficit di forma fisica, ma a una causa di forza maggiore. Con il secondo motivo contestava le modalità di esecuzione della prova, ritenendole scorrette e causative dell’infortunio. Chiedeva inoltre una consulenza tecnica d’ufficio. Il TAR aveva rilevato l’assenza di elementi univoci idonei a dimostrare il nesso eziologico tra la prova e l’infortunio, considerato il mancato rilievo dell’evento nel verbale e il ritardo di due settimane nella certificazione medica, proveniente peraltro da medico privato e non da struttura pubblica.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la legittimità dell’esclusione. I motivi d’appello sono stati ritenuti non pertinenti rispetto al nucleo della motivazione del TAR, che riguardava soprattutto l’assenza di prova del nesso causale tra la prova sostenuta e l’infortunio lamentato successivamente. La contestazione delle modalità di svolgimento della prova è stata ritenuta comunque priva di supporto probatorio e incidente su valutazioni tecnico-discrezionali della commissione, sindacabili soltanto in presenza di palese irrazionalità. Il giudice ha inoltre rilevato che l’allegato C al bando non era stato specificamente impugnato nella parte in cui prevedeva l’esclusione anche in caso di mancato completamento dovuto a infortunio. La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio è stata respinta, poiché il giudizio non mirava ad accertare le condizioni fisiche attuali dell’appellante, ma la legittimità delle valutazioni amministrative compiute al momento della procedura concorsuale. È stata confermata anche la conseguente cancellazione dagli elenchi del personale volontario. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 8 D.M. n. 238 del 14 novembre 2018

    La tipologia della prova e le relative modalità di esecuzione sono specificate nell’allegato C, che costituisce parte integrante del Bando.

    La disposizione del bando collega il mancato superamento della prova di capacità operativa all’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento.

  • allegato C al D.M. n. 238 del 14 novembre 2018

    L’interruzione dell’esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso.

    La lex specialis prevede l’inidoneità e l’esclusione del candidato che non completi la prova, anche quando l’interruzione dipenda da un infortunio verificatosi durante l’esecuzione.

  • art. 20 d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76

    È richiamato dal bando per gli effetti conseguenti al mancato superamento della prova, unitamente alla cancellazione dagli elenchi del personale volontario.

  • art. 12 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139

    È richiamato dal bando in relazione agli effetti del mancato superamento della prova e alla cancellazione dagli elenchi del personale volontario.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, la mancata impugnazione della lex specialis nella parte in cui collega il mancato completamento della prova all’esclusione impedisce di contestare successivamente tale automatismo attraverso censure rivolte soltanto alle modalità concrete di svolgimento della prova.
  • Quando il candidato interrompe una prova concorsuale per un asserito infortunio, la legittimità dell’esclusione può essere valutata anche in relazione alla presenza di elementi tempestivi e univoci idonei a dimostrare il nesso causale tra la prova e l’infortunio; il rilascio della certificazione medica a notevole distanza di tempo e la mancata segnalazione immediata dell’evento possono escludere tale dimostrazione.
  • Le valutazioni della commissione concorsuale sulle modalità di esecuzione delle prove e sull’idoneità operativa del candidato appartengono alla discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irrazionalità, illogicità o travisamento, adeguatamente dimostrati.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non è pertinente quando la controversia riguarda la legittimità della valutazione amministrativa compiuta durante una procedura concorsuale e non l’accertamento delle condizioni fisiche attuali del candidato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processualeAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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