Sentenza n. 1616/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’ottemperanza al d.i. n. 10031/2017 (R.G. 23246/2017), avente a oggetto la somma di € 77.669,46, oltre interessi e spese, emesso, in forma ordinaria, in data 26.4.2017, pubblicato in pari data, notificato presso la sede reale dell’Amministrazione in data 21.9.2017, spedito, ex art. 647 c.p.c. in forma esecutiva in data 25.6.2024, ulteriormente notificato, in forma esecutiva, in data 28.6.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, per la parte residua, di un decreto ingiuntivo esecutivo e irrevocabile emesso dal Tribunale ordinario di Roma
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore procedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Comune per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 10031/2017, relativo a euro 77.669,46 oltre interessi e spese. Il titolo era stato notificato all’amministrazione, anche in forma esecutiva, e l’opposizione era stata dichiarata inammissibile con sentenza passata in giudicato. A fronte di un pagamento solo parziale, residuava un credito di euro 46.543,62 oltre interessi legali di mora. La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento della somma residua, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione. Il Comune, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto all’ottemperanza. Ha ritenuto comprovati i quattro requisiti necessari per l’esecuzione in sede amministrativa di un titolo emesso dal giudice ordinario: esistenza e perfezione del titolo esecutivo, conoscenza da parte dell’amministrazione, passaggio in giudicato e decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo in forma esecutiva presso la sede reale dell’ente. Il decreto ingiuntivo era divenuto irrevocabile a seguito della sentenza che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione; il termine di 120 giorni era ampiamente decorso prima della notificazione del ricorso. Il Comune è stato quindi ordinato a pagare la parte residua entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega, incaricato di provvedere nei successivi 60 giorni e con compenso a carico del Comune. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 112, comma 4, lett. e), c.p.a., per mancanza dei presupposti di legge. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice ordinario divenuti esecutivi; nel caso concreto ne risultavano integrati i presupposti.
art. 112, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora, ma la relativa domanda è stata respinta perché il Collegio ha ritenuto insussistenti i presupposti di legge.
art. 14 d.l. 669/1996
le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il giudizio di ottemperanza per il pagamento di somme da parte di un’amministrazione presuppone il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo in forma esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione.
art. 647 c.p.c.
Richiamato in relazione alla spedizione in forma esecutiva del decreto ingiuntivo non opposto o la cui opposizione sia stata definita.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione per l’esecuzione di un provvedimento del giudice ordinario è ammissibile quando siano comprovati: l’esistenza e la perfezione del titolo esecutivo, la conoscenza del titolo da parte dell’amministrazione, il suo passaggio in giudicato e l’inerzia dell’amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Per l’esecuzione di un titolo giudiziale avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo in forma esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione; prima della sua scadenza non è possibile promuovere validamente l’esecuzione forzata o il giudizio di ottemperanza.
- Quando l’amministrazione abbia adempiuto solo parzialmente al titolo esecutivo, il giudizio di ottemperanza può essere accolto limitatamente alla somma ancora dovuta, con ordine di pagamento entro un termine assegnato dal giudice.
- In caso di persistente inottemperanza all’ordine giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’insediamento alla richiesta del creditore e alla prova dell’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 112, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ma richiede la sussistenza dei relativi presupposti di legge, che devono essere verificati dal giudice.
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