Cassazione Civile, Sentenza n. 22166/2020 del 14/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato la pronuncia della CTP favorevole alla contribuente, la quale aveva ottenuto l'annullamento dell'avviso di rettifica del classamento catastale (l'Ufficio aveva attribuito categoria D/6 mentre la contribuente aveva proposto C/4 tramite DOCFA). L'Agenzia contestava la valutazione della CTR che aveva dato rilievo al carattere "non lucrativo" dell'utilizzo dell'immobile come criterio determinante per il classamento, sostenendo invece che la classificazione catastale deve basarsi sulle caratteristiche oggettive e strutturali dell'immobile e sulle attività effettivamente svolte, non sulla natura soggettiva del proprietario o su dichiarazioni di finalità di lucro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha affermato che la classificazione catastale si fonda sulla visione 'reale' dell'immobile, ossia sulle caratteristiche costruttive e tipologiche e sulle potenzialità d'uso, mentre il fine di lucro ha rilievo solo se espressamente previsto dalla norma e in termini oggettivi desumibili dalle caratteristiche dell'immobile. Ha quindi accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
Regio Decreto 652/1939, art. 4
Richiamato come norma di principio sulla formazione del catasto; la Corte considera che la classificazione ha natura reale e si riferisce alle caratteristiche dell'immobile più che alla soggettività del proprietario
Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano n. 1142/1949, artt. 6, 7 (comma secondo), 8 e 61
Le disposizioni regolamentari sono state invocate per sostenere che il classamento si fonda su elementi oggettivi e tipologici; il criterio del "fine di lucro" può essere rilevante solo se espressamente previsto e verificato in termini oggettivi
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
Richiamato come mezzo processuale per denunciare vizio di motivazione e violazione di norme in materia di catasto nella decisione impugnata
Codice di procedura civile, art. 384
Articolo usato per decidere nel merito dopo la cassazione senza rinvio, in quanto non necessari ulteriori accertamenti di merito
Circolare Agenzia delle Entrate 4/2006
Approvata dalla Corte come corretta interpretazione operativa: l'assenza di fine di lucro rileva in termini oggettivi rispetto alla non finalizzazione dell'immobile a uso industriale o commerciale, non in base alla sola natura soggettiva del proprietario
Giurisprudenza citata (Cass. n. 8773/2015, n. 12205/2015, n. 22103/2018)
Richiamata per il principio consolidato che l'attribuzione della rendita catastale è un atto reale riferito alle caratteristiche oggettive dell'immobile e che l'attività concreta svolta nell'immobile può rafforzare ma non sostituire la valutazione oggettiva delle caratteristiche strutturali
Massime di principio
- La classificazione catastale si determina principalmente in base alle caratteristiche strutturali, costruttive e tipologiche dell'immobile (prospettiva 'reale'), non in base alla natura soggettiva del proprietario.
- Il criterio del 'fine di lucro' ha rilievo solo quando la normativa lo prevede espressamente: anche in tal caso la sussistenza del fine di lucro va desunta in termini oggettivi, non dalla semplice dichiarazione soggettiva.
- L'attività concretamente svolta nell'immobile può essere elemento integrativo della valutazione, ma non può sostituire l'accertamento delle caratteristiche strutturali che determinano la categoria catastale.
- L'avviso di rettifica o di accertamento deve contenere elementi e motivazioni idonee a giustificare l'attribuzione di una categoria speciale; omissioni motivazionali possono rendere l'atto viziato sul piano processuale.
- Se in sede di cassazione i criteri giuridici sono chiari e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere nel merito (art. 384 c.p.c.) rigettando l'impugnazione della contribuente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 14 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 22154/2020 del 14/10/2020
- Sentenza civile · 14 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 22155/2020 del 14/10/2020
- Sentenza civile · 14 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 22158/2020 del 14/10/2020
- Sentenza civile · 14 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 22159/2020 del 14/10/2020
- Sentenza civile · 14 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 22160/2020 del 14/10/2020
- Sentenza civile · 14 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 22161/2020 del 14/10/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →