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Ordinanza

Ordinanza n. 1719/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia a) della deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse (DiSTAR) n. 3, punto 11) – a pag. 10 - del 30.03.2026, nella parte in cui ha disposto l'attivazione di una procedura di chiamata di Professore Ordinario ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L. 240/2010 sul settore SSD GEOS 04/A; b) del Piano Triennale di Sviluppo e Programmazione (PTSP) 2024-2026 del DiSTAR, approvato con deliberazione del Consiglio di Dipartimento n. 6, punto 13, del 30.05.2024, con riguardo alle sezioni 1.5 ("Indicatore C"), 1.6 ("Criteri generali adottati per stabilire una lista di priorità dei SSD su cui richiedere posizioni di PO") e alla parte del Piano Triennale di Reclutamento (pag. 46), quale atto presupposto della deliberazione di cui alla lettera a); c) del documento "Criteri per stabilire una lista di priorità dei SSD su cui richiedere posizioni PO", elaborato dal Gruppo di Lavoro Programmazione del DiSTAR e comunicato il 10.01.2024, integralmente recepito nel PTSP impugnato (sez. 1.6); d) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi comprese le determinazioni assunte dagli organi di Ateneo in attuazione della programmazione dipartimentale; per l'effetto, affinché l'Ateneo riformuli la programmazione dipartimentale.

Giustizia amministrativa202603581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione dipartimentale di attivazione di una procedura di chiamata per professore ordinario e atti di programmazione dipartimentale presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse che ha disposto l'attivazione di una procedura di chiamata di professore ordinario ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 nel settore scientifico-disciplinare GEOS 04/A. Ha inoltre contestato il Piano Triennale di Sviluppo e Programmazione 2024-2026 del Dipartimento, nelle parti relative all'indicatore C, ai criteri generali per la formazione della lista di priorità dei settori scientifico-disciplinari cui assegnare posizioni di professore ordinario e al Piano Triennale di Reclutamento, nonché il documento recante i criteri di priorità elaborato dal Gruppo di Lavoro Programmazione e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. L'impugnativa era diretta a ottenere la riformulazione della programmazione dipartimentale. L'Amministrazione aveva sollevato un'eccezione di irricevibilità, sulla quale il TAR ha ritenuto di poter prescindere nella fase cautelare. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità delle scelte programmatorie e dell'attivazione della procedura di chiamata, chiedendone la sospensione cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Anche prescindendo dall'eccezione di irricevibilità sollevata dall'Università, il Collegio ha ritenuto che, al sommario esame proprio della fase cautelare, l'impugnativa non presentasse elementi di fondatezza sufficientemente evidenti. Le determinazioni contestate sono state qualificate come espressione di un potere amministrativo caratterizzato da ampi margini di discrezionalità. Tali scelte sono censurabili giudizialmente soltanto in presenza di profili eccezionali, quali un evidente travisamento dei fatti oppure una scelta abnorme o illogica; nel caso concreto, la presenza di tali vizi non risultava rilevabile ictu oculi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, l. 240/2010

    La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura di chiamata attivata dal Dipartimento.

  • art. 55 c.p.a.

    La norma è richiamata quale disciplina della domanda cautelare incidentale; la domanda è stata respinta.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, le scelte dell'amministrazione caratterizzate da ampia discrezionalità sono sindacabili solo quando emergano con evidenza profili eccezionali di illegittimità, quali l'evidente travisamento dei fatti o una scelta abnorme o illogica.
  • La sospensione cautelare non può essere concessa quando, al sommario esame proprio della fase cautelare, i vizi dedotti non risultino manifestamente o sufficientemente evidenti.
  • Il giudice amministrativo può prescindere dall'esame di un'eccezione di irricevibilità quando, anche a volerla superare, la domanda cautelare risulti comunque priva di sufficiente evidenza quanto al fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareEccesso di potere

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